TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-09-18, n. 202009613

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-09-18, n. 202009613
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202009613
Data del deposito : 18 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2020

N. 09613/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00939/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 939 del 2020, proposto da
Tls Group S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, piazza di San Bernardo, 101;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Vf Worldwide Holdings Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Feroleto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

- del decreto dell’Ambasciatore d’Italia ad Algeri n. 18 del 17.12.2019, recante il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla VF Worldwide Holdings LTD della procedura di gara aperta per la esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio dei visti d’ingresso in Italia, di durata quinquennale, CIG: 7978478055, indetta dall’Ambasciata d’Italia ad Algeri;

- di tutti gli atti e i verbali della procedura di gara, con particolare ma non esaustivo riferimento al bando di gara, alle norme di partecipazione, nonché al verbale della seduta pubblica del 28.10.2019, al verbale della seduta riservata del 2.12.2019, al verbale della seduta riservata del 3.12.2019 e al verbale della seduta pubblica del 16.12.2019;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con la società illegittima aggiudicataria;

nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante aggiudicazione in suo favore della commessa oggetto di affidamento e subentro, ex art. 122 c.p.a., nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato con la società controinteressata;

e per l’accoglimento ex art. 116, comma 2, c.p.a. dell’istanza di accesso formulata da TLS Group S.A. in data 18 dicembre 2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Vf Worldwide Holdings Ltd;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 d.l. n. 28/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2020, tenutasi in modalità da remoto, la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 17 gennaio 2020 e depositato il successivo 30 gennaio, la società T.L.S. Group ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della VF Worldwide Holdings LTD della procedura di gara aperta per l’esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio dei visti d’ingresso in Italia, di durata quinquennale, indetta dall’Ambasciata d’Italia ad Algeri, e di tutti agli atti e i verbali della procedura.

La procedura di gara, per un valore stimato del contratto pari a € 6.600.000, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si è conclusa, infatti, con l’aggiudicazione in favore alla VF Worldwide Holdings LTD, che si è collocata al primo posto con un punteggio complessivo pari a 84,87, seguita dalla ricorrente che ha ottenuto, complessivamente, 83,2 punti.

2. La legittimità degli atti di gara è contestata sulla base di un unico motivo di diritto con il quale si deduce la violazione dei principi ordinamentali di buon andamento, imparzialità e par condicio competitorum ;
violazione dell’art. 95, co. 6, d.lgs. n. 50/2016;
eccesso di potere sotto i concorrenti profili del difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, nonché del travisamento dei fatti e dei presupposti rilevanti e della manifesta illogicità e irragionevolezza, per avere, la commissione, illegittimamente attribuito i punteggi ad alcuni dei criteri previsti dal bando di gara.

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e la controinteressata VF Worldwide Holdings contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.

4. All’esito della camera di consiglio del 4 marzo 2020, con ordinanza collegiale n. 3003/2020, è stata accolta l’istanza di accesso alla documentazione di gara, non ancora ostesa dalla stazione appaltante, mentre è stata respinta la domanda cautelare contestualmente proposta.

5. Alla pubblica udienza del 17 giugno 2020, svoltasi in modalità da remoto ai sensi dell’art. 84, d.l. n. 18/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

L’ormai costante indirizzo giurisprudenziale afferma che il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo.

Le censure che attingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173;
Cons. St., sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572
)” (così, da ultimo Cons. St., III, 2 settembre 2019, n. 6058).

Da ciò consegue che per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, ciò che nel caso di specie non è accaduto, in quanto non sono emersi travisamenti, errori manifesti o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale svolta dal seggio di gara.

2. Venendo, più in particolare, al merito delle contestazioni mosse dalla ricorrente all’attribuzione del punteggio tecnico da parte della commissione deve, infatti, osservarsi quanto segue.

2.1. Con riguardo al sub-criterio “ Valutazione complessiva da parte dell’ufficio delle infrastrutture proposte ”, per il quale il Disciplinare prevede l’attribuzione fino a 4 punti dei 35 stabiliti per il criterio a) Infrastrutture, la ricorrente lamenta l’assegnazione di punti 3,62 in luogo del punteggio massimo di 4, nonché l’assegnazione all’aggiudicataria del superiore punteggio di 3,97.

Al riguardo, questa Sezione ha avuto già modo di precisare come nessuna norma di carattere generale impone alla commissione di gara di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il sub-punteggio massimo, previsto dalla lex specialis, restando facoltà della stessa amministrazione di graduare il punteggio in ragione della qualità dell’offerta (cfr., da ultimo, Tar Lazio, III ter, 12 febbraio 2020, n. 1941).

