TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-07-19, n. 201303776

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-07-19, n. 201303776
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201303776
Data del deposito : 19 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00619/2013 REG.RIC.

N. 03776/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00619/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 619 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Y H, F C, M G, M G, F G, A C, A L, G C, G L, C M, rappresentati e difesi dall'avv. A A, presso il quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla via Melisurgo, 4

contro

Comune di Acerra, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M R, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, al viale A. Gramsci, 21;

nei confronti di

- Provincia di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Scetta, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla piazza Matteotti, 1;
- Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., n.c.;

per l'annullamento

1) della delibera del Consiglio comunale di Acerra n. 26 del 31.10.2012 di approvazione del progetto definitivo "La Città della Scuola" in variante alla strumentazione urbanistica vigente e contestuale imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e declaratoria di pubblica utilità dell'opera (pubblicata per affissione all’albo il 5.11.2012, notificata il 27.11.2012).

2) della delibera della Giunta comunale di Acerra n. 7 del 3.7.2012 di approvazione del progetto definitivo dell’opera in parola;

3) della delibera del Consiglio comunale di Acerra n. 7 del 12.7.2012, con cui il progetto definitivo del’opera era approvato ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 327/2001;

4) della delibera della Giunta comunale di Acerra n. 637/2012 di verifica della compatibilità urbanistica, citata nella relazione istruttoria della delibera n. 26 del 31.10.2012;

5) della delibera della Giunta comunale di Acerra n. 69 del 13.11.2012 (pubblicata per affissione all’albo il 14.11.2012) di dichiarazione di particolare urgenza per l’avvio dei lavori del “PROGRAMMA PIU’ EUROPA – PROGETTO CITTA’ DELLA SCUOLA”;

6) della nota del 22.11.2012, notificata il 27.11.2012, di comunicazione, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 327/2001, del “Programma Più Europa – Progetto Città della Scuola” ed avvio del procedimento di determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione anticipata dei beni;

nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;

e, con motivi aggiunti:

1) della determina dirigenziale del Comune di Acerra n. 1 del 14.1.2013, avente ad oggetto “Programma Più Europa – Progetto Città della Scuola – Determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione anticipata dei beni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22- bis del d.P.R. 8.6.2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni”, notificata ai ricorrenti il 23/24.1.2013;

nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti in conseguenza dell’esecuzione del provvedimento impugnato.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acerra e della Provincia di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 4 luglio 2013 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti impugnano gli atti della procedura di esproprio avviata dal Comune di Acerra su terreni di loro proprietà e culminata con l’approvazione del progetto definitivo denominato “La Città della Scuola” in variante alla strumentazione urbanistica e con la dichiarazione di particolare urgenza per l’avvio dei relativi lavori al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche.

Lamentano i proprietari: 1) che erroneamente il Comune di Acerra, in sede di approvazione del progetto “Città della Scuola”, avrebbe omesso il procedimento di Valutazione Strategica Ambientale (V.A.S.) prescritto dal codice dell’ambiente e dalla legislazione e dalla normativa secondaria regionale;
2) che sarebbero mancate adeguata istruttoria e motivazione puntuale in sede di approvazione del progetto d’opera definitivo limitato a terreni determinati;
3) che, in violazione della previsione dell’art. 19 del d.P.R. n. 327/2001 e delle altre fonti regionali di attuazione, l’amministrazione comunale avrebbe omesso di inviare la delibera approvativa del progetto de quo all’ente di controllo, cosicché essa non sarebbe mai divenuta efficace, non acquisendo quindi il valore di dichiarazione di pubblica utilità;
4) che non sussisterebbero né sarebbero stati adeguatamente rappresentati nel provvedimento i presupposti per il ricorso alla speciale procedura di urgenza contemplata dall’art. 22- bis del d.P.R. n. 327/2001;
5) che, in violazione di quanto previsto dall’art. 25 della l.r. Campania n. 16/2004 e dagli artt. 150, 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000, la delibera di approvazione del progetto di variante al PUC sarebbe priva di copertura finanziaria anche tenuto conto che il valore delle aree espropriande sarebbe erroneamente riferito al valore agricolo, anziché a quello venale.

