TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-05-09, n. 202200184
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Pubblicato il 09/05/2022
N. 00184/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2018, proposto da So.G.E.T. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S D R, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Tirino, 8;
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P D M, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Pescara, piazza Italia, 1;
per l'annullamento
della nota del 17 gennaio 2018, seguita dal sollecito del 16 febbraio 2018, di richiesta di riconsegna dei carichi tributari, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,
per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2022 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori S D R e P D M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Soget spa era la cessionaria del ramo di azienda del concessionario della riscossione dei tributi locali del Comune di Pescara, ex art.3, comma 24 del D.L. n.203 del 2005 (conv. in Legge n.248 del 2005), con proroghe dell’incarico ottenute sino al 30 giugno 2017.
Dal 1° luglio 2017, in base al D.L. n.193 del 2016 (conv. in Legge n.225 del 2016), era previsto che le Amministrazioni svolgessero le predette funzioni in proprio o le affidassero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o ancora a un concessionario individuato previa procedura ad evidenza pubblica.
Il Comune quindi, con nota del 17 gennaio 2018, seguita dal sollecito del 16 febbraio 2018, richiedeva a Soget spa la riconsegna dei carichi tributari per sopravvenuto difetto di legittimazione ad agire in nome e per conto del Soggetto pubblico.
Sorgendo questione sulla gestione dei residui dei carichi pregressi, la Società impugnava le predette note, censurandole per violazione dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, degli artt.48, 97, 107 del D.Lgs. n.267 del 2000, dell’art.1, commi 684, 686 della Legge n.190 del 2014, degli artt.24, 97 Cost., per incompetenza nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
La ricorrente in particolare ha fatto presente che trattavasi di carichi residui non riscossi per oltre €60 milioni e che la richiesta di restituzione era motivata solo con generico riferimento a non meglio precisati approfondimenti normativi e a precedente riunione;che competente alla decisione non era il Dirigente del Settore Tributi, ma la Giunta comunale, che vi erano anche carichi extratributari e che in ogni caso era mancato anche l’intervento del Segretario comunale;che in ogni caso il rapporto di concessione rimaneva in essere in capo alla ricorrente, da ritenersi anche agente della riscossione, per i carichi già affidati, ma non ancora riscossi.
L’interessata, segnalato comunque che il rapporto concessorio era ancora in corso, richiedeva in ultimo la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente per la perdita subita e il mancato guadagno.
Il Comune di Pescara si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Con successiva memoria il Soggetto pubblico segnalava tra l’altro che il regime transitorio della riscossione si concludeva il 30 giugno 2017, ai sensi dell’art.2, comma 1 del D.L. n.193 del 2016 (conv. in Legge n.225 del 2016);che a far data dal successivo 1° luglio 2017 era all’uopo prevista l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo l’art.1, comma 3 del D.L. n.193 del 2016 (conv. in Legge n.225 del 2016);che con delibera c.c. n.138 del 3 ottobre 2017 l’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, oltre che patrimoniali, era affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a decorrere dal 16 ottobre 2017, ex art.2, comma 2 del D.L. n.193 del 2016 (conv. in Legge n.225 del 2016).
L’Amministrazione deduceva poi in rito l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nonché per difetto di legittimazione e interesse, in ragione dell’omessa impugnativa della nota dirigenziale del 15 marzo 2018, secondo cui i residui di gestione delle posizioni tributarie dovevano essere trasmessi da Soget spa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’improcedibilità comunque per sopravvenuta carenza di interesse, essendo poi intervenuta la predetta nota del 15 marzo 2018;nel merito il Comune sosteneva in ogni caso l’infondatezza delle impugnative.
Con altra memoria la ricorrente ribatteva alle eccezioni di rito e ribadiva i propri assunti nel merito.
Con ulteriore memoria l’Amministrazione richiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale sull’art.1, comma 815 della Legge n.160 del 2019, intervenuto in funzione di interpretazione autentica dell’art.1, commi 684, 686 della Legge n.190 del 2014 - con l’effetto di estendere l’attività dei concessionari della riscossione oltre il 30 giugno 2017, equiparando gli stessi a tal fine agli agenti della riscossione -, per contrasto con gli artt.3, 24, 81, 97, 103, 111 Cost..
Con altri scritti la Società riaffermava le proprie tesi difensive.
