TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-06-27, n. 202401036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-06-27, n. 202401036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202401036
Data del deposito : 27 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2024

N. 01036/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00389/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 389 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M S, N L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia, Questura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

DEL DECRETO DI DIVIETO DETENZIONE ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI EMESSO DALLA PREFETTURA DI VIBO VALENTIA IN DATA -OMISSIS-, PROT N. -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Vibo Valentia e di Questura di Vibo Valentia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1- Con ricorso notificato il 10.2.2021 e depositato l’8.3.2021 -OMISSIS- ha impugnato il decreto di divieto detenzione armi, munizioni ed esplosivi emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

2- Il ricorrente ha affidato le doglianze ai seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E SEGG. DELLA L. N. 241/90;
ECCESSO DI POTERE E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL’RT. 3 DELLA L. 241/90 PER ISTRUTTORIA INCONGRUA, LACUNOSA ED ERRONEA OLTRECHE’ PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Viene dedotta:

-) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 per mancata comunicazione di avvio da parte dell’Amministrazione in assenza di reali presupposti di urgenza;

-) carenza istruttoria, ritenuta dal ricorrente scarna e sommaria, inidonea a far emergere elementi atti a suffragare la necessità di emettere un siffatto provvedimento viepiù con efficacia immediata;

-) mancanza di motivazione adeguata dalla quale poter inferire che egli abbia capacità di abusare delle armi;

-) abnormità e sproporzione del divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi, tenuto conto che a suo carico non sono mai emersi episodi di violenza con o senza armi, né è mai risultato che lo stesso abbia commesso atti pregiudizievoli per la sua persona o verso terzi.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11, 39 e 43 E IN GENERE DEL CAPO IV DEL T.U.L.P.S.;
ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E TRAVISAMENTO DEI FATTI. MANCANZA DI MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34 T.U.L.P.S.

Il ricorrente, dopo aver ribadito le precedenti censure di difetto di istruttoria e di motivazione, si riporta alla contestazione mossagli ai sensi dell’art. 34 del T.U.L.P.S. (per cui egli “trasportava le armi da un luogo ad un altro senza dare comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto, alla competente autorità di P.S.”) contestando violazione e/o falsa applicazione della suddetta norma, richiamando la giurisprudenza per cui la detenzione in luogo differente da quello indicato nell’iniziale denuncia, pur in mancanza della ripetizione della denuncia, non può definirsi in se illegale, atteso che la situazione, quantunque pericolosa per la sicurezza pubblica, è rimediabile sia grazie alle denunce di trasporto delle armi presentate ai sensi dell’art. 34 T.U.L.P.S., sia mediante diretta richiesta al detentore.

3- Con atto depositato il 10.3.2021 si è costituito il Ministero dell’Interno – Prefettura di Vibo Valentia – Questura di Vibo Valentia per resistere al ricorso, depositando altresì documenti.

4- Con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata -OMISSIS- è stata rigettata l’istanza cautelare.

5- In vista della trattazione del merito, il 16.4.2024 l’Amministrazione resistente ha depositato memoria.

6- All’udienza pubblica del 5.6.2024 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

7- Il ricorso è infondato.

8- Le censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro interconnesse.

9- È anzitutto opportuno richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare il porto d'armi, come concretato dalla giurisprudenza per quanto di pertinente in questa sede:

-) per costante giurisprudenza di prime e seconde cure, la possibilità di detenere armi è un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: "nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013;
n. 4121/2014)" (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404;
Cons. St., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);

-) la licenza di porto d'armi può essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto;
a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979). Ai fini della revoca della licenza l'Autorità di pubblica sicurezza può, dunque, apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017;
sez. III, n. 2974 del 2018;
n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018);

-) il giudizio di affidabilità previsto dal T.U.L.P.S. nell'uso delle armi è differente, quanto a presupposti e funzioni, rispetto a quello effettuato dal giudice in sede di accertamento della responsabilità penale. Il primo si effettua in base ad un giudizio prognostico e ha una precipua funzione precauzionale;
l'altro, invece, è improntato a un rigoroso principio di tassatività, svolge una funzione repressiva e sanzionatoria, incidendo su diritti fondamentali della persona, presuppone un accertamento, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, dei fatti che giustificano la reazione punitiva. Ciò spiega perché l'Autorità di P.A. possa valutare nell'oggettività storica i fatti di reato e legittimamente prescindere dagli esiti del procedimento, a maggior ragione se questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela o di estinzione del reato per prescrizione che lasciano impregiudicato l'accertamento dei fatti che confortano l'inaffidabilità del richiedente e il concreto pericolo di abuso di armi (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9.5.2022, n.3137);

-) inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294;
11 luglio 2014, n. 3547;
24 agosto 2016, n. 3687);

-) in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si precisa che non è compito del g.a. sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non una misura cautelativa quale il ritiro del porto fucile uso caccia dell'interessato, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia ictu oculi errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).

