TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-01-11, n. 202400016
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Pubblicato il 11/01/2024
N. 00016/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00720/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SIAE - Società Italiana Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato D L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
Comune di Varazze e Kuwait Petroleum Italia s.p.a., non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
Antonio B e Valentina B, in qualità di successori a titolo particolare di SIAE, rappresentati e difesi dall’avvocato Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto n. 111 dell’11.8.2021, recante la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, del bene denominato “Villa C con giardino e terreni di pertinenza”, sito in Varazze, via G. Marconi n. 13, distinto al N.C.E.U., foglio 46, mappali nn. 144 e 516, foglio 47, mappali nn. 1323 e 203, e al N.C.T., foglio 47, mappali nn. 155 e 1534, e dell’allegata relazione storico-artistica;
- della nota in data 22.2.2021, recante la comunicazione che gli immobili adiacenti a “Villa C” sono sottoposti a tutela ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;
B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti di Antonio e Valentina B:
- del provvedimento n. 20 del 21.4.2022, recante l’autorizzazione all’alienazione degli immobili distinti al N.C.E.U., foglio 47, mappale n. 1323, e al N.C.T., foglio 47, mappale n. 155, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 42/2004, con imposizione di prescrizioni vincolanti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e di Antonio e Valentina B;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2023, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 12 ottobre 2021 e depositato il 20 ottobre 2021 l’ente pubblico economico Società Italiana Autori ed Editori (d’ora innanzi, SIAE) ha impugnato il decreto del Presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Liguria n. 111 dell’11 agosto 2021, recante la dichiarazione di interesse culturale del bene denominato “Villa C con giardino e terreni di pertinenza”, nella parte in cui ha vincolato gli immobili siti in Varazze, identificati al N.C.E.U. con i mappali nn. 516 e 1323 e al N.C.T. con i mappali nn. 155 e 1534, limitrofi all’edificio principale, censito al N.C.E.U. con il mappale n. 144 ed al N.C.T. con il mappale n. 203 (già oggetto di vincolo imposto con decreto soprintendentizio del 4 dicembre 2001).
L’ente ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per contraddittorietà. Lesione del legittimo affidamento . Il provvedimento gravato sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 42/2004, apparendo improbabile che il manufatto rustico di cui alla particella n. 1323 risalga ad oltre settant’anni fa e, comunque, non avendo la Soprintendenza esperito le necessarie verifiche in merito alla sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Inoltre, l’Amministrazione avrebbe leso il legittimo affidamento di SIAE, modificando il precedente decreto di vincolo a distanza di vent’anni.
II) Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di motivazione. Irragionevolezza e illogicità dei provvedimenti impugnati. Ingiustizia manifesta . Il sacrificio del diritto di proprietà di SIAE si rivelerebbe sproporzionato, sia perché l’interesse culturale risulterebbe opportunamente tutelato mediante l’apposizione del vincolo soltanto su “Villa C” con il relativo giardino, sia in quanto il fabbricato rurale ed il terreno circostante sarebbero già stati fatti oggetto di atti dispositivi da parte della deducente. Inoltre, il decreto oppugnato risulterebbe viziato nei presupposti di fatto e conterrebbe una motivazione scarna ed illogica, poiché il rustico non presenterebbe comunanza di elementi architettonici ed estetici con l’edificio padronale;inoltre, i beni sarebbero divisi dal tracciato dell’ex linea ferroviaria (attuale strada comunale) e non verrebbero utilizzati per le necessità della villa da oltre cento anni.
Con atto notificato il 26 ottobre 2022 e depositato il 27 ottobre 2022 i signori Antonio e Valentina B sono intervenuti in giudizio in qualità di successori a titolo particolare di SIAE, ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c., per avere medio tempore acquistato, rispettivamente, l’usufrutto e la nuda proprietà del fabbricato e del terreno censiti ai mappali nn. 1323 e 155, insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa.
