TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 2023-01-27, n. 202301443
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Pubblicato il 27/01/2023
N. 01443/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14677/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14677 del 2022, proposto da Comunità Montana Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, Comune di Chiusano San Domenico, Comunità Montana Alento Montestella, Comunità Montana Monte Santa Croce, Comunità Montana Vallo di Diano, Unione dei Comuni Antico Clanis, Comunità Montana del Taburno, Comunità Montana Monti Lattari, Comunità Montana Fortore, Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro, Comunità Montana di Monte Maggiore, Comune di Vico Equense, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione:
1) del provvedimento prot. DAR–0015628-P del 27/09/2022, a firma del “Dirigente del Servizio I Nucleo PNRR Stato – Regioni – Responsabile del Procedimento”, con il quale la Presidenza del Consiglio di Ministri (Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – Nucleo PNRR Stato - Regioni) ha comunicato la “inammissibilità” della domanda di finanziamento presentata il 16/08/2022 dalla ricorrente Comunità Montana “Alburni”, nella qualità specificata in epigrafe, in relazione all'Avviso pubblico “per la presentazione di Proposte di intervento di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione europea – Next Generatione EU” (Avviso pubblico approvato con provvedimento prot. DAR-0010468-A del 30/06/2022);
2) del provvedimento prot. DAR-0015691-P del 28/09/2022, a firma del “Coordinatore del Nucleo PNRR Stato-Regioni”, con il quale la Presidenza del Consiglio di Ministri (Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – Nucleo PNRR Stato - Regioni) ha approvato la “graduatoria delle proposte ammesse a valutazione e della proposte ammesse a finanziamento” (Allegato A) e “l'elenco delle proposte dichiarate inammissibili” (Allegato B), nella parte in cui, in relazione alla Regione Campania, non ha inserito la predetta domanda di finanziamento presentata il 16.8.2022 dalla Comunità Montana “Alburni” nella “graduatoria delle proposte ammesse a valutazione e della proposte ammesse a finanziamento” (Allegato A), inserendola invece illegittimamente nell'elenco delle “proposte dichiarate inammissibili” (Allegato B);
3) ove occorra, del provvedimento prot. DAR-0017107-P del 20/10/2022, sempre a firma del “Coordinatore del Nucleo PNRR Stato-Regioni”, con il quale la Presidenza del Consiglio di Ministri (Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – Nucleo PNRR Stato - Regioni) ha approvato la “nuova graduatoria delle proposte ammesse a valutazione e delle proposte ammesse a finanziamento delle Regioni Basilicata e Calabria” (Allegato A) e “l'elenco delle proposte dichiarate inammissibili” (Allegato B) della Regione Calabria;
4) ove occorra, del provvedimento prot. DAR-0014316-P dell'8/9/2022, a firma del “Dirigente del Servizio I Nucleo PNRR Stato – Regioni – Responsabile del Procedimento”, con il quale la Presidenza del Consiglio di Ministri (Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – Nucleo PNRR Stato - Regioni) aveva comunicato alla ricorrente Comunità Montana, ex art. 10-bis della l. n. 241/90, i motivi di “inammissibilità” della domanda di finanziamento di cui al punto 1) che precede;
5) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente Comunità Montana “Alburni”, nella qualità specificata in epigrafe, all'ammissione a finanziamento, previa riformulazione della graduatoria per la Regione Campania di cui all'Allegato A del predetto provvedimento prot. DAR-0015691-P del 28/09/2022, della ridetta domanda di finanziamento presentata il 16/08/2022 nell'ambito dell'Avviso pubblico “per la presentazione di Proposte di intervento di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione europea – Next Generatione EU” (Avviso pubblico approvato con provvedimento prot. DAR-0010468-A del 30/06/2022), ovvero in subordine per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento in favore della Comunità Montana ricorrente, sempre nella qualità specificata in epigrafe, dei danni occorsigli in conseguenza degli atti oggetto di gravame, da relazionarsi alla misura (€ 3.746.957,33) del finanziamento richiesto con la predetta domanda del 16.8.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i provvedimenti impugnati l’amministrazione resistente ha dichiarato inammissibile la proposta di finanziamento presentata dalla Comunità Montana Alburni, nella qualità di ente capofila dell’aggregazione con le Comunità Montane “Calore Salernitano”, “Tanagro - Alto e Medio Sele” e “Gelbison e Cervati”, in relazione all’Avviso pubblico “per la presentazione di Proposte di intervento di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall'Unione europea – Next Generatione EU”.
In particolare, l’amministrazione ha evidenziato due motivi di inammissibilità: 1) la mancata produzione della convenzione ex art. 30 D.lgs. n. 267/2000, prevista dal bando a pena di esclusione;2) la violazione dell’art. 4 comma 4 dell’avviso atteso che i Comuni compresi nelle Comunità montane istanti hanno presentato anche altre domande.
Con il ricorso introduttivo la Comunità Montana Alburni, nella qualità sopra indicata, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, contestando la legittimità di entrambi i motivi di inammissibilità: 1) in base all’4 comma 7, lett. e), dell’avviso, nel caso in cui la domanda sia presentata da Unioni di Comuni, Comunità montane o Consorzi, deve essere prodotto solo il relativo statuto e non anche la convenzione ex art. 30 D.lgs. n. 267/2000;2) non è stato violato l’art. 4 comma 4 dell’avviso, atteso che con espressa delibera è stata esclusa la partecipazione dei Comuni che avessero già aderito ad altro progetto.
La ricorrente, inoltre, ha lamentato la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, dal momento che nel provvedimento finale l’amministrazione non ha puntualmente preso in esame le osservazioni formulate dall’istante.
Si è costituita l’amministrazione resistente, eccependo l’inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione attiva della sola ricorrente e per illegittimità della procura, e sostenendo nel merito la piena legittimità degli atti impugnati.
