TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202201959

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202201959
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201959
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 01959/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01039/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2018, proposto da
MA IA, NO IA, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Greggio, Vladimiro Pegoraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Greggio in Padova, P.Le Stazione n. 6;



contro

Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Padova - A.T.E.R., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- del decreto di esproprio rep. 82 del 21.6.2018, con i relativi allegati, a firma del Capo Settore del Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura del Comune di Padova, notificato al Sig. IA MA in data 2.7.2018, avente ad oggetto l'esproprio dell'area censita al N.C.T. del Comune di Padova, foglio 12, mappale 516 per la superficie di mq. 1250;

- della nota Prot. 241023 del 25.6.2018 a firma del Capo Settore del Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura del Comune di Padova avente ad oggetto la notifica del decreto di esproprio e l'avviso di immissione in possesso al Sig. IA MA;

- del decreto di esproprio rep. 80 del 22.5.2018, con i relativi allegati, a firma del Capo Settore del Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura del Comune di Padova, notificato al Sig. IA NO in data 2.7.2018, avente ad oggetto l'esproprio dell'area censita al N.C.T. del Comune di Padova, foglio 12, mappale 182 per la superficie di mq. 5474;

- della nota Prot. 236163 del 21.6.2018 a firma del Capo Settore del Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura del Comune di Padova avente ad oggetto la notifica del decreto di esproprio e l'avviso di immissione in possesso al Sig. IA NO;

- della Delibera di Consiglio comunale n. 67 del 23.7.2018 del Comune di Padova avente ad oggetto “Piano di Zona relativo al nucleo P.E.E.P. 6 “Via del Commissario”. Proroga di validità del piano per ulteriori due anni”, pubblicata all'Albo Pretorio dal 27.7.2018 al 10.8.2018;

- della nota prot. gen. 179674 dell'11.5.2018 del Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura del Comune di Padova;

- di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Padova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I Sig.ri IA MA e IA NO con il presente gravame avversano i provvedimenti espropriativi delle aree di proprietà adottati dal Comune di Padova, unitamente alla comunicazione di immissione in possesso, e la successiva Delibera consiliare n. 67 del 23.7.2018 avente ad oggetto la proroga biennale dell’efficacia del P.E.E.P. nucleo 6 “Via del Commissario”, nonché tutti gli atti pregressi e presupposti, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito il Comune di Padova, replicando alle avverse censure e chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile o infondato.

All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.

Giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa - giustizia (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9; Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2018, n. 6420; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 1 luglio 2020, n. 2795), il G.A. può derogare alla naturale rigidità dell’ordine di esame delle questioni, ove ritenga preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata “ragione più liquida”, e purché sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza.

Nel caso di specie, ragioni di economia processuale induco il Collegio a prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari di rito sollevate dal Comune, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con il primo motivo di gravame, i ricorrenti lamentano la mancanza di una valida dichiarazione di pubblica utilità al momento dell'emanazione dei decreti di esproprio (2018), sul rilievo che il termine di efficacia del piano di zona relativo al P.E.E.P. n. 6 Via Del Commissario, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, sarebbe scaduto il 26.07.2010, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione con delibera di Giunta comunale n. 56 del 9.2.2020, punto 5, che, introducendo un autovincolo, avrebbe inteso derogare alla durata legale del piano fissata in 18 anni, limitandola a 10 anni.

L’assunto non merita condivisione.

Il punto 5 del dispositivo della deliberazione di C.C. n. 56 del 09/02/2000, che ha adottato il piano di zona relativo al P.E.E.P. n. 6 Via Del Commissario, stabilisce testualmente di “prendere atto che in base alla legislazione vigente il nuovo Piano avrà efficacia per dieci anni dalla data della sua approvazione, salvo successive proroghe”.

La relatio effettuata dalla delibera consiliare alla legislazione vigente (“ in base

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