10- Nella fattispecie, il provvedimento è stato adottato in quanto il ricorrente “è stato, in data -OMISSIS-, deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 34 T.U.L.P.S. giacché, aveva trasportato delle armi e delle munizioni da un luogo a un altro senza darne comunicazione, previo preavviso di 48 ore, alla competente Autorità di P.S.;
- è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, con relativo sequestro delle armi e munizioni, successivamente convalidato dal Pubblico Ministero
”.

11- Nella relazione istruttoria versata in atti la Questura ha quindi specificato che il ricorrente in data -OMISSIS- era stato deferito in quanto, pur privo di titoli di polizia in corso di validità (in quanto il porto d’armi era scaduto il -OMISSIS-) trasportava armi e munizioni dalla -OMISSIS- alla -OMISSIS-, omettendo di dare preventiva comunicazione prima del trasporto medesimo alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

12- Tanto chiarito, in ordine all’omissione di comunicazione di avvio di procedimento, si ribadisce quanto osservato nella provvisorietà cautelare, nel senso che i provvedimenti in materia di divieto di detenzione armi, munizioni ed esplosivi necessitino di comunicazione di avvio di procedimento ( ex plurimis , Consiglio di Stato n. 435 del 2020).

Peraltro, le circostanze a base del divieto gravato, ossia l’aver il ricorrente trasportato armi senza comunicazione di legge, non irragionevolmente possono deporre per l’urgenza di adottare siffatto provvedimento anche quanto al caso concreto.

13- Ancora, da quanto ora esposto emerge anche che risultano ben percepibili le ragioni a base del provvedimento impugnato, da cui anche reiezione del dedotto vizio di motivazione.

14- Parimenti è da rigettare la censura di difetto di istruttoria, emergendo per un verso elementi sufficienti e circostanziati per giustificare il provvedimento impugnato e non avendo, di converso, parte ricorrente evidenziato alcun dato idoneo tale da comprendere in cosa si sostanzino le asserite carenze istruttorie.

15- Quanto, infine, all’argomentazione per cui la detenzione in un luogo differente da quello indicato nell’iniziale denuncia non possa definirsi in sé illegale, giova anzitutto osservare che l’art. 34 del T.U.L.P.S. dispone che “ Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato. Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso e' assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorita' di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d'arma ”.

Tanto premesso, la duplice circostanza per cui il ricorrente, al momento del deferimento, era privo di idoneo titolo –in quanto quello di cui egli era precedentemente titolare era scaduto da circa 9 mesi) e l’omissione della preventiva comunicazione peraltro testualmente imposta dall’art. 34 T.U.L.P.S. non irragionevolmente possono deporre per le conclusioni rassegnate appaio rendere non irragionevoli le conclusioni rassegnate dall’Autorità di Pubblica sicurezza in ordine alla sussistenza di dubbi sul pieno possesso, in capo al ricorrente, dei requisiti di affidabilità di legge, necessari in materia di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.

Per completezza, i riferimenti giurisprudenziali evidenziati dal ricorrente a sostegno della propria tesi non risultano pertinenti, innestandosi in controversie di natura penale e dunque connessi ad interessi pubblici ben diversi rispetto a quelli di carattere (non punitivo ma) preventivo cui si collega la disciplina amministrativa in materia di armi.

16- Per completezza, la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente in sede di discussione (T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 15739 del 2022) non risulta sovrapponibile all’odierna controversia, attenendo tale controversia ad un episodio della mancata denuncia dell’arma a seguito del cambio di residenza, ben diverso dall’ipotesi oggetto dell’odierna controversia, attinente allo spostamento di un’arma in un contesto nel quale il titolo autorizzatorio era oramai scaduto da 9 mesi.

17- In conclusione, il ricorso va rigettato.

18- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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