TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202203408

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202203408
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203408
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 03408/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02399/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2399 del 2009, proposto da
A D M, rappresentata e difesa dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Novara di Sicilia, non costituito in giudizio;

per la condanna

del Comune di Novara di Sicilia al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla occupazione del terreno di proprietà della ricorrente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 ottobre 2022 la dott.ssa A G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente è proprietaria di un fondo sito in Novara di Sicilia, c.da “Laritta” o “Piano stretto”, individuato in catasto al foglio 38, particella 64.

Con ordinanze sindacali n. 14 del 20 maggio 1992 e n. 49 del 20 agosto 1993, aventi ad oggetto, rispettivamente, i “ Lavori di costruzione di una pista di equitazione ” e i “ Lavori di potenziamento e ristrutturazione dell’acquedotto comunale ”, il Comune intimato ha occupato una porzione del summenzionato fondo, per l’ammontare complessivo di 1760 mq.

Lamenta la ricorrente che tale occupazione ha provocato notevoli danni al fondo, nonché il deprezzamento del terreno rimanente rendendo, peraltro, necessaria la realizzazione di una recinzione allo scopo di salvaguardare le porzioni di fondo rimaste in suo possesso.

Lo stravolgimento dei luoghi e lo spostamento di grandi quantità di terreno avrebbe, inoltre, determinato il rischio di frane e smottamenti nel periodo di pioggia.

Espone la ricorrente di aver più volte diffidato il Comune a risarcire il danno cagionato nonché a corrispondere le somme dovute a titolo di indennità per l’occupazione del terreno.

Tali istanze sono, tuttavia, rimaste prive di riscontro.

Con ricorso notificato in data 21 settembre 2009, parte ricorrente ha, pertanto, contestato la illegittimità del procedimento ablatorio in assenza di adozione del definitivo atto di esproprio, chiedendo che il Comune intimato sia condannato a risarcirle tutti i danni subiti e a corrisponderle le somme dovute per il periodo di occupazione legittima ed illegittima.



2. Il Comune di Novara non si è costituito in giudizio pur se regolarmente intimato.



3. All’udienza di smaltimento del 24 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.



4. Deve essere, preliminarmente, dichiarata l’inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione legittima, a spessore evidentemente indennitario, rientrando la stessa nella giurisdizione del G.O., ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. g), secondo cui resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative la determinazione e alla corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, fra le quali rientra anche la condanna all'indennizzo per il periodo di occupazione legittima (cfr., in riferimento alla disciplina previgente di cui al disposto dell'art. 7 l. 205 del 2000, Sez. UU, Ordinanza n. 5055 del 28/02/2017, secondo cui "Ai sensi dell'art. 34 della l. n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), l. n. 205/2000 (applicabile ratione temporis), che regola il riparto di giurisdizione in materia edilizia ed urbanistica, le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario") (T.A.R. Napoli, sez. V, sentenza n. 5840 del 5 dicembre 2020).

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