TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2017-08-03, n. 201704033

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2017-08-03, n. 201704033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201704033
Data del deposito : 3 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2017

N. 04033/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00612/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 612 del 2016, proposto da:
L R, rappresentata e difesa dagli avvocati F S C, C F, domiciliata ope legis in N presso la Segreteria T.A.R.;

contro

Comune di Massa Lubrense, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G E, con domicilio eletto presso lo studio Emilio Paolo Salvia in N, via S.Brigida,79;

per l'annullamento

dell'accertamento di inottemperanza edilizia con annesse sanzioni pecuniarie, pratica n. 532/2013 — 199/2013, emesso dal Comune di Massa Lubrense in data 18.11.2015;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2017 il dott. G P Di N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 612 dell’anno 2016, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

di essere nuda proprietaria del fondo ubicato in Massa Lubrense, via Parate, località Marciano, meglio individuato al catasto al foglio 7, part.lla 1518-1540;

che, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 05.09.2013 nella predetta proprietà, il geom. Cangiani, del Servizio Urbanistica del comune di Massa Lubrense, redigeva un accertamento tecnico in cui rilevava che presso il riferito immobile risultava trasmessa una scia per lavori di manutenzione ai muri di contenimento in pietrame calcareo presso il fondo agricolo riportato in catasto al foglio 7- part.lle 1518 — 1540 , agli atti d'ufficio, pratica edilizia: prot. 86 del 03.01.2013, - Pratica 3/2013 e relativa integrazione acquisita in atti prot, 10061 del 09.05.2013;
e rilevava altresì che erano ancora in corso lavori finalizzati al ripristino ed al completamento in sommità di un tratto di muro di sostegno in pietrame calcareo, interposto tra preesistenti tratti di muratura prospiciente la pubblica strada Via Parate, opere per le quali si rilevava la succitata pratica edilizia;

che, in relazione alla suddetta proprietà, veniva accertato che la sig.ra L R era la nuda proprietaria e Ruocco Domenico l'usufruttuario, e si dava atto che all'interno del fondo agricolo erano state accertate le seguenti opere risalenti ad un epoca passata, nello specifico:

a) - tettoia in legno con sovrastanti tegole in cotto "piane e coppi", ad una sola falda inclinata, munita di grondaia e relativa condotta pluviale discendente, delimitata dal lato maggiore da un preesistente muro di contenimento di proprietà aliena, dal lato minore da altro muro ortogonale su cui poggiano le travi in legno della stessa, per gli altri due lati aperta, sorretta nella parte anteriore da un pilastro in mattoni di dimensioni mt. (0,26" x 026) circa, con superficie coperta mq 27,00 circa, altezza media mt, 3,00 circa. Tale tettoia non era attualmente interessata da alcun tipo di attività edilizia, l'area sottostante in verticale pavimentata in pietre arenarie così come il viale di accesso carrabile.

b) corpo di fabbrica su un solo livello, a forma irregolare, costituito da un sola unità abitativa, la cui struttura portante verticale è in muratura, la copertura a due falde inclinate in lamiere coibentate tegolate, avente superficie coperta di mq 79,00 circa ed una volumetria di mc 260,00 circa, che si compone di vari ambienti completamente ultimati esternamente ed internamente nelle finiture nella pavimentazione, impianto elettrico e sanitari, arredata ed in uso. Esso è delimitato su tre lati, lungo il perimetro esterno, da un’area pavimentata in pietre arenarie, mentre presenta sul lato valle un attiguo terrazzo di pertinenza, delimitato su tre lati da un muretto basso con pilastrini in verticale interposti da vari tratti di ringhiera in ferro, di superficie mq 58,00 circa, presenta sovrastante in verticale un pergolato in pali in legno di castagno con sovrastante incannucciato, all'attualità tale corpo di fabbrica non era interessato da alcun tipo di attività edilizia.

c) - n.ro due baracche, di non recente realizzazione, poggianti su una platea in c.l.s. adibite a deposito attrezzi agricoli, la prima avente superficie coperta di mq 14 ed una volumetria di mc. 30, la seconda avente superficie coperta di mq 15,00 circa ed una volumetria di mc. 32,00 circa;

che, agli atti d'ufficio, per le opere rilevate di cui ai punti a) e b), c), sebbene non fossero interessate da alcun tipo di attività edilizia, non veniva tuttavia riscontrata documentazione a riguardo, titolo di assenso e/o autorizzazione, permesso a costruire, domanda di condono, né tantomeno domanda di accertamento di conformità;

che in data 3.4.2014, sulla scorta della riferita relazione tecnica, il comune di Massa Lubrense notificava al ricorrente l'ordinanza di demolizione n. 66/2014;

che tale provvedimento veniva impugnato con tre motivi di censura dalla sig.ra Ruocco Lucia innanzi al Tar - Campania — N, con ricorso numero rg n. 3499/2014, anch’esso tratto in decisione alla pubblica udienza dell’11.07.2017;

