TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-12-18, n. 202303775

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-12-18, n. 202303775
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303775
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 03775/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01460/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2023, proposto da P E e dall’avv. T V, da quest’ultimo rappresentati e difesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

del decreto n. 56/2019 della Corte di Appello di Caltanissetta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto che venga disposta l’esecuzione del decreto sopra meglio specificato, divenuto definitivo, con il quale il Ministero intimato è stato condannato (ai sensi della L. n. 89/2001 ed a titolo di equa riparazione per il danno subito per l'irragionevole durata di un processo), per quanto qui rileva, a pagare la somma di euro 2.400,00, oltre interessi legali alla sig.ra Pace ed euro 350,00 all’avv. Toscano a titolo di spese processuali (oltre IVA CPA e rimborso spese forfettarie), quale difensore distrattario nel relativo giudizio.

Ha quindi instaurato il presente procedimento affinché venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione al decreto de quo e, in caso di ulteriore inadempienza, nominato un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Ha, altresì, chiesto di condannare il Ministero intimato al pagamento interessi e rivalutazione monetaria.

2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.

3. Alla camera di consiglio fissata per la sua trattazione il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto con le seguenti precisazioni.

2. Osserva il Collegio che il titolo indicato in epigrafe, divenuto definitivo, risulta tuttora non eseguito dal suddetto Ministero, né quest’ultimo ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.

È opportuno precisare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3, L. n. 89/2001, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (v. Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9348;
id., 6 maggio 2010, n. 2653;
T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 10 ottobre 2011, n. 1770).

In particolare il decreto in epigrafe, emesso dalla Corte di Appello di Caltanissetta, per la cui esecuzione è causa, risulta non essere stato opposto nei termini di legge, come da attestazione della Cancelleria della medesima Corte di Appello, depositata in atti.

Risulta trasmessa al Ministero in epigrafe la dichiarazione prevista dall’art. 5- sexies , L. n. 89/2001.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato fondato ed accolto quanto all’obbligo del pagamento delle somme dovute in base al titolo di cui sopra;
per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Ministero in questione di conformarsi al medesimo decreto, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione della presente sentenza.

La domanda di riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 112, co. 3, c.p.a, va invece rigettata con riguardo alla sig.ra Pace, atteso che la pronuncia in epigrafe ha già condannato l’amministrazione resistente al pagamento degli interessi legali dalla domanda al soddisfo (TAR Sicilia, sez. II, 28 febbraio 2022, n. 687).

Limitatamente alla posizione dell’avv. Toscano vanno invece riconosciuti gli interessi legali dal giorno della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio;
non va invece riconosciuta la rivalutazione monetaria, tenuto conto della natura di debito di valuta delle somme portate ad esecuzione e della mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, del maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta un dirigente del Ministero in epigrafe, rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5- sexies , comma 8, della legge n. 89/2001, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, affinché provveda in via sostitutiva e su istanza di parte ricorrente a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60).

4. Conclusivamente, il Collegio:

- accoglie il ricorso, con le precisazioni di cui sopra;

- dispone l’intervento sostitutivo nei termini sopra meglio specificati;

- condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, come da dispositivo. Esse vengono distratte in favore del procuratore, dichiaratosi anticipatario.

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