TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2016-12-05, n. 201605628
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Testo completo
Pubblicato il 05/12/2016
N. 05628/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02983/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2983 del 2015, proposto da N B, rappresentato e difeso dall'avvocato A C (C.F. CPLRND61A16F839P), con domicilio presso la Segreteria T.A.R.;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non costituito in giudizio;
nei confronti di
M B non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria generale di merito del 18.12.2014 pubblicata in pari data dall'ufficio scolastico regionale per la Campania degli ammessi al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di prima grado e per gli istituti educativi di formazione nella parte in cui colloca il ricorrente al posto 116.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza presidenziale 4146/2016;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 la dott.ssa M B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.In data 13 maggio 2015, il sig. N B ha notificato in riassunzione un ricorso già previamente incardinato davanti al Tar Lazio.
Con il suddetto ricorso, la parte impugnava la graduatoria indicata in epigrafe, che tuttavia afferiva a un ambito regionale.
In conseguenza di ciò, il Tar Lazio, con ordinanza 6111/2015, ritenuta la competenza territoriale del Tar Campania, ha disposto la riassunzione del giudizio nei termini di legge.
2.La difesa del Borrelli ha notificato il ricorso in riassunzione all’Avvocatura dello Stato, difensore per legge dell’Amministrazione intimata, e lo ha fatto esclusivamente a mezzo PEC indirizzata all’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, dove ags sta, inequivocabilmente, per Avvocatura generale dello Stato ).
3.L’Avvocatura Distrettuale di Napoli, pertanto, non si è costituita in giudizio.
4.All’udienza del 23 novembre 2016, alla quale la causa era stata rinviata con ordinanza presidenziale 4146/2016, che ordinava, tra l’altro, la notifica per pubblici proclami del ricorso in riassunzione, il collegio ha dato avviso al difensore della possibile inammissibilità del ricorso per mancata notifica all’Avvocatura dello Stato, e ha trattenuto la causa in decisione.
5. Per giurisprudenza pacifica, in ossequio al disposto dell'art. 1, l. n. 260 del 1958, la mancata notifica presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'organo giurisdizionale competente, determina la nullità e la conseguente inammissibilità del ricorso, fermo restando che la costituzione dell'Amministrazione intimata ha un'efficacia sanante sul difetto di notifica ( ex plurimis T.A.R. Lazio sez. I 20 ottobre 2016 n. 10466).
Nel caso di specie l’Avvocatura non si è costituita e quindi nessuna sanatoria può essere invocata.
Il ricorso è quindi inammissibile per le ragioni suindicate.
Nulla sulle spese.