TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2012-06-08, n. 201205240
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Testo completo
N. 05240/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09407/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9407 del 1998, proposto dall’Az. Agricola M L e F, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. ti E E, T B e A T, con domicilio eletto in Roma, via Salaria, 300;
contro
Azienda di Stato Interventi nel Mercato Agricolo – AIMA (ora AGEA) e Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota dell’aprile 1998;
- del decreto ministeriale del 17.02.2008;
- di tutti gli atti connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda di Stato Interventi Nel Mercato Agricolo – Aima ora AGEA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2012 il Cons. Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato, per l’annullamento, gli atti – comunicati con note inviate ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge n. 5 del 1998 - con cui AIMA (ora AGEA), con riferimento alle due annate 1995/96 e 1996/97, ha determinato i quantitativi di latte prodotti nelle predette annate ed ha assegnato i “quantitativi di riferimento individuali” (QRI) di riferimento per le campagne dal 1995/1996 al 1998/1999. Contestualmente, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del D.M. 17 febbraio 1998 che ha regolato le procedure di accertamento dei quantitativi di latte prodotto e commercializzato nelle annate 1995/96 e 1996/97.
Al riguardo, la parte ricorrente, dopo aver ricostruito la normativa comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”, propone, in sintesi, le seguenti censure:
- illegittimità della assegnazione retroattiva delle QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento, oltre all’illegittimità del D.M. 17 febbraio 1998 che ha consentito ad AIMA l’accertamento dei dati di produzione di latte solo in via presuntiva;
- violazione della normativa comunitaria in quanto le quote individuali sono state assegnate sulla base di dati inattendibili, come confermato dalle risultanze della Commissione di indagine istituita sul tema;
- illegittimità comunitaria del sistema nazionale delle quote A e B e mancanza di motivazione del taglio della quota “B”;
- illegittimità della procedura di approvazione D.M. 17 febbraio 1998 che, avendo natura regolamentare, avrebbe dovuto essere adottato con la procedura di cui all’art. 17 della legge n. 400 del 1988.
- violazione della sentenza n. 520/1995 della Corte Costituzionale che, per la determinazione delle QRI da assegnare ai produttori, ha sancito la necessità dell’acquisizione del parere degli enti territoriali.
La ricorrente, infine, con riferimento alla comunicazione impugnata con il ricorso in esame, deduce altresì una serie di violazioni formali.
Con ordinanza n. 2043/1998, è stata accolta la domanda di sospensiva.
In prossimità della trattazione del merito, AGEA ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
Alla pubblica udienza del 28 marzo 2012, il Collegio, dopo la discussione delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Al riguardo, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del D.lgs n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata in quanto tutte le questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di approfondimento con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: in particolare, cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224), con le quali sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. “quote latte”.
Trattandosi, quindi, di questioni analoghe affrontate con le citate sentenze della Sezione, il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute.
3. Il Collegio, tuttavia, in aggiunta a quanto già esposto nelle sentenze citate, non vuole esimersi, anche in ragione di quanto emerso durante la pubblica udienza, dallo svolgere ulteriori considerazioni con particolare riferimento all’assegnazione retroattiva delle QRI, al mancato coinvolgimento delle Regioni dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 520 del 1995 ed al contenuto della relazione redatta dal Nucleo Carabinieri nell’aprile 2010.
3.1 Per quanto riguarda la problematica relativa all’assegnazione retroattiva delle QRI, va ulteriormente osservato, a sostegno dell’infondatezza delle censure sul punto, quanto segue:
- la legge n. 468 del 1992 (artt. 2 e 4) ha previsto che il sistema di assegnazione delle quote individuali avvenisse attraverso la pubblicazione di bollettini annuali articolati per Provincia che le Regioni avevano l’obbligo di mettere a disposizione dei produttori di ciascuna provincia. In particolare, l’art. 4, comma 2, della citata legge n. 468 del 1992 prevedeva che l’AIMA pubblicasse, in appositi bollettini, gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota;
- tale sistema di pubblicazione ha riguardato anche le annate 1994/95 e 1995/96 ed è stato utilizzato fino all’entrata in vigore della legge n. 5 del 1998 (art. 2, comma 5) che ha introdotto il sistema della comunicazione individuale della quota (QRI) al singolo produttore;
- il sistema della pubblicazione tramite bollettini è stata oggetto di attenzione da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee con la sentenza del 25 marzo 2004 la quale, proprio argomentando con riferimento al rispetto del principio di certezza del diritto, non ne ha comunque sancito l’illegittimità per violazione del suddetto principio, con ciò rimettendo la questione nell’ambito del diritto interno posto che la normativa comunitaria nulla prevedeva di specifico al riguardo (cfr punto 86 della sentenza nella parte in cui la Corte afferma che “…non è escluso che una comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali a mezzo di una pubblicazione in bollettini, quale quella controversa nella causa principale, possa soddisfare tale condizione, tenuto conto anche del fatto che, come ha affermato il governo italiano, i detti bollettini erano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia, spetta al giudice nazionale decidere, sulla base delle precedenti considerazioni e degli elementi di fatto di cui dispone, se ciò si verifichi nelle cause principali”);
- ciò posto con riferimento alle pubblicazioni delle quote tramite bollettini, non si può ritenere che i produttori non siano stati posti nelle condizioni di conoscere la propria quota di riferimento - decurtata - sin dal 1995 (relativamente quindi alla campagna 1995/96 ovvero all’annata in cui si è proceduto al taglio della quota “B”): sul punto va infatti rilevato che, come già anticipato, tale modalità di pubblicazione tramite bollettini era espressamente prevista da una fonte di rango primario (si consideri che, per l’annata 1995/96, il primo bollettino è stato pubblicato in data 31 marzo 1995 ed il secondo, ai sensi del D.L. n. 124 del 1996, in data 29 marzo 1996, e che in tale ultimo bollettino è stato peraltro riportato – in via definitiva - un