TAR Napoli, sez. II, sentenza 2010-08-27, n. 201017245

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2010-08-27, n. 201017245
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201017245
Data del deposito : 27 agosto 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05217/2009 REG.RIC.

N. 17245/2010 REG.SEN.

N. 05217/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5217 del 2009, proposto da:
Giorgio D'Alessandro, rappresentato e difeso dall'avv. P L, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Leone, in Napoli, al viale Gramsci 23;

contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della nota n.80049220637 del 17.10.2007 di trascrizione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del cespite immobiliare di proprietà del ricorrente.


Visto il ricorso coi relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2010 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente ha esposto di aver realizzato, senza idoneo titolo edilizio, un manufatto ad uso abitativo sul fondo di proprietà sito in Giugliano in Campania, alla via Madonna del Pantano, località Cavone, parco Rondini, individuato al catasto terreni al foglio 14 – particella 574. L’instante ha premesso di aver già proposto altro ricorso davanti a questo T.A.R. (R.G. n.1236/2006), integrato con motivi aggiunti, avverso l’ingiunzione di demolizione del suddetto fabbricato abusivo (n.500 del 29.12.2005) ed il diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria (emesso in data 17.5.2006), gravame che è stato respinto con sentenza del 12.1.2009 n.53.

Con il ricorso in trattazione egli ha impugnato l’atto, in epigrafe individuato, con cui il Comune di Giugliano in Campania – dopo aver accertato, in data 4.5.2006, con verbale della Polizia Municipale, l’inottemperanza alla suindicata ingiunzione a demolire – senza adottare un formale provvedimento di acquisizione, ha direttamente disposto la trascrizione dell’acquisto della proprietà dell’immobile presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

A sostegno della domanda giudiziale ha dedotto i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione degli artt.31 e 36 D.P.R. n.380/2001 – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti di fatto e di diritto;

2) Violazione dell’art.21 L. n.1034/1971 – violazione del giudicato cautelare – eccesso di potere per carenza dei presupposti e carenza assoluta di motivazione – violazione del giusto procedimento;

3) Eccesso di potere sotto diversi profili – violazione dell’art.2 L. n.241/1990 e dell’art.97 Cost. – violazione del principio di trasparenza degli atti;

4) Violazione dell’art.31 D.P.R. n.380/2001 e della L. n.241/1990 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti e dell’istruttoria – difetto di motivazione – violazione del giusto procedimento;

5) Violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto – ingiustizia manifesta – illegittimità derivata.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 3 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.

Ad avviso del Collegio si palesa fondata, oltre che assorbente, la censura rubricata al motivo n.3, laddove il ricorrente lamenta che il Comune di Giugliano in Campania ha disposto direttamente la trascrizione nei RR.II. dell’acquisto del bene al proprio patrimonio senza l’adozione di un formale provvedimento di acquisizione da parte del competente dirigente comunale. .Invero, come si evince dalla nota (n.80049220637 – n. rep.73 dell’Agenzia del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare – Ufficio provinciale del territorio di Napoli) esibita in giudizio, il titolo posto a base della trascrizione è l’atto datato 4.5.2006, che coincide con il verbale redatto dal locale Comando della polizia municipale, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione in precedenza emessa.

Come già statuito dalla Sezione in precedenti decisioni (cfr., tra le tante, T.AR. Campania, Sezione II, 23 giugno 2009 n.3440), il descritto modus procedendi si presenta dissonante rispetto al disposto normativo.

Dispone al riguardo l’art. 31, commi 3 e 4, del D.P.R. n.380/2001:

“ 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.”

Il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio dell’abuso edilizio, del quale la legge consente la trascrizione, è l’autonoma determinazione, adottata dal competente organo comunale, di procedere all’acquisizione del bene alla mano pubblica, una volta accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Vero è che, ai sensi del citato art. 31, comma 4, del D.P.R. n.380/01 il titolo per l’immissione in possesso del bene e per la trascrizione nei RR.II. è costituito dall’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, ma, come si è chiarito in giurisprudenza, per tale atto deve intendersi non il mero verbale di constatazione di inadempienza redatto dalla polizia municipale, atteso il suo carattere endoprocedimentale, ma solo il formale accertamento compiuto dall’organo dell’ente dotato della relativa potestà provvedimentale. Come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 15 febbraio 1999, n. 32;
T.A.R. Lazio, Sezione II ter, 12 novembre 2001, n.9155;
T.A.R. Campania, Sezione IV, 24 settembre 2002, n.5582;
Sezione II, 18 maggio 2005 n.6526), infatti, il ricorso proposto contro il mero verbale redatto dai vigili urbani è inammissibile, in quanto avente valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla polizia municipale, alla quale non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l’esito attraverso un formale atto di accertamento.

In definitiva, entro i termini appena precisati, il ricorso va accolto, restando peraltro salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione nei sensi appena chiariti.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

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