TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-06-04, n. 202101846

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-06-04, n. 202101846
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202101846
Data del deposito : 4 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/06/2021

N. 01846/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01024/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2020, proposto da
Sicula Trasporti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F A, B L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio B L D in Catania, via Milano n. 85;

contro

Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Perez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Siciliana - Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 12479, del 28.2.2020, del dirigente del 4° Servizio della Città Metropolitana di Catania, avente ad oggetto “Sicula Trasporti S.r.l. – Discarica R.S.U. in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania. Comunicazione ex art. 245 comma 2 D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.” con la quale si individua nella Sicula Trasporti uno dei responsabili dell'inquinamento del sito ai sensi dell'art. 242 del d. lgs. n. 152/2006;

- della nota prot. n. 10197, del 10.3.2020, del dirigente del Servizio 7 del Dipartimento regionale acqua e rifiuti, con la quale si invita la Sicula Trasporti ad attivare le misure di prevenzione e messa in sicurezza del sito ai sensi dell'art. 242 del d. lgs. n. 152/2006;

- della nota prot. n. 49357, del 25.11.2019, del dirigente del Servizio 7 del Dipartimento regionale acqua e rifiuti, con la quale si invita la Città Metropolitana a procedere ai senti dell'art. 244 all'identificazione del responsabile dell'evento di superamento;

- di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso, consequenziale, ancorché non conosciuto;
nonché, dell'eventuale silenzio rigetto formatosi sull'istanza di annullamento d'ufficio della nota n. 12479 del 28.02.2020 della Città Metropolitana di Catania e conseguentemente della nota dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Servizio 7 Bonifiche - prot. n. 010197 del 10 marzo 2020, in quanto viziate di illegittimità, avanzata dalla Sicula Trasporti in data 20.3.2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Catania, dell’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, del Comune di Catania e di Arpa Agenzia Regionale Protezione Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2021 la dott.ssa A A B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota del 10 ottobre 2019, la società Sicula Trasporti gestore di numerose discariche ubicate in contrada Grotte San Giorgio al confine tra i Comuni di Catania e Lentini ha comunicato ai sensi dell’art. 245, comma 2° del D.lgs. 152/2006 quale “soggetto non responsabile” il superamento dei valori limite fissati per il parametro “benzene”, oltre al “perdurare dell’anomalia storica nella concentrazione per Ferro, Manganese e Nichel”, precisando che “ la causa della contaminazione rilevata nelle acque sotterranee va ricondotta con ogni probabilità alla mancanza di presidi ambientali nell’area di discarica ex art. 12 di titolarità del Comune di Catania … ed è pertanto in capo a tale soggetto che incombono gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ”.

Con nota prot. n. 49357 del 25 novembre 2019, il Dipartimento regionale Acque e Rifiuti ha invitato la Città di Metropolitana di Catania a procedere “all’identificazione del responsabile dell’evento di superamento ai sensi dell’art. 244, comma 2° del D.lgs. 152/2006” anche al fine della convocazione di un tavolo tecnico.

Nelle more, con nota del 4 febbraio 2020, Sicula Trasporti ha presentato una nuova comunicazione ai sensi dell’art 245, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006 riferita ai bacini di discarica autorizzati con D.R.S. n. 209/2009, D.R.S. n. 76/2010 e D.R.S. 10/2010, con la quale ha riferito il superamento delle CSC di Ferro, Nichel e Manganese;
anche in tale nota la società ha sostenuto di non essere responsabile della potenziale contaminazione rilevata nei bacini sopra citati e ha rappresentato che “ stante l’unicità del complesso delle discariche di contrada Grotte San Giorgio, ritiene opportuno, se non necessario, affrontare le tematiche ambientali relative alla contaminazione di cui trattasi unitariamente nel medesimo contesto procedimentale”.

Con nota n. 12497 del 28 febbraio 2020, la Città Metropolitana di Catania dopo aver richiamato in premessa le varie vicende che hanno connotato i numerosi fenomeni di contaminazione dell’area delle discariche (sui quali v. oltre) ha individuato la Sicula Trasporti quale soggetto responsabile della contaminazione sulla base delle seguenti motivazioni:

“(…) La “vecchia” discarica ormai in disuso non è stata mai oggetto di un decreto di chiusura da parte dell’Autorità competente, né, per quanto a conoscenza di questa amministrazione, di una messa in sicurezza di emergenza o permanente, ma comunque è stata gestita dalla Società con la messa in opera delle opere “minime” di captazione del biogas e del percolato, in un sito che è stato recintato e videosorvegliato;

Tale circostanza contraddice in modo palese quanto riportato nelle due note (inviate in data 10/10/2019 e 04/02/2020 dalla Società Sicula Trasporti, introitate al protocollo generale di questo Ente, rispettivamente al n. 57153 del 10/10/2019 e n. 7030 del 04/02/2020 in merito alla c.d. “area di discarica ex art. 12”) sulla presunta titolarità del Comune di Catania. La gestione continua ad essere della Sicula Trasporti, che ha deciso e continua a decidere sulle relative modalità, circostanza da cui deriva che una eventuale responsabilità per errate scelte gestionali ricada sulla Sicula Trasporti S.r.l., né alcun contributo si rinviene nel rimando alla sentenza TAR Catania n. 02435/2012, sentenza non conosciuta né mai notificata allo scrivente Servizio.

A conferma della unicità del Gestore la nota del 04/02/2020 ribadisce l’unicità del sito in cui ricadono tutte le vasche, condizione che non può che comportare un’unicità gestionale, esercitata dal Gestore che non può che essere la Sicula Trasporti S.r.l.

(…) Dalla ricostruzione effettuata emerge in modo chiaro che l’attuale Gestore IPPC ha gestito in modo continuativo il suddetto sito dalla sua realizzazione ad oggi, per cui ne è responsabile, in quanto avrebbe dovuto adottare tutte le cautele per evitare il possibile inquinamento delle matrici ambientali;
pertanto un superamento dei valori di CSC, correlato agli impianti a vario titolo presenti nel sito, rientra nella responsabilità del Gestore.

Per quanto attiene, invece, alle considerazioni fatte dal suddetto Gestore con note del 10/10/2019 e del 04/02/2020, introitate al protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai numeri. 57153 del 10/10/2019 e 7030 del 04/02/2020, si ritiene che siano esclusivamente da ricondurre a rapporti contrattuali tra il Gestore e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti. Il Gestore potrà rivalersi su tali soggetti se tale diritto gli dovesse essere riconosciuto nelle sedi competenti.

Per quanto riguarda, pertanto, il riscontro alla nota prot. 49357 del 25/11/2019 si ritiene di aver esaurito l’indagine richiesta, la cui conclusione è che la responsabilità dei superamenti sono da imputarsi direttamente al Gestore, fermo restando che esistono vari livelli di coinvolgimento, già noti all’Autorità regionale competente, per cui lo stesso può far valere eventuali obblighi contrattuali nei confronti di terzi”.

Nella stessa nota la Città metropolitana ha “invitato” il gestore all’adozione delle necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza del sito ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. 152/2006.

Infine, anche il Dipartimento regionale Acque e Rifiuti con nota n. 10197 del 10 marzo 2020 ha richiesto al gestore di attivare con le urgenze del caso le misure di prevenzione e messa in insicurezza del sito.

Con il ricorso in esame, la società - dopo ampia premessa in ordine alla gestione della cd vecchia discarica ex art. 12 (di proprietà privata ma gestita “per conto e nell’interesse del Comune di Catania”) e ai fenomeni di contaminazione ambientale registrati a partire dal 2009 - ha impugnato i provvedimenti sopra citati e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 41 e 97 Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 242,244,245 del D.lgs. 152/2006. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria, difetto di motivazione. Violazione dei principi di correttezza e buona fede dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di legalità e certezza del diritto. Violazione del giudicato.

Parte ricorrente afferma che:

- la gestione della discarica comunale è stata condotta sulla base delle direttive e indicazioni tecniche impartite dal Comune di Catania, a mezzo della Direzione del Servizio di N.U. e, pertanto, nessuna scelta gestionale è addebitabile alla ricorrente. A ciò si aggiunga che mai nessun rilievo o contestazione sono stati mossi dall’amministrazione comunale nei confronti della Sicula Trasporti in ordine alle modalità costruttive della discarica ed allo svolgimento del servizio, essendo stati adottati tutti gli accorgimenti esigibili alla luce del quadro normativo, regolamentare e tecnico vigente all’epoca dei fatti. Analogamente, alcuna responsabilità gestionale ai fini di cui al titolo V della parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 può essere imputata alla società per il periodo successivo all’esaurimento del bacino della discarica comunale dato che essa ha ripetutamente chiesto al Comune di Catania (anche in sede giudiziaria) di provvedere ad attivare ogni adempimento connesso alla gestione postuma del bacino comunale, che anche la sentenza TAR Catania n. 2435/2012 ha posto a carico dell’ente locale.

Parte ricorrente sostiene, quindi, che applicando il canone del “più probabile che non”, la responsabilità dell’inquinamento, anche solo potenziale, era ed è da individuare in capo al Comune di Catania che ha ordinato, nell’esercizio delle proprie funzioni e nel pubblico interesse, la realizzazione di una discarica senza impermeabilizzazione del fondo e delle pareti sui terreni di proprietà della Sicula Trasporti.

2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 242, 244 e 245 del D.lgs. 152/2006 in ordine all’illegittimità dell’ordine di adozione degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino ambientale alla società soggetto non responsabile della contaminazione.

3) Violazione di legge (artt. 244 e 245 del D.lgs. 152/2006, artt. 1 e 21 octies della legge n. 241/1990, art. 97 Cost.) e difetto di istruttoria in relazione alla circostanza che la Città Metropolitana di Catania, sarebbe pervenuta dall’affermazione della responsabilità della ricorrente, senza aver previamente sentito il Comune di Catania e fondando le proprie conclusioni esclusivamente su un mero esame burocratico-cartolare che certamente non può ritenersi né adeguato, e senza alcun coinvolgimento del destinatario del provvedimento.

4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione in relazione all’assenza di alcuna indagine di natura tecnica per l’individuazione delle fonti di contaminazione.

5) Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta in relazione all’esistenza di elementi fattuali noti all’Amministrazione che attestano invece la responsabilità del Comune di Catania e alla stessa ammissione contenuta nel provvedimento impugnato circa la sussistenza di “ vari livelli di coinvolgimento ”.

6) Violazione dell’art. 240, comma1° del D.lgs. 152/2006. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, ingiustizia, irragionevolezza e contraddittorietà manifesta.

Parte ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per l’ingiunzione dell’adozione delle “misure di prevenzione” e di “messa in sicurezza”, come definite dall’art. 240 TUA lett. m) e t);
ritiene, inoltre, che le misure di prevenzione già adottate dalla società ed elencate a pag. 35 del ricorso siano le uniche “ in grado di evitare l’infiltrazione di acque meteorologiche nelle discariche, impedendo così la dispersione di eventuali contaminanti nel suolo e nelle falde sotterranee e che, alla luce di quanto già fatto, non è materialmente possibile porre in essere ulteriori misure di prevenzione ”. Contesta, infine, la genericità del provvedimento dal quale non è possibile desumere, quali ulteriori misure dovrebbero essere adottate e, men che meno, la loro localizzazione, considerata l’estensione del comprensorio di discariche gestito dalla ricorrente.

7) Eccesso di potere per sviamento avuto riguardo alla circostanza che l’imposizione di misure ripristinatorie in capo alla Sicula Trasporti avrebbe l’effetto di tenere indenne il Comune di Catania rispetto all’adozione delle misure richieste dalla disciplina sulla bonifica dei siti contaminati, in spregio alle previsioni di cui agli artt. 250 e 253 TUA.

Il Comune di Catania si è costituito in giudizio e dopo aver richiamato alcune vicende intercorse tra le parti che in parte coincidono con la rappresentazione in punto di fatto operata dalla ricorrente si è limitata a sostenere che “ la titolarità della gestione è della ricorrente che ha gestito e gestisce la discarica. Gli ultimi fatti di cronaca giudiziaria che riguardano proprio la gestione della discarica ed i provvedimenti restrittivi adottati dalla Magistratura testimoniano proprio le scelte illecite della società ricorrente. La contaminazione rilevata è stata provocata esclusivamente dalle scelte della ricorrente, la quale ha smaltito in discarica materiali pericolosi e ciò, ovviamente, lo ha fatto in assoluta autonomia di scelte aziendali e personali, per cui risulta assolutamente falso che essa abbia gestito la discarica sotto la direzione e controllo del concludente Comune (…)”.

La Citta Metropolitana di Catania si è costituita in giudizio e ha rappresentato, tra l’altro, che “ vi è un’attività istruttoria in corso” e che:

-è stata comunque avviata assieme ad

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