Oltre all’annullamento degli atti gravati, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del Comune di Acerra al risarcimento dei danni patiti.

Ha resistito il Comune intimato con memoria di stile.

Con motivi aggiunti i medesimi ricorrenti, riproponendo anche la domanda risarcitoria, hanno altresì impugnato la determina dirigenziale con la quale il Comune di Acerra aveva determinato l’indennità provvisoria di espropriazione e occupazione anticipata dei beni ex art. 22- bis d.P.R. n. 327/2001.

In particolare, avverso tale atto essi hanno riproposto in via autonoma alcune delle censure già articolate col ricorso introduttivo (nn. 3, 4), contestando altresì i criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione e occupazione e, infine, deducendone l’illegittimità derivata dagli atti prodromici già impugnati.

Il Comune di Acerra ha dedotto l’inammissibilità – perché notificati direttamente all’ente e non anche al procuratore domiciliatario – e l’infondatezza dei motivi aggiunti, nonché del ricorso principale, in particolare per non avere i ricorrenti impugnato i presupposti provvedimenti comunali cui sarebbero da ricondurre le determinazioni definitive in ordine alla localizzazione dell’intervento e all’approvazione del progetto definitivo (delibere di C.C. n. 9 del 4.6.2009 e n. 7 del 12.7.2012, nonché delibera di G.C. n. 56 del 20.5.2010). Esso ha anche eccepito il difetto di giurisdizione del g.a. con riguardo alle censure relative alla contestazione della stima del valore dei terreni espropriandi, sussistendo quella del giudice ordinario.

Si è altresì costituita in giudizio la Provincia di Napoli che ha pure chiesto la reiezione del ricorso.

All’esito della odierna udienza la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Quanto al ricorso introduttivo, senz’altro ammissibile è l’impugnativa dei ricorrenti rivolta tempestivamente avverso gli atti della procedura espropriativa in parola e per vizi propri di questi, salvo che per la delibera consiliare n. 7/2012 per la quale l’impugnativa va considerata irricevibile, essendo stato il provvedimento pubblicato sul B.U.R.C. del 30 luglio 2012, n. 46 a fronte della notifica del ricorso introduttivo perfezionatasi per i ricorrenti solo il 23 gennaio 2013.

1.1. Nel merito – e considerato assorbito il profilo processuale di carenza di interesse al motivo, sollevato dal Comune resistente – è infondata la censura con la quale si lamenta l’omessa effettuazione della Valutazione strategica ambientale in sede di approvazione del progetto “Città della Scuola”.

E, infatti, scopo della V.A.S. è la verifica degli impatti derivanti sull’ambiente naturale da strumenti urbanistici generali. In particolare, l’aggettivo “strategica” evidenzia l’aspetto caratterizzante dell’istituto, costituito dalla significativa anticipazione della valutazione delle possibili conseguenze ambientali negative dell’azione amministrativa conseguenti alla progettazione e adozione di piani e dei programmi. La V.A.S. si distingue, pertanto, dalla V.I.A. (Valutazione di impatto ambientale) quanto all’oggetto e alla funzione. E, infatti, sotto un primo aspetto, la V.A.S., a differenza della V.I.A., non si riferisce ai progetti – com’è nell’ipotesi per cui è causa – delle singole opere, bensì agli strumenti di programmazione e di pianificazione nel loro complesso. Inoltre, la V.A.S. trova la propria ragione giustificatrice nell’inidoneità della V.I.A. a cogliere le implicazioni sul sistema ambientale causate dal sommarsi sul territorio di singoli interventi puntuali pur sottoposti a valutazione ambientale positiva. Tale valutazione ha quindi la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e dell’approvazione di piani e di programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (cfr., in questi termini, Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 19 dicembre 2012, n. 5256).

1.2. Del pari infondata è la censura con la quale si lamenta la mancanza di istruttoria e di motivazione in sede di mutamento della qualificazione urbanistica della zona interessata e di approvazione del progetto d’opera definitivo limitato ai terreni in questione.