All’udienza del 10 gennaio 2023, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale ha assunto la causa in decisione, con l’avvertimento della possibile definizione del giudizio con sentenza breve.
2. In disparte ogni profilo di inammissibilità, il ricorso deve considerarsi infondato e va pertanto rigettato.
2.1. In primo luogo, non vi è stata alcuna violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 atteso che l’amministrazione ha comunicato il preavviso di rigetto e la ricorrente ha trasmesso le proprie osservazioni.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, può ritenersi che l’amministrazione nel provvedimento finale abbia replicato alle osservazioni dell’istante, con riferimento ad entrambi i profili di inammissibilità (l’amministrazione evidenzia: “ - nella specie non si ritiene possibile sanare successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda il vizio riscontrato: non conformità all’art. 4, comma 4 dell’Avviso, in particolare Comuni che hanno presentato una doppia candidatura;- l’aggregato non presenta alcuna delle forme associative previste dall’Avviso, in violazione dell’art. 4, comma 7, lett. e) ”).
Fermo restando quanto appena osservato, deve comunque evidenziarsi che anche ove l’amministrazione, in sede di adozione del provvedimento finale, non avesse puntualmente confutato le osservazioni trasmesse dall’istante, ciò non costituirebbe motivo di illegittimità, come evidenziato anche dalla recente giurisprudenza amministrativa (v. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2022, n. 8488: “ L’art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 non impone nel provvedimento finale la puntale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso ”).
2.2. Il motivo di inammissibilità della domanda di finanziamento, consistente nella mancata allegazione della convenzione ex art. 30 D.lgs. 267/2000, è certamente legittimo.
Va preliminarmente evidenziato che l’avviso di cui è causa “ è finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green Communities in attuazione della omonima strategia nazionale delle Green Communities di cui all’art. 72 della Legge 221/2015 ” e che “ Le Green Communities sono comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale. ” (v. art. 1 dell’avviso medesimo).
L’art. 4, comma 1 e comma 2, dell’avviso prevede poi che “1. Le candidature per il finanziamento dei Progetti per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities possono essere presentate, a pena di esclusione, da Comuni confinanti della medesima Regione o Provincia Autonoma solo in forma aggregata come: a. Unioni di Comuni ex art. 32 d.lgs. 267/2000;b. Comunità Montane ex art. 27 d.lgs 267/2000;c. Consorzi ex art. 31 d.lgs. 267/2000;d. Convenzioni ex art. 30 d.lgs. 267/2000. Con separati accordi di collaborazione e/o di partenariato le aggregazioni sopra elencate potranno coinvolgere nello sviluppo delle Green Communities altri Enti pubblici . 2. Le aggregazioni di cui al comma precedente, comunque denominate e costituite, dovranno presentare la candidatura tramite l’organo che ne ha la rappresentanza in base alla legge e/o allo Statuto, ovvero il Comune che assume il ruolo di richiedente e capofila (d’ora in poi per tutti Ente richiedente). ”.
L’art. 4, comma 7, lett. e), dell’avviso prevede poi che “ In sede di presentazione della domanda di finanziamento l’Ente richiedente deve allegare, sempre a pena di esclusione: … e. copia della convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/2000, ovvero dello Statuto e/o degli atti costitutivi corrispondenti nel caso di Unioni di Comuni, Comunità Montane e Consorzi ”.
Da quanto appena esposto emerge quindi che il finanziamento in esame può essere chiesto e ottenuto da Comuni confinanti tra i quali sussiste un rapporto qualificato, consistente o nella costituzione tra di essi di una Comunità montana, Unione di Comuni o Consorzio oppure nella stipula di una convenzione ex art. 30 D.lgs. 267/2000. È proprio tale rapporto qualificato che consente di configurare le Green Communities come “ comunità locali, tra loro coordinate e/o associate ”.
Ciò premesso, nel caso in esame la proposta di finanziamento proviene da quattro diverse Comunità montane. I Comuni appartenenti ad una Comunità montana ed i Comuni appartenenti alle altre tre Comunità montane non sussiste alcuno dei rapporti qualificati, indicati nell’avviso e idonei a legittimare la loro partecipazione alla procedura;tali Comuni, infatti: 1) non appartengono tutti ad uno stesso raggruppamento (appartengono a quattro diverse Comunità montane);2) tra di essi non intercorre alcuna forma di collaborazione convenzionale, ai sensi dell’art. 30 D.lgs. 267/2000.
Pertanto l’amministrazione ha correttamente dichiarato inammissibile la domanda, tenuto conto che manca la convenzione ex art. 30 D.lgs. 267/2000 e l’aggregato non presenta alcuna delle forme associative previste dall’Avviso.
Va inoltre rilevato che l’avviso pubblico, nella parte in cui prevede i requisiti di ammissione sopra richiamati, non è stato specificamente impugnato né in via autonoma (ove la clausola dovesse ritenersi escludente), né unitamente al provvedimento con cui la domanda di finanziamento è stata dichiarata inammissibile.
2.3. Gli ulteriori motivi di ricorso possono essere assorbiti.
Si osserva al riguardo che il provvedimento impugnato è plurimotivato, in quanto l’amministrazione ha posto a suo fondamento due autonomi motivi di inammissibilità. Pertanto può applicarsi il pacifico principio secondo cui “ Qualora il provvedimento gravato risulti sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, il giudice, ove ritenga infondate le censure indirizzate nei confronti di uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, può respingere il ricorso in ragione di tale rilievo, con assorbimento delle critiche dedotte nei confronti degli altri capi del provvedimento, atteso che la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze ” (v. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2022, n.77).
2.4. In considerazione della novità delle questioni trattate, le spese processuali vanno integralmente compensate.