TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-06-01, n. 202106507

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-06-01, n. 202106507
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106507
Data del deposito : 1 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2021

N. 06507/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02136/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2136 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S T, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, C.Ne Clodia 36;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli dall'avvocati C S e F G, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

nei confronti

F S, P D'Orazio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della D.D. n. 2200 del 27.11.17 avente ad oggetto la formulazione della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica nel profilo professionale di Istruttore di Polizia, dell'elenco numerico e nominativo all'esito della prova orale, dei verbali di gara e di ogni altro atto consequenziale, successivo, presupposto ancorchè non conosciuto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22\5\2018:

per l’annullamento:

- della Determinazione Dirigenziale n. 2200 del 27 novembre 2017 (prot. GB/117778/2017) avente ad oggetto la formulazione della graduatoria finale relativa alla procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di Istruttore Polizia Municipale -Categoria C (pos. econ. C1) – Famiglia Vigilanza a mezzo della qualel'Amministrazione resistente ha escluso dalla lista dei vincitori il ricorrente;

- del verbale n. 54 con scheda di valutazione con la quale la Commissione di gara ha giudicato la prova orale del ricorrente con la valutazione totale di “5,00” non idonea per l'aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica;

- di tutti i verbali afferenti ai lavori svolti dalla Commissione esaminatrice ed allo stato conosciuti, in particolar modo il n. 1 recante i criteri di valutazione della prova orale;

- di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi ancorchè non conosciuti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il presente ricorso, il ricorrente impugna gli atti della procedura concorsuale in forza dei quali lo stesso non è stato ritenuto idoneo alla prova orale del concorso e, pertanto, non è risultato tra i vincitori dello stesso.

2. In particolare, il ricorrente contesta l’operato della Commissione nella predisposizione della griglia di valutazione della prova orale sostenuta dai candidati e, in ogni caso, ritiene che la stessa non sia stata correttamente applicata nell’attribuzione del punteggio alla prova sostenuta dallo stesso ricorrente.

3. Parte ricorrente, inoltre, censura il giudizio della Commissione anche sotto il diverso profilo della carenza di motivazione in ragione dell’insufficienza, nella fattispecie, del solo voto numerico a rendere intellegibile l’iter logico seguito dalla Commissione nella valutazione del candidato.

4. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, argomentando sull’infondatezza del ricorso e concludendo per l’integrale rigetto dello stesso.

5. All’udienza del 12 maggio 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e, pertanto, debba essere rigettato per le ragioni che si illustrano nel prosieguo.

7. Dall’esame della documentazione versata in atti, si evince che nella prima seduta della Commissione quest’ultima, nel rispetto della normativa applicabile, ha definito le modalità di svolgimento della prova orale e ha predisposto (allegandole al verbale della seduta) le griglie di valutazione sia per la prova giuridica che per la prova di informatica e lingua straniera individuando i parametri sintetici corrispondenti ad ogni singola valutazione numerica.

8. Le censure svolte dal ricorrente circa la violazione dell’articolo 12, co. 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 48 sono, pertanto, infondate in quanto a norma della citata disposizione: “ Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”. Ebbene, nella fattispecie risulta per tabulas , dall’esame del verbale della seduta del 22 febbraio 2017 e relativi allegati, che la Commissione si sia attenuta alle suddette prescrizioni.

9. Le censure svolte dal ricorrente appaiono, d’altro canto, generiche e prive di reale contenuto argomentativo, in quanto la Commissione esaminatrice ha predisposto una scheda di valutazione per ciascuna prova orale contenente dei descrittori tali da consentire un preciso ancoraggio a concetti ben individuabili, attendibili e verificabili.

10. Posto che l’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura concorsuale è frutto dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornito l’organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione, si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo esse nel merito dell’azione amministrativa salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamenti dei fatti, nella specie da escludere. Pertanto, in assenza di un rilevante scostamento dai detti canoni di coerenza, le scelte operate dalla commissione appaiono del tutto immuni dai dedotti vizi.

11. L’individuazione di una pluralità di criteri, specificati per indicatori e descrittori, su una scala numerica di riferimento, non solo non appare irragionevole e arbitraria ma, tutt’al contrario, persegue due finalità virtuose, per un verso autolimitando il potere discrezionale della commissione nella successiva valutazione degli elaborati, e per altro verso rendendo più compiutamente ricostruibile il percorso seguito dalla commissione esaminatrice nell’attribuzione del voto, in piena aderenza al principio di trasparenza.

12. Nella fattispecie, i criteri individuati dalla Commissione per la valutazione delle prove orali dei candidati e l’attribuzione del voto numerico corrispondente appaiono sufficientemente chiari e specifici, idonei a definire ex ante il perimetro applicativo entro cui la Commissione avrebbe svolto le proprie valutazioni. In tal modo, il punteggio numerico deve ritenersi sufficientemente esplicativo, dovendosi condividere il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 della legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (C.d.S, sent. n. 7495/2019;
n. 3384/2015;
T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 7092/2019).

13. La motivazione numerica, infatti, risponde ad un chiaro principio di economicità della valutazione in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione in relazione ad ogni singola prova ed alla stregua dei parametri generali predeterminati del giudizio, contenendo così in sé la motivazione, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni, ed assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (cfr. C.d.S, AP n. 7/2017).

14. In conclusione, in applicazione dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, nel caso di specie il Collegio ritiene che il comportamento dell’Amministrazione debba ritenersi esente da censure. La Commissione, infatti, ha espresso il proprio giudizio sulla prova orale sostenuta dal ricorrente con un voto numerico che costituiva l’espressione e la sintesi della valutazione condotta sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione medesima appena insediatasi, come risulta dal verbale della seduta del 22.2.2017.

15. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato.

16. In ragione della natura degli sottesi alla controversia, si ritiene che sussistano i presupposti di legge per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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