Con successivo ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il 28 novembre 2022 e depositato il 16 dicembre 2022, i signori B hanno gravato l’autorizzazione del 21 aprile 2022 all’alienazione degli immobili di cui ai mappali nn. 1323 e 155, recante l’imposizione di prescrizioni vincolanti, deducendo l’illegittimità derivata dai vizi in tesi inficianti la dichiarazione di interesse culturale, denunciati con l’impugnativa principale.
Il Ministero della Cultura si è costituito in giudizio, eccependo la nullità della notifica del ricorso introduttivo, nonché opponendo l’infondatezza del gravame nel merito.
Con ordinanza n. 571 dell’8 giugno 2023 il Tribunale ha disposto l’acquisizione di una relazione descrittiva dello stato dei luoghi, nonché di documentazione inerente ai cespiti in discussione.
Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni. Il Ministero della Cultura ha, altresì, eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti dei signori B e l’improcedibilità dell’impugnativa per acquiescenza di SIAE all’atto di autorizzazione alla vendita.
Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2023 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, occorre scrutinare l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso introduttivo, sollevata dalla difesa erariale in ragione dell’esecuzione dell’incombente presso la sede reale dell’Amministrazione, anziché presso l’Avvocatura dello Stato.
Il rilievo processuale, pur condivisibile, non comporta quale conseguenza l’irricevibilità del gravame, poiché, secondo consolidata regola pretoria, codificata nell’art. 44, comma 3, c.p.a., la costituzione in giudizio della parte irritualmente intimata sana la nullità della notifica (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 24 aprile 2023, n. 1002).
Può prescindersi dal vaglio delle altre eccezioni pregiudiziali del Ministero resistente, attesa l’infondatezza dell’impugnativa nel merito.
2. Per una migliore comprensione della fattispecie, è opportuno esporre gli elementi salienti della vicenda.
All’inizio degli anni ’60 del secolo scorso l’ente pubblico economico SIAE è divenuto proprietario di alcuni beni immobili ubicati in Varazze, appartenuti al celebre compositore F C ed alla consorte Rosa L. In particolare, con rogito notaio Cassanello di Genova rep. n. 61952 del 24 febbraio 1960, cui è seguita l’accettazione con atto notaio Mauro di Roma rep. n. 11788 del 29 marzo 1961 (previo d.p.r. autorizzativo del 26 dicembre 1960), la vedova C, riservandosene l’usufrutto vita natural durante, ha donato a SIAE i seguenti immobili (indicati con le lettere alfabetiche utilizzate nell’atto notarile):
a) il villino di tre piani con giardino in cui vivevano il maestro C e la moglie (“Villa C” o “Villa Rosa”), distinto al catasto fabbricati con il mappale n. 144;
b) la porzione di casa confinante con il giardino a ponente, costituita da un piano terreno e due piani fuori terra, gravata da usufrutto in favore della signorina Dina Aste, governante dei C, indicata al catasto urbano con il mappale n. 145;successivamente in tale immobile sono state ricavate due distinte unità abitative (subalterni nn. 10 e 11);
c) il terreno seminativo irriguo arborato adiacente sempre al lato ovest del giardino della villa (c.d. frutteto), iscritto al catasto terreni con il mappale n. 143, ora individuato al catasto fabbricati con il mappale n. 516;
d) il fabbricato rurale a monte di “Villa C”, inserito nel catasto terreni con il mappale n. 154, ora identificato al catasto urbano con il mappale n. 1323;
e) il terreno seminativo irriguo arborato a nord-est di “Villa C” (c.d. orto), censito al catasto terreni con il mappale n. 155;
f) l’area a levante della villa, iscritta al catasto terreni con il mappale n. 203, all’epoca condotta in locazione da Socony Vacuum Italiana s.p.a., che vi aveva installato un distributore di carburanti;attualmente tale porzione è identificata in parte a catasto terreni con il mappale n. 1534 e per la sezione residua a catasto fabbricati con la particella n. 203 (quest’ultima, sulla quale insiste tutt’oggi una stazione di servizio, risulta in proprietà superficiaria di Kuwait Petroleum Italia s.p.a.: v. visura sub doc. 4 resistente).
