TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2011-03-07, n. 201102031

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2011-03-07, n. 201102031
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201102031
Data del deposito : 7 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10953/2010 REG.RIC.

N. 02031/2011 REG.PROV.COLL.

N. 10953/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10953 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A B, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso A A in Roma, via Niceneto, 69;

contro

Comune di Fiumicino, rappresentato e difeso dagli avv. F D M, C L, domiciliata per legge in Fiumicino, via Portuense N. 2496;

nei confronti di

S P S;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 52 del 30.6.2010 adottata dal Comune di Fiumicino Area Pianificazione ed Edilizia e notificata in data 22 agosto 2010.

E per l’annullamento di cui all’atto di motivi aggiunti, depositati il 14.2.2011, avverso il nuovo atto ordinanza di demolizione “determinazione di rettifica” n. 154 del 2.11.2010.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiumicino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato – n. 52/2010 - è stata ordinata al ricorrente la demolizione di una serie di opere abusive realizzate in Comune di Fregene, Via Duino, n. 30.

In particolare, si tratta di <ampliamento della superficie utile di circa mq 28 eseguito mediante l’installazione di una veranda in vetro con copertura in pannelli coibentati posta all’entrata del locale frontalmente a via Nettuno;
ampliamento della superficie utile di circa mq 7.50 eseguito mediante l’avanzamento delle pareti in muratura ad angolo tra via Marotta e via Nettuno;
realizzazione di un locale adibito a magazzino di circa mq 14 realizzato a ridosso del suddetto locale commerciale ad angolo tra via Marotta e via Nettuno costituito da struttura metallica con rivestimento e copertura in telo plastico;
all’interno del locale commerciale in questione sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nella diversa distribuzione interna degli spazi>.

Con successiva ordinanza n. 154 del 2.11.2010 è stata adottata una (minima) rettifica alla precedente demolizione.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato i predetti provvedimenti e ha prospettato i seguenti motivi di diritto :

1) violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 31, comma 3, del DPR n. 380/2001, violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 15 L. reg. n. 15/2008;
eccesso di potere;

2). violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 31, comma 3, del DPR n. 380/2001, violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 15 L. reg. n. 15/2008;
eccesso di potere;
mancanza di istruttoria, mancanza dell’ingiunzione al responsabile dell’abuso;

3). violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 31, comma 3, del DPR n. 380/2001, violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 15 L. reg. n. 15/2008;
eccesso di potere;
mancanza di indicazione dell’area di sedime e delle opere abusive;

4). illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione art. 7 l. 241/1990.

In data 14.2.2011 il ricorrente ha depositato atto di motivi aggiunti avverso il nuovo atto ordinanza di demolizione “determinazione di rettifica” n. 154 del 2.11.2010.

Con gli stessi ribadisce – sostanzialmente - censure identiche a quelle del ricorso originario.

In data 18.12.2010 si è costituito il Comune resistente che ha depositato puntuale memoria di replica.

Infine, alla data fissata per la camera di consiglio (3.3.2011), il ricorrente ha depositato la determinazione n. 12 del 18.2.2011 del Comune di Fiumicino con la quale è stata – parzialmente – revocata l’ord. n. 52 del 30.6.2010 (prot. n. 64706 del 9.8.2010) come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 154 del 2.11.2010 (prot. n. 84584 del 3.11.2010) limitatamente alla parte in cui viene irrogata la sanzione pecuniaria nella misura di € 1.500,00 già versata dalla Pandulce Sas, in data 18.6.2010 in relazione al medesimo abuso.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso;
di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

I). Alla luce dell’ultimo atto, adottato da controparte il 18.2.2011, il ricorso è diventato – in parte – improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in relazione alla parte dell’originario provvedimento impugnato che è stata revocata nelle more del presente giudizio (irrogazione della sanzione pecuniaria di € 1.500,00).

II). Per la restante parte l’impugnativa (comprensiva di ricorso e di motivi aggiunti) è da respingere nel merito.

1). Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che il Comune, pur richiamando l'art. 31 del testo unico n. 380 del 2001, ha ordinato l'immediata demolizione, senza concedere il termine ivi previsto di 90 giorni.

La censura è infondata.

È pacifico, infatti, che l'errato richiamo normativo (e l’erronea indicazione del termine) non inficia la validità del provvedimento, quando sia univoco e chiaramente distinguibile il potere esercitato.

In ogni caso, come sostenuto dal Comune, appare congruo il termine di sessanta giorni contenuto nel provvedimento.

2). Con il secondo motivo di ricorso l’interessato lamenta che il provvedimento non è stato notificato al responsabile dell’abuso (che sarebbe la Pandulce Sas, soggetto che ha pure corrisposto la sanzione amministrativa).

Anche questo vizio non merita condivisione.

Rileva il Collegio che non incombe a carico del Comune l'onere della previa individuazione dell'effettivo proprietario dell'area, atteso che l'ordinanza di demolizione, per giurisprudenza consolidata nella materia, può essere legittimamente notificata anche esclusivamente all'autore materiale dell'abuso, nel caso in cui non corrisponda con il proprietario dell'area interessata dai lavori edilizi abusivi.

Ed infatti la estraneità del proprietario (o del titolare del diritto reale) agli abusi edilizi commessi sulla cosa locata e affittata dal conduttore, locatario o affittuario non implica l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione o di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, emessa ai sensi dell'art. 7, l. n. 28 del 1985 nei confronti del responsabile dell'abuso, ma la sola insuscettività del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime sulla quale insiste il bene (cfr., T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 19 ottobre 2006 , n. 8673).

Ai sensi dell'art. 31 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380, l'ingiunzione di demolizione deve essere notificata al responsabile dell'abuso, oltre che al suo proprietario, con la conseguenza che è illegittima l'ingiunzione di demolizione che non venga notificata al responsabile dell'abuso né al proprietario dell'opera abusiva ma solo al proprietario dell'area sulla quale è stata realizzata la stessa opera, soprattutto se questi non ha la materiale disponibilità e non può procedere alla demolizione o rimozione dell'opera abusiva.

Peraltro, come si è già detto, con l’ultimo provvedimento, adottato dall’Amministrazione in data 18.2.2011, è stata revocata la parte dell’ord. n. 52/2010 relativa all’irrogazione della sanzione pecuniaria.

3). Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata indicazione dell’area di sedime e delle opere abusive nel provvedimento impugnato.

Anche questa censura deve essere disattesa.

L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione. Secondo la giurisprudenza (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 20 gennaio 2009, n. 24) il provvedimento con il quale viene disposta l'acquisizione gratuita - costituendo titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari - può essere adottato senza la specifica indicazione dell'ulteriore area "necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive" (area che "non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita") oggetto di acquisizione, potendosi procedere a tale individuazione anche con un successivo e separato atto.

4). Infine, con il quarto motivo l’interessato lamenta la mancata partecipazione al procedimento.

Per consolidata regola giurisprudenziale, ampiamente condivisa da questo TAR, in tema di omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento (strumento principale di partecipazione), i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all'esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814;
T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797).

Più recentemente, è stato precisato che la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non costituisce un motivo idoneo a determinare l'annullabilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi, in quanto è palese, attesa l'assenza di qualsivoglia titolo abilitativo all'edificazione, che il contenuto dispositivo del provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussiste la condizione prevista dall'art. 21 octies, comma 2, della L.n. 241 del 1990 per determinare la non annullabilità del provvedimento impugnato (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 maggio 2009, n. 3029).

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere – in questa rimanente parte – respinti.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti.

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