TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-01-13, n. 202300087
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Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00087/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03041/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3041 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato I C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Cagliari, 47, e dal 26/06/2018 rappresentato e difeso anche dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Catania in Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 22;
per l'annullamento
- della determinazione relativa all’importo dell’oblazione e del contributo per il rilascio della Concessione edilizia in Sanatoria prat. n. 2/C avente prot. n. 22608 del 29.09.2010, notificata il 02.10.2010, con la quale è stato determinato in via definitiva e nel totale l’importo dell’oblazione e del contributo in € 14.219,97;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi compreso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2022 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
ln data 18.09.1985 -OMISSIS- presentava domanda di condono ai sensi della L.R. n. 37/85 e della L. n. 47/85 per l'immobile costruito in -OMISSIS- in via -OMISSIS-, del quale la madre era usufruttuaria del 50% e la moglie comproprietaria e intestataria del progetto. La domanda è stata registrata al Comune col numero di prot. 15945. A corredo di tale istanza in data 13.09.1985 versava a titolo di oblazione la somma di £ 9.396.000, e la di lui madre, -OMISSIS-, l'08.09.1985, la somma di £ 9.396.000.
Con nota del 03.11.90, prot. 20442 il Comune di -OMISSIS- chiedeva l’integrazione della produzione documentale, che l'esponente produceva con il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania del 26.07.1991.
Decorsi 19 anni dalla produzione della documentazione, con determina prot. n. 22608 del 29.09.2010, notificata il 02.10.2010, il Comune chiedeva il pagamento dell'importo per oblazione quantificato, detratti gli acconti versati per € 9.705,26, in € 4.514,7 l, calcolato come da tabelle allegate alla determina;che con gli interessi maturati diventano euro 10.410,59, nonché euro 5.555,17 per contributo concessorio.
Il Sig. -OMISSIS- impugnava il provvedimento sopra indicato con ricorso – privo della prova dell’avvenuto perfezionamento della sua notifica, ma comunque trasmesso per la notifica in data 02/11/2010 - depositato in segreteria il 18/11/2010, lamentando la violazione dell’art. 35 della L. n. 47/1985, nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dall’articolo 4, comma 6, del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1988, n. 68.
Senza nulla eccepire circa le forme della propria evocazione in giudizio – e così dunque sanando ogni eventuale vizio relativo alla notifica del ricorso in epigrafe -, si costituiva l’intimato Comune di -OMISSIS-, con memoria di mera forma;cui faceva seguito il deposito, in data 12/10/2022, di scritti defensionali stavolta con argomentazioni specifiche a sostegno della decisione assunta.
In data 14/11/2022 si svolgeva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Il ricorrente ha lamentato in ricorso la prescrizione del credito in vista della cui riscossione il Comune intimato ha adottato il provvedimento impugnato.