Peraltro, risulta che la commissione - nonostante la difficoltà di appurare, all’infuori del centro di Algeri, la reale collocazione delle altre sedi proposte dalla ricorrente - abbia motivato la ragione del proprio giudizio sulla base dell’ “ adeguatezza degli spazi messi a disposizione dell'Ambasciata, all'interno di ciascuno dei VAC proposti, per proprie attività di promozione economica turistica e culturale ”, rilevando al riguardo, secondo un giudizio che non appare affetto da vizi manifesti, che “ l'offerta di TLS Group S.A. non presenta lo stesso livello di dettaglio e superficie di quelle di VMS Visa Management Service e VF Worldwide ”.

2.2. Analoghe considerazioni devono essere svolte in merito alle censure che la ricorrente muove avverso il sub-criterio “ Centri servizi (VAC) – Facile accessibilità di tutti i VAC proposti tramite mezzi di trasporto pubblico e disponibilità di parcheggi (ad esempio, vicinanza a stazioni o fermate degli autobus, dei treni e della metropolitana) ”, rispetto al quale il seggio di gara ha alla stessa riconosciuto 0,63 punti in luogo del punteggio massimo di 1, in quanto anche in tal caso le censure si appuntano sulla mancata attribuzione del punteggio massimo ed anche in tal caso sulla valutazione della commissione ha comunque inciso la mancata indicazione degli indirizzi dei VAC nell’offerta tecnica della ricorrente .

2.3. La ricorrente lamenta, poi, il deficit motivazionale che affliggerebbe il sub criterio “ Applicazione dedicata per smartphone (esistenza e gratuità sono requisiti obbligatori per l'offerta tecnica) – Funzioni offerte dall'applicazione, design, facilità d'uso, lingue in cui è configurata (sempre obbligatorie almeno una lingua veicolare locale e l'inglese), parametri di sicurezza ”.

Nel verbale n. 1 del 2 dicembre 2019, nel quale sono esplicitate le valutazioni delle offerte tecniche presentate dalle concorrenti, la commissione, dopo aver precisato di aver valutato, con riguardo all’“applicazione dedicata allo smartphone” i diversi parametri quali la facilità di utilizzo, la completezza delle informazioni e la frequenza del loro aggiornamento, le lingue utilizzate e la configurazione dei portali stessi, dà atto del diverso livello di dettaglio tra le tre società concorrenti, attribuendo così uno specifico punteggio sia a VMS Visa Management Service, sia a VF Worldwide Holdings Ltd per l'offerta di assistenza personalizzata on line in tempo reale via chat , con una valutazione che appare esente dai lamentati vizi alla luce dell’offerta presentata dalla ricorrente che non appare aver dettagliato in modo analitico i cinque parametri richiesti, all’infuori delle lingue utilizzate.

2.4. Le censure mosse avverso il sub criterio “ Valutazione complessiva dell’organizzazione del servizio di esternalizzazione ” appaiono parimente infondate.

Anche in tal caso si lamenta la mancata attribuzione del punteggio massimo pari a 8 punti, in luogo dei 7,46 punti assegnati, per la quale valgono le considerazioni già svolte. Del tutto corretto appare, inoltre, il parametro proporzionale utilizzato dalla commissione rispetto al criterio in esame con cui si doveva appunto esprimere una valutazione complessiva dell’organizzazione del servizio di esternalizzazione rispetto agli ulteriori sub criteri come poi dettagliati e ulteriormente sottoposti a valutazione da parte del seggio di gara.

2.5. Con riguardo alla valutazione del sub criterio “ Verifica dell’autenticità della documentazione presentata dall’utente (solo su richiesta dell’Ufficio in relazione a una specifica domanda e solo per la documentazione indicata dall’ufficio), da svolgersi entro massimo 30 giorni ”, l’assegnazione di 0 punti all’offerta della ricorrente non risulta affetta da alcun vizio macroscopico laddove risulta del tutto deficitaria, rispetto alla garanzia temporale richiesta dal disciplinare di gara, di qualsivoglia riferimento alla riconsegna dei documenti da verificare entro il termine massimo di trenta giorni.

2.6. Infine, la ricorrente contesta la previsione del criterio e) “ Precedente esperienza in materia di fornitura di servizi ausiliari al rilascio di visti ” e, più in particolare, del sub criterio “ Precedente esperienza in qualunque Paese, per uno o più Stati membri dell’area Schengen con cui il concorrente ha collaborato nell’anno precedente alla pubblicazione del bando di gara ” entro i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, anziché tra i requisiti di partecipazione.

Al riguardo, il collegio non può esimersi dall’osservare che nell’ambito dell’ampia discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, in specie, il criterio in contestazione obbedisce alla logica di conferire rilievo alle pregresse esperienze maturate nel settore di riferimento, per la cui valutazione risulta non incongrua l'utilizzazione di un dato parametrico quale quello dei volumi di visti trattati (cfr., sul punto Cons. St., V, 31 marzo 2020, n. 2183), che, d’altra parte, la ricorrente ha dimostrato di possedere in modo generico e sommario, così da giustificare il minimo punteggio ad essa attribuito dalla commissione di gara.

3. In conclusione, dunque, per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere respinto.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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