TAR Napoli, sez. II, sentenza 2013-09-06, n. 201304206

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2013-09-06, n. 201304206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201304206
Data del deposito : 6 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00957/1999 REG.RIC.

N. 04206/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00957/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 1999, proposto da:
F G, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della F.V.C. s.a.s. di F G e C., rappresentato e difeso dall'avv. M C, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, al viale Gramsci n. 19;
F A, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società F.V.C. s.a.s. di F A e C., rappresentato e difeso dall'avv. M C, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, al viale Gramsci n. 19;

contro

Comune di Brusciano (n.c.);

per l'annullamento, previa sospensiva:

a) della nota sindacale prot. n. 9318 del 30 giugno 1998, con la quale si chiede il pagamento degli oneri concessori ex L. n. 10/77 in relazione alla domanda di condono edilizio prot. n. 2400, pratica n. 143, del 28 febbraio 1995;

b) delle note prot. nn. 14343 e 15141, rispettivamente del 7 ottobre 1998 e 13 novembre 1998, a firma dell’Ingegnere Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Brusciano, di risposta limitatamente alle istanze di chiarimenti e di rettifica del calcolo degli oneri concessori da versare in relazione alla pratica di condono edilizio n. 143, prot. n. 2400 del 28 febbraio 1995, avanzata dal ricorrente;

c) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresa la delibera di G.M. n. 91 del 23 febbraio 1995 e la delibera del Commissario Prefettizio n. 7/94 e l’eventuale atto di determinazione degli oneri di concessione, mai notificati né comunicati.

Nonché

per la declaratoria del diritto del ricorrente a versare solo gli oneri di urbanizzazione nella misura determinata, applicando il metodo di calcolo per le concessioni relative a costruzioni e impianti destinati ad attività industriali e artigianali indicato nella deliberazione del Consiglio Regionale del 28 luglio 1977 n. 119/1 ed utilizzando i parametri vigenti prima della adozione della delibera di G.M. n. 91/1995 e della delibera del Commissario Prefettizio n. 7/94.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con atto notificato in data 27 gennaio 1999 e depositato il successivo 2 febbraio, il signor F G, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società F.V.C. s.a.s. di F G e C., ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Brusciano chiedendo l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.

Al riguardo, il ricorrente premetteva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

- che la società Sicomec s.a.s. aveva presentato, in data 28 febbraio 1995, domanda di condono edilizio ex art. 39 L. n. 724/94, prot. n. 2400, pratica n. 143, per un manufatto realizzato in Brusciano, alla via E. Barsanti, destinato ad attività industriale (produzione di cuscinetti volventi);

- che, con atto per notar Scarnecchia del 23 settembre 1996, rep. n. 19335, la ragione sociale era stata modificata da Sicomec s.a.s. a F.V.C. s.a.s. di F G e C. (tant’è che il ricorrente, con atto dell’8 maggio 1997, aveva poi chiesto la voltura della pratica di condono edilizio);

- che peraltro, con i provvedimenti impugnati, l’amministrazione aveva invitato il ricorrente al pagamento degli oneri concessori nella misura complessiva di lire 7.311.500 (di cui lire 4.412.000 per oneri di urbanizzazione e lire 2.899.500 per costi di costruzione).

Tanto premesso, il ricorrente deduceva l’illegittimità dei suddetti provvedimenti con cinque distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili: 1) ai sensi dell’articolo 10, comma primo, L. n. 10/1977, i costi di costruzione non sarebbero dovuti, trattandosi nella specie di impianto destinato ad attività industriale;
l’amministrazione avrebbe dovuto richiedere il pagamento soltanto degli oneri di urbanizzazione, peraltro applicando lo specifico metodo di calcolo all’uopo previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 119/1 del 28 luglio 1977 per le concessioni relative a costruzioni e ad impianti destinati ad attività industriali o artigianali;
2) non sarebbero stati esplicitati i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri concessori e non sarebbe chiaro se si era tenuto conto dell’acconto versato;
3) la misura degli oneri concessori (nella specie, i soli oneri di urbanizzazione) da versare per la sanatoria dell’abuso in questione avrebbe dovuto essere calcolata con riferimento ai parametri vigenti alla data di realizzazione dell’abuso stesso (e cioè al 15 marzo 1985 o, al limite al 31 dicembre 1993) e non a quelli successivamente introdotti dalla delibera del Commissario Prefettizio n. 7/1994 (ed aggiornati dalla delibera di G.M. n. 91 del 23 febbraio 1995);
4) in subordine, non potrebbero trovare applicazione gli adeguamenti ed aggiornamenti introdotti dalla delibera di G.M. n. 91 del 23 febbraio 1995 (con decorrenza 1/1/95), in quanto tale atto, in violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, avrebbe conferito efficacia retroattiva (con decorrenza, appunto, dall’ 1/1/95) agli adeguamenti operati;
5) in ogni caso, la suddetta delibera di G.M. n. 91/95 sarebbe viziata da incompetenza, in quanto l’organo tenuto ad adottarla, ai sensi dell’articolo 32 L. n. 142/1990, era il Consiglio Comunale (trattandosi, nella specie, di atti di natura tributaria).