Come da giurisprudenza consolidata in materia, “ ai sensi dell'art. 35 … della L. n. 47 del 1985 … "decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti". Tuttavia, appare necessario evidenziare che il termine triennale di prescrizione breve previsto dalla normativa sopra citata, trovi applicazione nel solo caso ivi espressamente disciplinato, ossia quello di somme dovute a conguaglio, scaturenti dal silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria. In altre parole, la richiamata disposizione, come è stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza, è relativa alla procedura del silenzio assenso alla cui formazione è collegata, secondo l'interpretazione che qui si accoglie, la decorrenza dei due termini tra loro dipendenti, ovvero quello di ventiquattro mesi per la formazione del procedimento tacito di accoglimento e, nel caso in cui si sia perfezionato il silenzio assenso, quello di trentasei mesi per la prescrizione breve del diritto al rimborso e al conguaglio spettanti (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, sent. 4629 del 05.05.2014;T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, sent. n. 24057 del 12 novembre 2010). A ben guardare, la norma che prevede il termine di prescrizione breve ha carattere speciale ed è destinata ad operare unicamente nelle ipotesi in cui il procedimento si definisca con la formazione del silenzio assenso ”( T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, Sent. 24 maggio 2018, n. 753). Nel caso di specie, la integrazione documentale richiesta dal Comune di -OMISSIS-, in assenza di indicazioni specifiche all’interno del provvedimento impugnato circa la data della sua concreta effettuazione, può ragionevolmente ritenersi essere sopravvenuta in data 4 febbraio 1992, con il deposito da parte del Sig. -OMISSIS- presso l’Ufficio del Genio Civile di
Catania (attestazione prot.n. 02861) di certificazione di idoneità statica dell’edificio
in sanatoria sito in -OMISSIS- frazione -OMISSIS-. Il silenzio-assenso sulla presentata domanda di sanatoria si è quindi formato il 4 febbraio 1994;ed il termine ultimo per poter richiedere ulteriori somme a conguaglio a titolo di oblazione è irrimediabilmente scaduto – in assenza della prova, all’interno della documentazione ritualmente acquisita al giudizio, della esistenza di atti interruttivi della prescrizione adottati dal Comune di -OMISSIS- prima della data appresso indicata – il 4 febbraio 1997. E poiché il provvedimento impugnato è stato adottato (soltanto) il 29.09.2010, e notificato all’attuale ricorrente il 02.10.2010, il credito con esso azionato deve ritenersi ormai prescritto: e pertanto pel suo tramite violato – con consequenziale illegittimità dello stesso – l’art. 35 della L. n. 47/1985, nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate dall’articolo 4, comma 6, del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1988, n. 68.
Né il Collegio ritiene possa nuocere alla correttezza di tali conclusioni la possibilità di rinuncia tacita alla prescrizione già maturata secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 2937 c.c.
Se infatti è vero che il ricorrente, dapprima con propria richiesta di riesame del 29/11/2005, ha promosso un intervento in autotutela della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania sul proprio precedente nulla osta del 26/07/1991, e poi si è legittimato presso l’Amministrazione intimata ottenendo dalla predetta Soprintendenza la trasmissione, all’indirizzo del Comune di -OMISSIS-, del provvedimento di lieve pregiudizio del 18/05/2006 “ al fine di poter … ottenere la relativa concessione edilizia in sanatoria”, tutto ciò non palesa altro che la volontà del (poi) ricorrente di ottenere il rilascio di un provvedimento formale di avvenuta sanatoria dell’intervento edilizio abusivamente realizzato, in luogo di un – certo assai meno “spendibile” in vista di successive negoziazioni giuridiche – postumo assenso per silentium da parte del competente ente locale. Gli atti posti in essere dall’attuale ricorrente rilevano quindi esclusivamente nell’ambito di un procedimento amministrativo (concluso tacitamente;ma che il ricorrente vorrebbe riaprire), e del provvedimento che dovrebbe (stavolta in diversa forma) concluderlo: senza mai assurgere al rango di “ atti inequivocabilmente ed assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione ”, come da costante interpretazione dalla Corte di legittimità ai fini del riconoscimento della rinuncia tacita alla prescrizione ( ex plurimis , Cass. civ. Sez. I, 28/10/1988, n. 5848).
Il Collegio, conclusivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe – per gli effetti preclusivi e assorbenti della accertata avvenuta prescrizione del credito vantato dal Comune intimato, senza l’esame di alcuna altra censura -, e per gli effetti annulla il provvedimento con esso impugnato, anche per la parte concernente le maggiori somme richieste a titolo d’interessi.
Tenuto conto del fatto che le iniziative assunte nel 2005 e nel 2009 dal ricorrente possono comunque aver ingenerato perplessità nel Comune intimato circa l’effettiva avvenuta prescrizione delle somme dovute a conguaglio in relazione al procedimento (di sanatoria di abusi edilizi) attivato dal primo con istanza del 18.09.1985, il Collegio ritiene che ciò possa costituire un giustificato motivo a base della disposta integrale compensazione delle spese del presente giudizio fra le parti in lite.