che, in data 18 novembre 2015, il servizio urbanistica del comune di Massa Lubrense ha emesso il provvedimento impugnato in epigrafe con cui ha accertato l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione edilizia n. 66/2014, ha disposto l'immissione in possesso dei manufatti contestati abusivi ed ha irrogato la sanzione pecuniaria nei confronti sia del ricorrente che della nuda proprietaria per un importo di € ventimila/00.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza dell’11.07.2017, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) l'ingiunzione edilizia n. 66/2014 è stata notificata al ricorrente il 4 aprile 2014, con l'ordine di ripristinare lo stato dei luoghi nel termine finale di 90 giorni, sicché il contestato inadempimento della riferita ingiunzione si è verificato in epoca ben precedente l'entrata in vigore della legge " Sblocca Italia" - D.L. 12/11/2014 n. 133, convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014, n. 164, la quale all'art. 17, comma 1, lett. q-bis, ha introdotto il comma 4 bis dell'art. 31 DPR 380/2001, che prevede la sanzione pecuniaria nei casi di ordini di demolizione rimasti inevasi;
non è legittimo irrogare sanzioni pecuniarie per condotte realizzate prima dell'introduzione della norma punitiva che delinea la fattispecie illecita;
2) La ricorrente è del tutto estranea ad eventuali abusi e pertanto non può subire la sanzione della perdita della nuda proprietà;
la ricorrente peraltro, proprio perché nuda proprietaria, non può ottemperare all’ordine di demolizione;
3) invalidità derivata da quella dell’ordinanza n. 66/2014;
i provvedimenti impugnati in epigrafe sono stati emessi sulla scorta dell'ordinanza di ripristino n. 66/2014, ritualmente impugnata innanzi a questo tribunale dalla sig.ra L R, sicché, se essa fosse annullata, cadrebbero anche gli atti impugnati col presente ricorso.

L’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso.

Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

La prima censura è infondata. Secondo la parte ricorrente, poiché il comma 4 bis dell'art. 31 DPR 380/2001, che prevede la sanzione pecuniaria nei casi di ordini di demolizione rimasti inevasi, è stato introdotto con il D.L. 12/11/2014 n. 133, convertito con modifiche dalla Legge 11/11/2014, n. 164, l’applicazione della sanzione pecuniaria, nel caso di specie, sarebbe illegittima perché al momento dell’entrata in vigore del predetto comma 4 bis i novanta giorni previsti dalla legge per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione erano già scaduti (l’ordinanza di demolizione era infatti stata notificata in data 04.04.2014): in altri termini, sarebbe stata inflitta una sanzione per condotte realizzate prima dell'introduzione della norma punitiva che delinea la fattispecie illecita.

Tale assunto non è condivisibile. L’inottemperanza all’ordinanza di demolizione va considerata alla stregua di un illecito permanente, che non esaurisce i propri effetti alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione. In altri termini, la parte ricorrente avrebbe ben potuto ottemperare anche successivamente alla scadenza di tale termine;
è invece rimasta inerte anche successivamente alla scadenza del termine ed all’entrata in vigore della norma di cui al comma 4 bis. Sicché, legittimamente l’Amministrazione ha inflitto alla ricorrente anche la sanzione pecuniaria: non può, infatti, sostenersi che sia stata punita una condotta compiuta prima che entrasse in vigore la norma sanzionatoria, posto che la condotta da sanzionare ha continuato a perpetuarsi anche dopo l’entrata in vigore della norma.

Anche la seconda censura è infondata. La sanzione demolitoria ha infatti natura oggettiva: essa colpisce il bene abusivo, indipendentemente da chi abbia commesso l’abuso, e dunque il proprietario ne subisce gli effetti indipendentemente dal suo ruolo di responsabile: come precisato dal Tar Lazio, Latina, n. 3/2016, “L'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso, atteso che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione”. Né può condividersi l’assunto secondo cui la ricorrente, in quanto nuda proprietaria, non potrebbe ottemperare all’ordine di demolizione: trattandosi della demolizione del bene, e non del semplice utilizzo economico dello stesso, deve ritenersi legittima la notifica dell’ordinanza di demolizione anche al nudo proprietario, oltre che all’usufruttuario.

È infondata anche la terza censura. Le censure proposte avverso il ricorso n. 3499/2014 sono infatti infondate: come si evince dalla natura delle opere contestate (una tettoia di 27 mq, un corpo di fabbrica di 260 mc, due baracche rispettivamente di 30 e 32 mc) è palese che si tratti di interventi di nuova costruzione, per i quali è pacificamente necessario il permesso di costruire e non la semplice scia. Ciò vale senza dubbio per il corpo di fabbrica e per le baracche, con cui è stata realizzata una nuova volumetria;
tuttavia, per costante giurisprudenza di questo Tar (ex multis, T.A.R. Campania, N, Sez. IV, 19 dicembre 2005, n. 20427;
29 luglio 2005, n. 10479;
2 dicembre 2004, n. 18027), anche la realizzazione di una tettoia è soggetta al preventivo rilascio del permesso di costruire quando essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all’immobile cui accede, incide sull’assetto edilizio preesistente. Secondo la prevalente giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529), l’attività di repressione degli abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso. L’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ove sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell’abuso edilizio, l’Amministrazione è tenuta a specificare la sussistenza dell’interesse pubblico alla eliminazione dell’opera realizzata o addirittura ad indicare le ragioni della sua prolungata inerzia, atteso che si sarebbe ingenerato un affidamento in capo al privato (T.A.R. Marche, 29 agosto 2003, n. 976;
Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 1999, n. 286), può essere condiviso solo se riferito a situazioni assolutamente eccezionali nelle quali risulti evidente la sproporzione tra il sacrificio imposto al privato e l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata (T.A.R. Campania, N, Sez. VI, 19 giugno 2006, n. 7082;
18 maggio 2005, n. 6497);
non avendo la parte ricorrente fornito alcun elemento da cui si possa desumere la data in cui sono stati realizzati gli abusi edilizi in questione, non ha alcun motivo di dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia tenuto conto del lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere. L’esistenza di vincoli di natura paesaggistica rende, infatti, a maggior ragione legittima l’ordinanza di demolizione: “Con riferimento alle opere edilizie effettuate in palese violazione del vincolo paesistico, l'ordinanza di demolizione è, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 27 D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia), provvedimento rigidamente vincolato” (così Tar Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 4614/2016).

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi