TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-07-03, n. 201707586

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-07-03, n. 201707586
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201707586
Data del deposito : 3 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2017

N. 07586/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06286/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6286 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
2 Biemme Centro Servizi Sas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato D V, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giunio Bazzoni, 3;

contro

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Regione Lazio non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari,

del provvedimento di revoca n. 16/2016 del 5 maggio 2016, adottato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI, “Pianificazione Territoriale Generale” – Servizio 2 “Servizi per la mobilità e i trasporti”, notificato in data 19 maggio 2016, con cui è stata revocata con effetto immediato l’autorizzazione per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, rilasciata alla ricorrente con D.D. n. 334/2002, ai sensi della legge n. 264/1991; del verbale n. 6 del 5 maggi 2016, con cui è stata applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 9, comma 3, della legge n. 264/1991; di ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso, compreso, ove occorra, il “Regolamento per la circolazione dei mezzi di trasporto” approvato con D.C.P. n. 69/2000 (impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio); del provvedimento, adottato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento VI, "Pianificazione Territoriale Generale" - Servizio 2 "Servizi per la Mobilità e i Trasporti", notificato tramite pec in data 12 dicembre 2016 prot. n. 163576/16, di conferma del provvedimento di revoca dell'autorizzazione per attività di consulenza automobilistica rilasciata in favore della ricorrente con D.D. n. 334/2002, ai sensi della legge 264/1991; per quanto occorra, della nota dello stesso Ufficio prot. 0168406/16 notificata tramite pec in data 21 dicembre 2016, con cui sono state chieste controdeduzioni sull'avvio del procedimento di revoca (impugnati con motivi aggiunti);

e per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto subito da parte ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Società “2 Biemme Centro Servizi s.a.s. di Bardelloni Giorgia & Co.” (di seguito Soc. 2 Biemme) svolge attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in forza di autorizzazione temporanea n. 1408/1/1737 e autorizzazione definitiva rilasciata con D.D. n. 334/2002 dalla Provincia di Roma, ai sensi della legge n. 264/1991 e successivo Regolamento attuativo n. 69/2000. Fino al 24 ottobre 2014, inoltre, ha svolto attività di riscossione delle tasse automobilistiche ai sensi dell’articolo 31, comma 42, della legge n. 448/1998, come integrata dal Regolamento della Regione Lazio n. 13/2012.

A seguito del mancato accredito della somma di euro 61.287,87 relativa alla riscossione di tasse automobilistiche, la Regione Lazio, dopo aver intimato alla ricorrente il pagamento con nota del 24 ottobre 2010, ha escusso la polizza fideiussoria ed ha revocato l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche (cfr. D.D. prot. G02035 del 2 marzo 2015).

Sulla base di tale circostanza, il 30 marzo 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale (succeduta alla Provincia di Roma nelle relative competenze) ha comunicato alla Soc. 2 Biemme il preavviso di revoca dell’autorizzazione allo svolgimento della altre pratiche automobilistiche indicate, contestandole “gravi abusi” nello svolgimento dell’attività. Con comunicazione n. 63/2015, il procedimento è stato sospeso in ragione del ricorso proposto dinanzi al TAR del Lazio avverso il provvedimento regionale di revoca dell’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche.

Tale ricorso è stato respinto dal TAR del Lazio con sentenza n. 2850 del 4 marzo 2016.

Successivamente, in data 19 maggio 2016, l’Amministrazione ha notificato alla ricorrente sia la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento delle pratiche automobilistiche sia il verbale di irrogazione della connessa sanzione amministrativa ex art. 9, comma 3, legge n. 264/1991.

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al medesimo T.A.R. del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta.

In primo luogo, la Società ricorrente lamenta che l’Amministrazione provinciale avrebbe riattivato il procedimento di revoca di cui è causa, dopo l’intervenuta sospensione, senza averne dato preventivo avviso all’interessata ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, in violazione, dunque, delle garanzie partecipative cui essa stessa si sarebbe vincolata nella comunicazione di sospensione n. 63/2015, laddove afferma che <<eventuali futuri procedimenti saranno riattivati nel più completo contraddittorio con la società>>.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 264/1991, dell'art. 20 del Regolamento provinciale approvato con D.C.P. n. 69/2000; eccesso di potere per assoluto difetto dei presupposti, difetto ed errore di istruttoria, illogicità manifesta.

In secondo luogo, sostiene che il provvedimento di revoca sarebbe stato adottato in assoluta carenza dei presupposti normativi, posto che non esisterebbe alcuna norma provinciale o regionale che giustifichi un automatismo tra la revoca dell’autorizzazione regionale alla riscossione delle tasse automobilistiche e la revoca dell’autorizzazione provinciale allo

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