TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2012-10-24, n. 201200632

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2012-10-24, n. 201200632
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201200632
Data del deposito : 24 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00274/1995 REG.RIC.

N. 00632/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00274/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 274 del 1995, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso lo Studio dello stesso in Reggio Calabria, via Gaspare del Fosso, 21;

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avv. D M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Distrettuale dell’INPS in Reggio Calabria, via D. Romeo, 15;

per la declaratoria

del diritto a percepire l'indennità di maternità e puerperio ex art. 15 l. 30.12.1971 n. 1204.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2012 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha prestato servizio come puericultrice presso l’asilo nido comunale del Comune di Reggio Calabria dal 19 marzo 1992 al 19 maggio 1992.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro la ricorrente si trovava in astensione obbligatoria per maternità: il figlio infatti sarebbe nato il 2 maggio 1992.

Chiedeva quindi all’INPS l’indennità di maternità ai sensi dell’art. 15 L. 1204/1971.

L’INPS, con nota del 5 gennaio 1994, indirizzata sia all’istante sia al Comune di Reggio Calabria, quale amministrazione presso cui l’interessata aveva prestato servizio, rispondeva che la mancata corresponsione dell’indennità dipendeva dal fatto che il Comune non aveva versato all’INPS il contributo di maternità, requisito essenziale per il diritto. Il contenuto della nota veniva confermato con successiva missiva dell’8 novembre 1994.

L’interessata, tramite il proprio legale, si rivolgeva quindi al Comune di Reggio Calabria con nota del 21 ottobre 1994 chiedendo conto della situazione. Il Comune rispondeva, in data 19 novembre 1994, comunicando che l’ente non aveva assunto determinazioni in ordine alla corresponsione dell’indennità di maternità perché l’assunzione della sig.ra Giacco era stata ritenuta illegittima, rassicurando però circa l’intenzione di riproporre l’indennità di maternità

Seguiva un sollecito del legale della ricorrente in data 6 dicembre 1994.

Non pervenendo alcun riscontro da parte del Comune la sig.ra Giacco, con atto notificato il 21 febbraio 1995 e depositato il 18 marzo 1995, ha promosso ricorso chiedendo l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di maternità e puerperio e conseguentemente condannare il Comune di Reggio Calabria a corrispondere quanto dovuto.

Il Comune non si è costituito in giudizio.

All’udienza del 20 luglio 2011 la ricorrente ha chiesto termine per integrare il contraddittorio nei confronti dell’INPS che si è costituito in giudizio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o che comunque venga respinto.

All’udienza del 10 ottobre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Come dichiarato a verbale dal legale della ricorrente, ad oggi il Comune non ha provveduto a corrispondere all’interessata l’indennità richiesta.

Il ricorso è fondato.

In punto di fatto deve premettersi che al momento della cessazione del rapporto di impiego con l’Amministrazione comunale la ricorrente si trovava in astensione obbligatoria dal servizio.

L'art. 15 della legge n. 1204/1971 – disciplina applicabile ratione temporisi alla fattispecie, oggi rinvenibile nel D.lgs. 151/2001 - prevede il diritto alla corresponsione di un'indennità pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della stessa legge.

L'art. 8 del D.L. n. 103/1991, convertito nella L. n.166/1001, nel fornire l'interpretazione autentica di quanto stabilito dall'art. 13, comma 2 L. n.1204/1971, ha chiarito, da un lato, che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli artt. 15 comma 1 e 17 di detta legge, vale (a meno che i rispettivi ordinamenti non contemplino condizioni di maggior favore) anche per le lavoratrici madri che siano state assunte dalle Amministrazioni pubbliche con contratti a termine e che, dall’altro, tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

Dal quadro normativo sopra richiamato discendono le seguenti conseguenze.

Innanzi tutto deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’INPS, dato che, in base al chiaro dato letterale della norma, il soggetto obbligato è l’Amministrazione di appartenenza (cfr. Cass. Sez. Lav., 06-12-2002 n. 17400).

Nel merito ricorrono nella fattispecie all’esame tutti i presupposti per dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l’indennità di maternità (cfr. Tar Lecce sez. II n. 89/2009;
Tar Roma sez. I n. 35290/2010;
Tar Bologna sez. II n. 7980/2010 e n. 699/2010;
Tar Napoli sez. VIII n. 1982/2010).

Il Comune di Reggio Calabria deve quindi essere condannato al pagamento, a favore della ricorrente, della suddetta indennità per il periodo di astensione obbligatoria, da intendersi come sopra precisato, nell’ammontare previsto dalla legge, oltre interessi e rivalutazione.

Le spese seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale e sono liquidate come in dispositivo. Nei confronti dell’INPS, in considerazione della natura della controversia, il Collegio reputa congruo disporre la compensazione delle spese.

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