TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-01-11, n. 202400016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-01-11, n. 202400016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400016
Data del deposito : 11 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2024

N. 00016/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00720/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 720 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA - Società Italiana Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Luca Scordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;



nei confronti

Comune di Varazze e Kuwait Petroleum Italia s.p.a., non costituiti in giudizio;



e con l'intervento di

IO EL e NA EL, in qualità di successori a titolo particolare di IA, rappresentati e difesi dall’avvocato Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’annullamento

A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto n. 111 dell’11.8.2021, recante la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, del bene denominato “Villa EA con giardino e terreni di pertinenza”, sito in Varazze, via G. Marconi n. 13, distinto al N.C.E.U., foglio 46, mappali nn. 144 e 516, foglio 47, mappali nn. 1323 e 203, e al N.C.T., foglio 47, mappali nn. 155 e 1534, e dell’allegata relazione storico-artistica;

- della nota in data 22.2.2021, recante la comunicazione che gli immobili adiacenti a “Villa EA” sono sottoposti a tutela ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti di IO e NA EL:

- del provvedimento n. 20 del 21.4.2022, recante l’autorizzazione all’alienazione degli immobili distinti al N.C.E.U., foglio 47, mappale n. 1323, e al N.C.T., foglio 47, mappale n. 155, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 42/2004, con imposizione di prescrizioni vincolanti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di IO e NA EL;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2023, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato il 12 ottobre 2021 e depositato il 20 ottobre 2021 l’ente pubblico economico Società Italiana Autori ed Editori (d’ora innanzi, IA) ha impugnato il decreto del Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della IG n. 111 dell’11 agosto 2021, recante la dichiarazione di interesse culturale del bene denominato “Villa EA con giardino e terreni di pertinenza”, nella parte in cui ha vincolato gli immobili siti in Varazze, identificati al N.C.E.U. con i mappali nn. 516 e 1323 e al N.C.T. con i mappali nn. 155 e 1534, limitrofi all’edificio principale, censito al N.C.E.U. con il mappale n. 144 ed al N.C.T. con il mappale n. 203 (già oggetto di vincolo imposto con decreto soprintendentizio del 4 dicembre 2001).

L’ente ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per contraddittorietà. Lesione del legittimo affidamento . Il provvedimento gravato sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004, apparendo improbabile che il manufatto rustico di cui alla particella n. 1323 risalga ad oltre settant’anni fa e, comunque, non avendo la Soprintendenza esperito le necessarie verifiche in merito alla sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Inoltre, l’Amministrazione avrebbe leso il legittimo affidamento di IA, modificando il precedente decreto di vincolo a distanza di vent’anni.

II) Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di motivazione. Irragionevolezza e illogicità dei provvedimenti impugnati. Ingiustizia manifesta . Il sacrificio del diritto di proprietà di IA si rivelerebbe sproporzionato, sia perché l’interesse culturale risulterebbe opportunamente tutelato mediante l’apposizione del vincolo soltanto su “Villa EA” con il relativo giardino, sia in quanto il fabbricato rurale ed il terreno circostante sarebbero già stati fatti oggetto di atti dispositivi da parte della deducente. Inoltre, il decreto oppugnato risulterebbe viziato nei presupposti di fatto e conterrebbe una motivazione scarna ed illogica, poiché il rustico non presenterebbe comunanza di elementi architettonici ed estetici con l’edificio padronale; inoltre, i beni sarebbero divisi dal tracciato dell’ex linea ferroviaria (attuale strada comunale) e non verrebbero utilizzati per le necessità della villa da oltre cento anni.

Con atto notificato il 26 ottobre 2022 e depositato il 27 ottobre 2022 i signori IO e NA EL sono intervenuti in giudizio in qualità di successori a titolo particolare di IA, ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c., per avere medio tempore acquistato, rispettivamente, l’usufrutto e la nuda proprietà del fabbricato e del terreno censiti ai mappali nn. 1323 e 155, insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa.