2. Con ordinanza n. 1017 del 24 febbraio 1999, la Sezione Quarta di questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare proposta dal ricorrente limitatamente alla parte in cui i provvedimenti impugnati prevedevano il pagamento di somme a titolo di contributo di costruzione.

3. Con decreto n. 14700 del 25 giugno 2012, il Presidente della Sezione Seconda di questo Tribunale dichiarava la perenzione del ricorso, ai sensi dell’articolo 1, All. 3, D. Lgs. n. 104/2010.

4. Con atto depositato in data 20 dicembre 2012, si costituiva in giudizio il signor F A, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società F.V.C. s.a.s. di F A e C., rappresentando di essere succeduto, nelle more del giudizio, al signor F G nella carica di socio accomandatario e legale rappresentante della F.V.C. s.a.s. (proprietaria dei locali oggetto di sanatoria) e di avere provveduto, in tale qualità, al pagamento dei diritti di segreteria ed al pagamento dei soli oneri di urbanizzazione, nella misura determinata dall’amministrazione, per la definizione della pratica di condono in questione;
rappresentava inoltre che il Comune di Brusciano aveva rilasciato in data 16 dicembre 2011 il permesso di costruire in sanatoria, riservandosi <<di richiedere il pagamento del contributo di costruzione all’esito della positiva conclusione nel merito del pendente giudizio innanzi al Tar Campania>>
e che pertanto permaneva l’interesse alla trattazione e definizione della causa.

Con successivo decreto presidenziale n. 3826 del 5 febbraio 2013 veniva pertanto revocato il decreto di perenzione e disposta la reiscrizione del ricorso sul ruolo per la trattazione del merito.

Con memoria depositata in data 17 maggio 2013, la parte ricorrente ribadiva le argomentazioni e deduzioni di cui al ricorso introduttivo, chiedendone l’accoglimento.

5. Alla pubblica udienza del 20 giugno 2013, il ricorso veniva introitato in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso, come già ritenuto da questo Tribunale in sede cautelare, è fondato nei soli limiti in cui è diretto a contestare la legittimità della richiesta, contenuta nei provvedimenti impugnati, di pagamento del costo di costruzione, per la somma di lire 2.899.000.

È invece infondato, e deve essere respinto, nella residua parte (concernente gli oneri di urbanizzazione nell’importo richiesto di lire 4.412.000).

2. In relazione alla illegittimità della richiesta di pagamento del costo di costruzione, si deve infatti osservare che, nella specie, si tratta pacificamente di manufatto avente destinazione industriale, per il quale sono quindi dovuti i soli oneri di urbanizzazione.

Al riguardo, non può sussistere alcun dubbio, alla luce del chiaro tenore testuale dell’invocata disposizione normativa di cui all’articolo 10, comma primo, L. n. 10/1977 (il cui contenuto risulta ora trasfuso nell’articolo 19, comma primo, D.P.R. n. 380/2001), secondo cui <<La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. …>>.

In tal senso, del resto, depone il convergente orientamento della giurisprudenza di questa Sezione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 7/1/2010, n. 9), nonché del Supremo Consesso della giustizia amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. V, 19/6/2012, n. 3561).

3. Per quanto riguarda invece il pagamento degli oneri di urbanizzazione, si deve osservare che l’intimata amministrazione comunale, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, ha fatto correttamente riferimento alle applicate delibere di aggiornamento del Commissario Prefettizio e della Giunta Municipale (rispettivamente, n. 7/94 e n. 91/95) e non alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 119/1 del 28 luglio 1977.

Ai sensi dell’art. 11, comma secondo, L. n. 10/1977 (il cui contenuto risulta trasfuso nell’articolo 16, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001), infatti, <<la quota di contributo di cui al precedente articolo 6 è determinata all'atto del rilascio della concessione>>.