E infatti, se nell’approvazione di un progetto di opera pubblica non si richiede una specifica motivazione con riguardo alla localizzazione della stessa (v. Tar Campania, Napoli, Sez. V, 11 marzo 2011, n. 1454), nondimeno nel caso di specie le ragioni poste a fondamento della scelta localizzativa si colgono appieno esaminando gli atti del complesso procedimento amministrativo che ha preceduto l’approvazione progettuale e, in particolare, la delibera consiliare n. 7 del 12.7.2012 di approvazione del progetto “La Città della Scuola” in variante alla strumentazione urbanistica. Essa, infatti, richiamando le ragioni per cui le osservazioni degli odierni ricorrenti sono state respinte, ha espressamente chiarito che «la è realizzazione del polo scolastico è motivata dalla grave carenza di attrezzature scolastiche così come descritto nel D.O.S. in coerenza col D.S.R.».

1.3. Destituita di fondamento è altresì la censura alla stregua della quale, in violazione dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001, l’amministrazione comunale avrebbe omesso di inviare la delibera approvativa del progetto de quo all’ente di controllo.

Risulta infatti dagli atti di causa che la menzionata delibera consiliare n. 7 del 12.7.2012 ha disposto la trasmissione della stessa alla Provincia di Napoli, quale ente delegato dalla Regione per la verifica di compatibilità della variante con gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati, e che essa è stata trasmessa, con la relativa documentazione, all’Amministrazione provinciale a mezzo nota prot. n. 32265 del 12.9.2012. La Provincia, con delibera di Giunta n. 637 del 19.10.2012 – e alla stregua di quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/2011 di Attuazione per il Governo del Territorio per una verifica di «coerenza alle strategie a scala sovracomunale individuate dall’Amministrazione Provinciale anche in riferimento al proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente» - ha dichiarato la proposta di variante «coerente con le strategie a scala sovracomunale individuate dall’Amministrazione Provinciale anche in riferimento al proprio PTCP», ragion per cui il Consiglio comunale di Acerra, con la delibera n. 26 del 31.10.2012 ha approvato in via definitiva il progetto, dando atto della verifica compiuta dall’ente provinciale.

1.4. Non miglior sorte ha il motivo col quale è censurata la carenza dei presupposti per il ricorso alla speciale procedura di urgenza contemplata dall’art. 22- bis del d.P.R. n. 327/2001, individuati dalla legge nel caso che «l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20». In tale ipotesi, «può essere emanato senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l’indennità di espropriazione, e che dispone l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari».

Nel caso di specie, la ricorrenza del presupposto d’urgenza scolpito dalla legge è pacificamente ricavabile dalla delibera di Giunta comunale n. 69 del 13.11.2012 (avente ad oggetto la «Dichiarazione di particolare urgenza dei lavori») ove è espressamente chiarito, con motivazione sufficiente ed immune da vizi, che «la particolare urgenza per l’avvio dei lavori è motivata dalla necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche atteso che a causa dell’inagibilità statica del I Circolo Didattico, giusta ordinanza del Commissario Straordinario n. 09 del 14.10.2011, la popolazione scolastica è tenuta a sostenere pesanti disagi a scapito della qualità del servizio reso e con aggravio economico da parte dell’A.C.».

E’ peraltro evidente come la natura dell’opera da realizzare (complesso scolastico), connessa alla regolare erogazione del servizio scolastico pubblico, giustifichi pienamente il ricorso ad una procedura accelerata.

1.5. E’ infine infondata la censura appuntata sul fatto che la delibera di approvazione del progetto di variante al PUC sarebbe priva di copertura finanziaria, tenuto conto che – per come rilevato dalla difesa dell’ente comunale – tutti gli atti del procedimento espropriativo risultano corredati del relativo quadro economico e indicano le fonti di finanziamento del progetto (cfr., in particolare, la delibera di C.C. n. 7 del 12.7.2012 e il d.d. regionale n. 348 dell’11.12.2012 in cui si richiama la dotazione finanziaria a valere sul POR

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