Con successivo ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il 28 novembre 2022 e depositato il 16 dicembre 2022, i signori EL hanno gravato l’autorizzazione del 21 aprile 2022 all’alienazione degli immobili di cui ai mappali nn. 1323 e 155, recante l’imposizione di prescrizioni vincolanti, deducendo l’illegittimità derivata dai vizi in tesi inficianti la dichiarazione di interesse culturale, denunciati con l’impugnativa principale.

Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio, eccependo la nullità della notifica del ricorso introduttivo, nonché opponendo l’infondatezza del gravame nel merito.

Con ordinanza n. 571 dell’8 giugno 2023 il Tribunale ha disposto l’acquisizione di una relazione descrittiva dello stato dei luoghi, nonché di documentazione inerente ai cespiti in discussione.

Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni. Il Ministero della Cultura ha, altresì, eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti dei signori EL e l’improcedibilità dell’impugnativa per acquiescenza di IA all’atto di autorizzazione alla vendita.

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2023 la causa è stata assunta in decisione.



DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre scrutinare l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso introduttivo, sollevata dalla difesa erariale in ragione dell’esecuzione dell’incombente presso la sede reale dell’Amministrazione, anziché presso l’Avvocatura dello Stato.

Il rilievo processuale, pur condivisibile, non comporta quale conseguenza l’irricevibilità del gravame, poiché, secondo consolidata regola pretoria, codificata nell’art. 44, comma 3, c.p.a., la costituzione in giudizio della parte irritualmente intimata sana la nullità della notifica (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 24 aprile 2023, n. 1002).

Può prescindersi dal vaglio delle altre eccezioni pregiudiziali del Ministero resistente, attesa l’infondatezza dell’impugnativa nel merito.

2. Per una migliore comprensione della fattispecie, è opportuno esporre gli elementi salienti della vicenda.

All’inizio degli anni ’60 del secolo scorso l’ente pubblico economico IA è divenuto proprietario di alcuni beni immobili ubicati in Varazze, appartenuti al celebre compositore ES EA ed alla consorte OS AR. In particolare, con rogito notaio Cassanello di Genova rep. n. 61952 del 24 febbraio 1960, cui è seguita l’accettazione con atto notaio Mauro di Roma rep. n. 11788 del 29 marzo 1961 (previo d.p.r. autorizzativo del 26 dicembre 1960), la vedova EA, riservandosene l’usufrutto vita natural durante, ha donato a IA i seguenti immobili (indicati con le lettere alfabetiche utilizzate nell’atto notarile):

a) il villino di tre piani con giardino in cui vivevano il maestro EA e la moglie (“Villa EA” o “Villa OS”), distinto al catasto fabbricati con il mappale n. 144;

b) la porzione di casa confinante con il giardino a ponente, costituita da un piano terreno e due piani fuori terra, gravata da usufrutto in favore della signorina IN Aste, governante dei EA, indicata al catasto urbano con il mappale n. 145; successivamente in tale immobile sono state ricavate due distinte unità abitative (subalterni nn. 10 e 11);

c) il terreno seminativo irriguo arborato adiacente sempre al lato ovest del giardino della villa (c.d. frutteto), iscritto al catasto terreni con il mappale n. 143, ora individuato al catasto fabbricati con il mappale n. 516;

d) il fabbricato rurale a monte di “Villa EA”, inserito nel catasto terreni con il mappale n. 154, ora identificato al catasto urbano con il mappale n. 1323;

e) il terreno seminativo irriguo arborato a nord-est di “Villa EA” (c.d. orto), censito al catasto terreni con il mappale n. 155;

f) l’area a levante della villa, iscritta al catasto terreni con il mappale n. 203, all’epoca condotta in locazione da Socony Vacuum Italiana s.p.a., che vi aveva installato un distributore di carburanti; attualmente tale porzione è identificata in parte a catasto terreni con il mappale n. 1534 e per la sezione residua a catasto fabbricati con la particella n. 203 (quest’ultima, sulla quale insiste tutt’oggi una stazione di servizio, risulta in proprietà superficiaria di Kuwait Petroleum Italia s.p.a.: v. visura sub doc. 4 resistente).

La signora AR ha apposto all’atto di liberalità l’onere per cui tutti gli immobili donati devono essere destinati da IA “ alla realizzazione di qualsiasi iniziativa o

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