Alla luce di tale inequivoca disposizione, pertanto, la disciplina normativa applicabile per la determinazione degli oneri di urbanizzazione non può essere quella vigente all’epoca di realizzazione dell’abuso edilizio, ma quella vigente alla data di rilascio della concessione in sanatoria (cfr., in tali sensi, C.G.A.R.S., 21 marzo 2007, n. 244, secondo cui <<Il contributo di urbanizzazione ex art. 11 comma 2, l. 28 gennaio 1977 n. 10, deve essere determinato al momento del rilascio della concessione ed è quindi a tale momento che occorre avere riguardo per la determinazione dell'entità del contributo facendo perciò applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del provvedimento concessorio>>).

Correttamente, pertanto, il Comune di Brusciano ha fatto riferimento alla normativa vigente alla data della richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui alla nota sindacale n. 9318 del 30 giugno 1998 (vale a dire, per l’appunto, alla delibera del commissario prefettizio n. 7/94 ed alla delibera della giunta municipale n. 91/95).

Tali delibere non sono state dunque applicate retroattivamente ad una fattispecie pregressa (come dedotto con la terza e la quarta censura), ma ad una situazione determinatasi successivamente alla loro adozione, per cui non vi è alcuna violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi.

Inoltre, contrariamente a quanto denunciato con la seconda censura, l’amministrazione ha esplicitato i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri concessori, individuandoli nelle tabelle parametriche regionali ed in quelli indicati dalla delibera di Giunta Comunale n. 91/95 (cfr. nota prot. n. 14343 del 7/10/98, in atti), ed ha altresì chiarito che si è tenuto conto degli acconti eventualmente versati (laddove la richiesta di pagamento risulta effettuata <<a saldo>>
degli oneri dovuti, come espressamente indicato nell’impugnata nota sindacale n. 9318 del 30 giugno 1998).

Non sussiste, infine, la dedotta censura di incompetenza (di cui al quinto ed ultimo motivo di ricorso), né che si faccia riferimento alla disciplina generale di cui all’articolo 32 della legge n. 142/1990, né a quella particolare in materia di determinazione degli oneri concessori (di cui all’art. 7 della legge n. 537/1993).

In relazione alla prima norma, si deve infatti evidenziare che la stessa attribuisce alla competenza del consiglio comunale una serie di atti fondamentali, riservando alla competenza residuale della giunta municipale tutti quelli non espressamente attribuiti al primo.

Orbene, a prescindere da ogni questione sulla natura tributaria o meno degli oneri di urbanizzazione (che peraltro non è assolutamente pacifica né in dottrina, né giurisprudenza, laddove gli stessi vengono configurati come <<corrispettivi di diritto pubblico, di natura non tributaria>>: cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 2 marzo 2012, n. 355;
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 700/2011;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 10 febbraio 2011, n. 243), si deve osservare che comunque, ai sensi dell’articolo 32, comma secondo, lett. g), L. n. 142/1990, il semplice aggiornamento tariffario non rientra tra le competenze del consiglio comunale, per cui deve ritenersi attribuito alla competenza della giunta municipale (cfr. C.d.S., sez. V, 13 marzo 2002, n. 1491).

In relazione alla seconda norma (riguardante specificamente la materia dell’aggiornamento ed adeguamento dei contributi concessori), si deve parimenti rilevare che la stessa non riproduce la previsione di cui all’art. 10, comma primo, L. n. 10/1977 (che attribuisce alla competenza del consiglio comunale la determinazione di tali oneri, in base a parametri stabiliti dalla Regione), ma si limita ad affermare che gli oneri di urbanizzazione <<sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni ….>>, senza alcuna ulteriore specificazione circa l’organo comunale competente, per cui si deve ritenere che (coerentemente con la previsione di carattere generale di cui all’art. 32 L. n. 142/1990), tale funzione spetti alla competenza (residuale) della giunta municipale.

4. In conclusione, il ricorso in esame è fondato nei soli suindicati limiti (concernenti la richiesta di pagamento del costo di costruzione per la somma di lire 2.899.000) ed entro tali limiti deve essere accolto, con conseguente annullamento, in parte qua, dell’impugnata nota sindacale prot. n. 9318 del 30 giugno 1998.

Deve invece essere respinto, in quanto infondato, nella residua parte (concernente gli oneri di urbanizzazione nell’importo richiesto di lire 4.412.000).

5. Dato l’esito complessivo della lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese e gli onorari di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi