TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-01-08, n. 202400039

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-01-08, n. 202400039
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400039
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00039/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00201/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n.6 e domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-Soc. Coop. A R.L., rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Lupo, Dario Frazzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio -OMISSIS- Soc. Coop. A R. L., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del “provvedimento di sospensione dei procedimenti per erogazioni”, datato 17/11/2020, notificato il 23 novembre 2020 e di ogni altro atto antecedente, consequenziale o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-Soc. Coop. A R.L. e della Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura (Agea);

Vista l’ordinanza n.-OMISSIS-di rigetto della domanda cautelare;

Vista l’ordinanza istruttoria presidenziale n. -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2023 il dott. Roberto Valenti e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente -OMISSIS- Classe 1984, impugna gli atti con cui l’AGEA ha sospeso, ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 228/2001, le erogazioni comunitarie, ragione della pendenza del procedimento penale n. -OMISSIS- in cui si rappresenterebbe che alcuni soggetti tra cui l'odierno ricorrente, “in concorso tra loro, avrebbero indotto in errore la Regione Siciliana predisponendo falsi preventivi di spesa, emettendo fatture per operazioni inesistenti e spese non inerenti al progetto e, infine, rappresentando falsamente l'avvenuto pagamento di alcune prestazioni, con l'avallo di -OMISSIS- funzionario istruttore presso la Regione Siciliana, che ha autorizzato la liquidazione dei contributi per la misura 124”.

Nel ricorso si articola la seguente censura:

1) Violazione di legge (art. 33 D.Lgs. n. 228/2001). Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti: in tesi di parte, il ricorrente non ha mai partecipato alla costituzione di alcuna Associazione Temporanea di Scopo con capofila la -OMISSIS-Soc. Coop. A R.L., né ha mai presentato alcun progetto denominato -OMISSIS- né, in relazione ad esso, ha presentato domande dirette ad ottenere contributi per la sua realizzazione, né ha predisposto preventivi di spese o emesso fatture, né ha mai avuto erogati contributi;
nell'impugnato provvedimento il ricorrente viene citato non solo come “titolare dell'associata omonima ditta individuale”, ma anche quale “rappresentante legale degli associati Consorzio -OMISSIS- Società Cooperativa A R.L. e Coagen S.r.l.” e tale affermazione risulta, tuttavia, destituita di ogni fondamento.

Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Resiste la controinteressata -OMISSIS-: in via preliminare contesta quanto sostenuto dal sig. -OMISSIS-, classe 1984, in merito ad una sua asserita estraneità alla “Associazione Temporanea di Scopo e Mandato Collettivo” sottoscritta in data 8 novembre 2011, con firma autenticata dal notaio, Dott. -OMISSIS-, atto registrato a Palermo l’8 novembre 2011 al n°-OMISSIS-– 1T. In forza di quanto sopra, pertanto, l’asserita “confusione” che si sarebbe generata dall’omonimia intercorrente tra il ricorrente e il sig. -OMISSIS- nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- (il quale pure partecipava alla superiore Associazione in qualità di Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato della Società “Consorzio -OMISSIS- soc. Coop. a r.l.” con sede in Palermo nel-la Via -OMISSIS-, oltre che quale legale rappresentante pro tempore della “-OMISSIS-s.r.l.” con sede in Palermo nella Via -OMISSIS-), non risponde al vero.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, non appellata, la domanda cautelare è stata rigettata.

Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- sono stati disposti incombenti istruttori, riscontrati dall’Amministrazione in data 19/10/2023.

In ordine alla possibile omonimia, AGEA evidenzia che la domanda di aiuto di che trattasi, n. -OMISSIS- è stata presentata, quale ditta individuale, dallo stesso -OMISSIS- classe 84, come da allegato n. 2.

La Regione ha riscontrato la richiesta di chiarimenti del 2021 significando che il pagamento è avvenuto in favore di -OMISSIS- classe 1984.

Con memoria del 24/10/2023 parte ricorrente ribadisce la propria estraneità ai fatti aventi rilevanza penale, rimarcando altresì di non aver presentato domande dirette ad ottenere l’erogazione di contributi.

Alla pubblica udienza del 24/11/2024, presente l’avvocato di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni che seguono.

Con un unico profilo di doglianza parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 33 del D.Lgs. n. 228/2021, oltre l’eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti.

La doglianza è da disattendere.

Sotto un primo profilo, come già evidenziato in sede cautelare, è smentita per tabulas quanto sostenuto dal ricorrente;
infatti è documentata la circostanza che il sig. -OMISSIS- classe “1984”, ossia l’odierno ricorrente, quale titolare dell’omonima impresa individuale, ha avuto parte attiva nel costituire l’Associazione Temporanea di Scopo tra gli attuatori del progetto “-OMISSIS-” (v. atto di costituzione dell’A.T.I. dell’8 novembre 2011 con firme autenticate dal notar Santo Di Gati di Palermo, rep. n. 53186, registrato in Palermo nella stessa data al n. 19745/1T, offerto in produzione dalla -OMISSIS-).

Ciò posto, in relazione alla violazione dell’art. 33 del D.Lgs. n. 228/2021 si osserva quanto segue.

La questione dedotta ruota, essenzialmente e prioritariamente, intorno all’interpretazione ed applicazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001 ai sensi del quale si prevede che “ I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai benefìciari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati ”.

Secondo la giurisprudenza (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 09/12/2021 n. 2656) la natura cautelare del potere di sospendere l'erogazione dei contributi comunitari, ex art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 228/2001, che deve essere esercitato in tempi celeri e sulla scorta di una valutazione necessariamente meno approfondita rispetto ai successivi accertamenti di merito, esclude che l'Amministrazione, in presenza di "notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni" debba svolgere articolati approfondimenti istruttori o sia chiamata a vagliare ex ante e funditus il quadro fattuale posto a base delle notizie circostanziate provenienti dagli organismi di accertamento e di controllo. I verbali di indagine penale della Guardia di Finanza, in quanto contenenti notizie circostanziate di indebita percezione di aiuti comunitari, sono come tali idonei ad integrare il presupposto applicativo della norma in esame.

Secondo il Consiglio di Stato (Sez. II, 29/10/2021 n. 7273), la misura della sospensione dell'erogazione dei contributi avvenuta in violazione dell'art 33 del D.Lgs. n. 228/2001 ha valenza meramente cautelare e interinale ed è espressione di un potere discrezionale dell'amministrazione in ordine alla valutazione della consistenza delle notizie circostanziate di indebita percezione di contributi. Dalla valenza meramente cautelare dell'istituto in esame discende che non sono necessarie né la corrispondenza fra le erogazioni per le quali pende giudizio in sede penale e quelle di cui è stata disposta la sospensione, né l'identità tra i soggetti coinvolti nelle "notizie circostanziate" e quelli che operano attualmente per il soggetto colpito dalla sospensione. La sospensione è comunque frutto di valutazione ampiamente discrezionale, e l'apertura di indagini penali e la relativa richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. garantiscono, in astratto, quel minimo livello di riscontro dei fatti, che consente di adottare il provvedimento cautelare.

Ritiene il Collegio che detti principi ben si attagliano anche al caso in esame in cui, a fronte della pendenza di procedimenti penali nei confronti di alcuni soggetti riconducibili ad una delle partecipanti all’ATS, l’Amministrazione ha ritenuto di sospendere anche pro futuro , e fino alla definizione degli rilievi penali, le erogazioni da riconoscere ad ognuna delle imprese raggruppata in ATS.

Secondo la giurisprudenza amministrativa qui condivisa (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. I, 09/12/2021, n. 2656) “ Stante la natura cautelare della misura di cui all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 228/2001, inerente alla sospensione dell'erogazione di contributi comunitari, il relativo provvedimento non deve prevedere un termine finale, in quanto nell'impianto normativo l'efficacia temporale della sospensione non è rigidamente predeterminata, ma risulta ancorata all'esito dei definitivi accertamenti dei fatti posti a fondamento della misura ”.

Per altro, in relazione ai contributi futuri non potrebbe nemmeno giovare l’art. 21 quater della L. n. 241/1990, costituendo l’art. 33 D.lgs. 228/2001 una lex specialis che fa decorrere la sospensione dall’acquisizione della notizia di indebita percezione da parte dell’Organismo Pagatore e ne rapporta la durata a quella del procedimento di accertamento dell’indebito.

Occorre altresì differenziare il profilo della responsabilità penale da quella propriamente amministrativa di Enti ed imprese riunite in ATS. In tema di agevolazioni partecipative previste da bandi pubblici, se è vero che le temporanee aggregazioni di imprese, come riconosciuto anche dalla Ad. Plen n. 22/2012, non danno luogo alla costituzione di un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che le compongono (mancando qualunque organizzazione comune), né ad un rigido collegamento strutturale, tuttavia l’ATS si configura sulla base di un accordo con cui i partecipanti conferiscono ad uno di essi (definito Capofila) un mandato di rappresentanza nei confronti di un soggetto finanziatore, per la realizzazione di un progetto di interesse comune: al pari di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, sussiste quindi una responsabilità amministrativa solidale tra tutti i partecipanti alla neo costituita Associazione Temporale di Scopo.

In conclusione, il ricorso è infondato e va quindi rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’Amministrazione nella misura di cui al dispositivo;
sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le spese nei confronti delle altre parti intimate, costituite e non.

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