La signora L ha apposto all’atto di liberalità l’onere per cui tutti gli immobili donati devono essere destinati da SIAE “ alla realizzazione di qualsiasi iniziativa o attività intesa a favorire l’incremento del patrimonio artistico della Nazione con particolare preminente riguardo alla musica lirica, sinfonica e da camera, a vantaggio dei compositori di tale genere di musica o anche ai fini assistenziali a vantaggio degli autori iscritti alla S.I.A.E., con particolare preferenza per gli autori del genere di musica anzidetta e per quelli di libretti d’opera o di testi per musica sinfonico-corale. L’opera che verrà attuata, in considerazione e per i fini di cui alla presente donazione, sarà intitolata al nome di F C ”.
La donante ha, inoltre, stabilito un divieto di alienazione della villa, mentre ha previsto che gli altri cespiti possano essere trasferiti “ destinando il ricavato al medesimo fine e scopo cui sono destinati i beni donati ”.
Con decreto soprintendentizio del 4 dicembre 2001 gli immobili indicati come “Villa C con giardino”, distinti ai mappali nn. 144 e 203 (lett. a ed f dell’atto di donazione), sono stati dichiarati di importante interesse culturale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 490/1999 illo tempore vigente (v. decreto 4.12.2001 ed allegata planimetria, sub doc. 5 ricorrente).
Con nota in data 23 ottobre 2020 SIAE ha esposto i prezzi minimi di vendita di tutti i beni al signor Antonio B (doc. 6 ricorrente). Quest’ultimo, con lettera del 4 novembre 2020, ha offerto la somma di € 380.500,00 per il rustico ed il terreno di cui alle particelle nn. 1323 e 155 (lett. c e d dell’atto di donazione) (doc. 7 ricorrente);con nota del 23 novembre 2020 l’ente ha accettato la suddetta proposta (doc. 8 ricorrente). Le parti hanno, quindi, siglato il contratto preliminare in data 16 febbraio 2021 (doc. 10 ricorrente).
Contemporaneamente, con istanza del 12 gennaio 2021 la società di consulenza Abaco Team s.p.a., su incarico di SIAE, ha chiesto all’Amministrazione dei beni culturali se gli immobili fossero gravati da vincoli di tutela (doc. 1 resistente). Con nota del 22 febbraio 2021 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona ha risposto che – mentre “Villa C con giardino” era stata dichiarata di importante interesse culturale ai sensi del d.lgs. n. 490/1999 – le porzioni immobiliari adiacenti, individuate catastalmente con le particelle nn. 145 subb. 10-11, 143 (ora 516), 1323 (ex 154) e 155 (lett. b, c, d, e dell’atto di donazione), risultavano sottoposte a tutela ope legis fino alla verifica dell’interesse culturale, in quanto cespiti ultrasettantennali di proprietà di un ente pubblico, ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004 (doc. 4 ricorrente).
A questo punto SIAE ha attivato la procedura di accertamento dell’interesse culturale, compilando ed inviando le schede descrittive degli immobili attraverso il portale telematico Sistema Informativo Beni Tutelati (v. modulo trasmissione 3.5.2021 del tecnico di SIAE ing. O, sub doc. 3 resistente).
La Soprintendenza ha, quindi, istruito il procedimento (doc. 4 resistente), esitato nel d.p.c.r. dell’11 agosto 2021 con cui è stato dichiarato l’interesse culturale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 – oltre che per “Villa C” di cui alla particella n. 144 e per l’area ad est di cui alle particelle nn. 203 e 1534 (già vincolate con il provvedimento del 2001) – anche per le pertinenze costituite dal terreno-frutteto di cui al mappale n. 516 (ex 143), dal fabbricato rurale di cui al mappale n. 1323 (ex 154) e dal terreno-orto di cui al mappale n. 155 (lett. c, d ed e dell’atto di donazione), rimanendo esclusa solo la casa di cui al mappale n. 145 (lett. b dell’atto di donazione) (docc.