TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2020-01-13, n. 202000010
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Pubblicato il 13/01/2020
N. 00010/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00912/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2019, proposto da
-OMISSIS- S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 CPA presso la Segreteria del TAR di Brescia, in via Carlo Zima n. 3;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
Comune di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento 24 ottobre 2019 -OMISSIS- emesso dal Prefetto della provincia di Mantova, con il quale "si attesta che nei confronti della -OMISSIS- &co. srls con sede legale in -OMISSIS-, sussistono i rischi di condizionamento da parte della criminalità organizzata di cui all'art. 84, comma 3, del D. lvo n,. 159/2011 a titolo di -OMISSIS-";
nonché di tutti gli atti presupposti consequenziali e connessi tra i quali il provvedimento emesso in data 7.11.2019 a firma del Dirigente dello Sportello Unico per le imprese e cittadini del Comune di Mantova prot. -OMISSIS-, con il quale si è dichiarata l'inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vicinato nel settore agroalimentare presso i locali di -OMISSIS- presentata dalla -OMISSIS- &co. Srls, e si è intimato alla medesima di interrompere immediatamente, dalla data del ricevimento del presente provvedimento, le attività esercitate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Comune di Mantova e di U.T.G. - Prefettura di Mantova;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2020 il dott. A Flferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente sede cautelare, non sussistano i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, infatti, che le censure di parte ricorrente non appaiono suscettibili di favorevole considerazione in relazione al contenuto del provvedimento impugnato, segnatamente per quanto concerne il quadro indiziario a carico della società ricorrente;
rilevato, in particolare, che nel provvedimento gravato risultano ben evidenziati i molteplici e ricorrenti collegamenti della società odierna ricorrente con altre società ed altri soggetti già destinatari di informazione interdittiva antimafia;
considerato che tale pluralità di elementi, nell’ambito del giudizio tipicamente prognostico proprio delle determinazioni di cui si discute, inducono a ritenere, con carattere di attendibilità, la possibile presenza di fattuali emersioni suscettibili di determinare un condizionamento dell’attività di impresa;
ritenuto, pertanto, che nel caso in esame siano state rispettate le coordinate di legittimità elaborate dalla giurisprudenza ( ex multis, Consiglio di Stato n. 1743/2016) per l’adozione delle determinazioni in subiecta materia , determinazioni che integrano un fondamentale elemento di tutela preventiva dell’ordinamento rispetto alla diffusione di attività legate ad infiltrazioni ovvero da condizionamenti promananti dalla criminalità organizzata;
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio davano liquidate in base alla regola della soccombenza