TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-03-19, n. 202000202

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-03-19, n. 202000202
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202000202
Data del deposito : 19 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2020

N. 00202/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00628/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 628 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pro.Ge.St - Società Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli avvocati V B, P S, S D, J G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato V B in Torino, corso Galileo Ferraris 120;

contro

Comune di Torino, rappresentato e difeso dall’avvocato S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-a) del verbale della seduta di gara del 31.5.2019, nel corso della quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente “dalla Procedura Aperta n. 26/2019-Accordo quadro per servizi di accoglienza ed inclusione sociale per persone destinatarie del sistema SIPROIMI- ex SPRAR” (verbale pubblicato sulla piattaforma telematica del Comune di Torino in data 31.5.2019);

-b) del provvedimento di esclusione emesso dal Comune di Torino e comunicato alla ricorrente Progest in data 3.6.2019;

-c) per quanto possa occorrere, della nota del 14.6.2019 del Comune di Torino;

-d) della determinazione del Comune di Torino del 15.7.2019 n. 2019/43133/005, di aggiudicazione del lotto n. 2 dell’accordo quadro di servizi di accoglienza e inclusione sociale per persone destinatarie del sistema SIPROMI e in condizioni di emergenza sociale e abitativa;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il dott. S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con bando del 12 aprile 2019, il Comune di Torino ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quadriennale, mediante accordo quadro, dei servizi di accoglienza e di inclusione sociale per persone in condizioni di emergenza sociale ed abitativa, di importo complessivo pari ad euro 22.992.405 (per il lotto n. 2 qui controverso, pari ad euro 3.103.110).

La ricorrente Pro.Ge.St, in data 8 maggio 2019, ha presentato istanza di partecipazione alla gara, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Nella seduta di gara del 31 maggio 2019, la commissione ha disposto la sua esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5 - lett. c), del citato decreto, per l’omessa dichiarazione di una precedente revoca dell’aggiudicazione. In sintesi, la ricorrente è stata destinataria di un provvedimento di revoca dell’affidamento nel corso di una precedente gara (determinazione dirigenziale del Comune di Torino n. 62 dell’11 marzo 2019), non contestato in giudizio, per essersi resa inadempiente all’obbligo previsto nel capitolato d’appalto di dare immediata disponibilità delle strutture di accoglienza fin dal momento della sottoscrizione del contratto.

La ricorrente impugna il provvedimento di esclusione e la successiva aggiudicazione del lotto n. 2 ai costituendi raggruppamenti Progetto Tenda e Esserci s.c.s., deducendo, con unico ed articolato motivo, la violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.

Si è costituito il Comune di Torino, chiedendo il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare è stata respinta, con ordinanza di questa Sezione n. 265/2019, confermata in appello dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 5143/2019.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 15 gennaio 2020, nella quale la causa è passata in decisione.

Il ricorso deve essere respinto, per le ragioni già sommariamente enunciate nella fase cautelare.

La mancata dichiarazione della pregressa risoluzione contrattuale giustifica l’adozione, da parte della stazione appaltante, del provvedimento di esclusione, ai sensi dell’art. 80, quinto comma, del d.lgs. n. 50 del 2016.

La giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto la legittimità dell’esclusione dalla gara pubblica di un’impresa che abbia omesso di dichiarare di essere stata destinataria, in passato, di provvedimenti di risoluzione contrattuale, in quanto l’obbligo dichiarativo attiene ai principi di lealtà ed affidabilità professionale (Cons. Stato, sez. V, n. 3375 del 2016;
Id., sez. V, n. 956 del 2018). L’impresa che renda una dichiarazione non veritiera e comunque incompleta, a prescindere dalla volontarietà e rimproverabilità della condotta, non consente alla stazione appaltante di svolgere le dovute verifiche circa il possesso dei requisiti di integrità ed affidabilità professionale ed è, per ciò soltanto, meritevole di esclusione. All’obbligo informativo l’operatore economico non può sottrarsi, tanto meno valutando la rilevanza dell0’episodio di inadempimento o negligenza, poiché il relativo accertamento è di esclusiva pertinenza della stazione appaltante (Cons. Stato, sez. V, n. 5171 del 2019;
Id., sez. III, n. 6433 del 2019).

L’art. 80, quinto comma, del d.lgs. n. 50 del 2016, unitamente alle prescrizioni della lex specialis di gara, avrebbe imposto alla cooperativa ricorrente di dichiarare tutte le situazioni suscettibili di integrare una delle cause di esclusione tipizzate.

Nella fattispecie qui in esame, l’episodio di inadempimento contrattuale imputabile alla cooperativa ricorrente è recente nel tempo ed è riferito alla medesima Amministrazione procedente. Nè la lex specialis di gara lasciava margini di incertezza in ordine all’obbligo dichiarativo, come correttamente rilevato dalla difesa del Comune di Torino: si veda la pag. 2 dell’istanza di partecipazione, la pag. 14 del DGUE, il punto 6 del disciplinare di gara.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese processuali sono compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi