TAR Roma, sez. III, sentenza 2018-05-04, n. 201804988
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Pubblicato il 04/05/2018
N. 04988/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04504/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4504 del 2017, proposto da: Vodafone Italia spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F C, G L P, P G, con domicilio eletto presso lo studio di F C in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Unione per la Difesa dei Consumatori (Udicon), non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Movimento Consumatori, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Viriglio, Paolo Fiorio, Corrado Pinna, con domicilio eletto presso lo studio di Riccardo Viriglio in Torino, via Ettore De Sonnaz, 3;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera dell’AGCom n.121 del 15 marzo 2017, pubblicata in data 24 marzo 2017, nella parte in cui venivano aggiunti i commi 10 e 11 all’art.3 della precedente delibera n.252 del 16 giugno 2016, recante “misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica”, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AGCom;
Visto l’intervento ad opponendum del Movimento Consumatori;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per la parte ricorrente gli Avv.ti F. Cintioli e P. Giugliano, per il Movimento Consumatori l'Avv. C. Pinna e per l'AGCom l'Avvocato dello Stato Paola Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Vodafone Italia spa impugnava la delibera n.121 del 15 marzo 2017 dell’AGCom, nella parte in cui venivano aggiunti i commi 10 e 11 all’art.3 della precedente delibera n.252 del 16 giugno 2016 della predetta Autorità.
Nell’articolato erano previste misure per assicurare una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione per la telefonia fissa su base mensile o suoi multipli, un cadenza per la telefonia mobile non inferiore a quattro settimane, una cadenza rapportata a quella di telefonia fissa in caso di offerte convergenti fissa-mobile, una pronta informazione all’utente in ipotesi di cadenza di rinnovo su base diversa da quella mensile.
La ricorrente deduceva la violazione degli artt.3, 4, 6, 12, 13, 70, 71 del D.Lgs. n.259 del 2003, degli artt.1, 2 comma 12 della Legge n.481 del 1995, dell’art.15 della Legge n.183 del 2011, degli artt.3, 23, 41, 42, 97 Cost., dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.12 della Direttiva 2002/21/CE, degli artt.20, 21 della Direttiva 2002/22/CE, l’incompetenza nonché l’eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, travisamento dei fatti, irragionevolezza, sproporzionalità, carenza di istruttoria, illogicità.
L’interessata in particolare ha fatto presente quanto segue.
La normativa di settore impone agli operatori una condotta di trasparenza per consentire agli utenti di fare scelte consapevoli in un regime di offerte concorrenziali, ma non consente all’AGCom di predeterminare i contenuti di dette offerte;in caso contrario risultano compresse irragionevolmente l’autonomia negoziale e imprenditoriale degli operatori medesimi;appare inoltre violato il divieto di “gold plating” ovvero di introdurre livelli di regolazione ulteriori rispetto a quanto richiesto dalla normativa comunitaria;non può altresì essere limitato dall’Autorità lo ius variandi degli operatori medesimi.
In subordine la ricorrente ha dedotto le seguenti censure.
Le misure adottate erano sproporzionate, in presenza poi di altre disposizioni di tutela per gli utenti e tenuto conto che gli operatori potevano prediligere cadenze di minor durata, essendo possibile in ogni caso richieder loro delle proiezioni mensili;l’AGCom in tal modo operava in realtà al fine di semplificare l’esercizio del suo potere di vigilanza e controllo;colla sostanziale omogeneità delle offerte si produceva nei fatti un appiattimento della concorrenza;i periodi di rinnovo e fatturazione dovevano comunque essere uguali per telefonia fissa e mobile.
L’AGCom si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza n.2891 del 2017 il Tribunale fissava l’udienza, ex art.55, comma 10 c.p.a., per la definizione nel merito del giudizio.
Con altra memoria la parte ricorrente ribadiva i propri assunti, segnalando a sostegno novità normative intervenute in aggiunta all’art.1 del D.L. n.7 del 2007 (conv. in Legge n.40 del 2007).
L’Associazione Movimento Consumatori si costituiva in giudizio, spiegando intervento ad opponendum.
Seguivano le repliche dell’AGCom e di Vodafone Italia spa.
Nell’udienza del 7 febbraio 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e va pertanto respinto nei termini di seguito esposti.
Invero l’AGCom risulta istituita con indubbi poteri di regolazione, ex art.1 della Legge n.249 del 1997;tale potere è posto anche al fine di garantire in concreto una tutela effettiva alla parte debole del rapporto contrattuale dei servizi di telefonia, ovvero all’utente del servizio;la regolazione inoltre è stata preceduta dalle dovute garanzie procedimentali, assicurandosi in fase istruttoria l’intervento sia degli operatori che delle associazioni rappresentative degli utenti (cfr. delibera impugnata, all.1 al ricorso;sul rapporto col principio di legalità, Cons. Stato, VI, n.2182 del 2016 e in ultimo anche TAR Lazio, III, n.3261 del 2018);la suddetta disciplina è stata quindi introdotta al fine di consentire all’utente, in un regime di asimmetria informativa cui porre rimedio, la trasparenza e in particolare la confrontabilità delle varie offerte, ex art.71 del D.Lgs. n.259 del 2003 (cfr. ancora TAR Lazio, III, n.3261 del 2018);la regolazione poi, nell’ambito di valutazioni tecnico discrezionali all’evidenza non irragionevoli, si attesta su livelli minimi di intervento, lasciando pressochè intatta l’autonomia negoziale degli operatori sui contenuti rilevanti del rapporto contrattuale, quali modalità di erogazione del servizio e prezzo (cfr., in ultimo, TAR Lazio, III, n.3258 del 2018).
Ne discende che risultano non persuasivi gli assunti relativi all’asserita irragionevole compromissione dell’autonomia negoziale degli operatori, alla limitazione delle dinamiche concorrenziali, alla violazione del divieto di “gold plating”, ad uno sviamento di potere nell’operato dell’AGCom.
Giova ancora precisare sul tema che la nuova normativa, di introduzione dei commi 1 bis e ss. all’art.1 del D.L. n.7 del 2007 (conv. in Legge n.40 del 2007), si salda con la disciplina dettata dall’Autorità, rafforzandone le previsioni e disponendo per l’avvenire.
Viene in ultimo segnalato che l’AGCom, all’esito di valutazione tecnico-discrezionale all’evidenza non irragionevole, in caso offerta di telefonia convergente fissa-mobile, ha per l’appunto previsto la stessa cadenza di rinnovo e di fatturazione (rapportandola a quella prevista per la telefonia fissa, cfr. all.1 al ricorso).
In considerazione della novità e particolarità delle questioni affrontate, sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.