Seguivano le repliche delle parti costituite;la ricorrente in particolare segnalava che la sentenza della Corte Costituzionale n.66 del 2022 nel frattempo intervenuta proprio su detta questione, non si applicava al caso di specie, non legittimando dunque la richiesta di restituzione dei ruoli, avendo inciso solo sulla disciplina relativa alle comunicazioni di inesigibilità di cui all’art.1, comma 684 della Legge n.190 del 2014.
Nell’udienza dell’8 aprile 2022, nel corso della quale il legale della ricorrente rinunciava alla pretesa risarcitoria, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio esamina in primo luogo le eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione resistente, infondate e quindi da respingere.
Occorre invero rilevare al riguardo che trattasi di controversia in tema di concessione di pubblico servizio, in particolare sull’estensione della sua durata temporale, rientrante dunque a pieno titolo nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ex art.133, comma 1c c.p.a. (cfr., tra le altre, TAR Campania, III, n.4622 del 2016);difettano inoltre i vizi di inammissibilità e improcedibilità del gravame per l’omessa impugnativa della nota dirigenziale del 15 marzo 2018, secondo cui i residui di gestione delle posizioni tributarie dovevano essere trasmessi da Soget spa all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, giacchè l’efficacia della nota medesima veniva sospesa dalla stessa Amministrazione, privandola così allo stato di lesività (cfr. doc.4 atti Amministrazione depositati l’11 febbraio 2019).
Nel merito il ricorso appare destituito di fondamento e dunque da respingere, per le ragioni di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare, quanto al profilo della competenza, che la convenzione del 16 dicembre 2005, accedente alla concessione del servizio di riscossione, quale atto gestionale, ex art.107 del D.Lgs. n.267 del 2000, veniva sottoscritta, per il Comune, dal Dirigente pro tempore del Settore Tributi (cfr. doc.24 atti Amministrazione depositati l’11 febbraio 2019);che dunque ben poteva il Dirigente, con le note impugnate, richiedere indietro i carichi tributari, con riferimento al rapporto concessorio scaturito dalla predetta convenzione e ormai da intendersi esaurito ex lege (si vedrà di seguito nel merito in che termini).
Occorre inoltre rilevare, in punto di motivazione, che gli elementi di fatto e normativi da cui prefigurare la decisione assunta dal Comune di richiedere la restituzione dei carichi pendenti erano contenuti già nel verbale della riunione del 14 novembre 2017, ai quali partecipavano anche i rappresentanti di Soget spa (cfr. all.5 al ricorso), puntualmente richiamata nella nota del 17 gennaio 2018 impugnata (cfr. all.2 al ricorso).
Sul merito della questione, ovvero se al termine del regime transitorio fissato al 30 giugno 2017 dovesse intendersi esaurito il rapporto concessorio anche per i carichi tributari in precedenza affidati, ma non ancora riscossi, o meno, va premesso, come segnalato dall’Amministrazione, che il regime transitorio della riscossione si concludeva il 30 giugno 2017, ai sensi dell’art.2, comma 1 del D.L. n.193 del 2016 (conv. in Legge n.225 del 2016), che a far data dal successivo 1° luglio 2017 era all’uopo prevista l’istituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo l’art.1, comma 3 del D.L. n.193 del 2016 (conv. in Legge n.225 del 2016) e che con delibera c.c. n.138 del 3 ottobre 2017 l’attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, oltre che patrimoniali, era affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a decorrere dal 16 ottobre 2017, ex art.2, comma 2 del D.L. n.193 del 2016 (conv. in Legge n.225 del 2016).
Orbene veniva quindi introdotto l’art.1, comma 815 della Legge n.160 del 2019, che, in sede di interpretazione autentica, estendeva l’applicazione delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse, anche ai concessionari della riscossione, quali Soget spa, per le relative attività svolte per conto degli Enti locali.
Tra queste norme va quindi annoverata quella di cui all’art.1, comma 686 della Legge n.190 del 2014, secondo cui l’agente della riscossione resta legittimato a effettuare la riscossione delle somme non pagate fino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità di cui al precedente comma 684, ovvero entro il 31 dicembre 2026 e oltre.
Ne consegue che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt.1, comma 815 della Legge n.160 del 2019 e 1 commi 686, 684 della Legge n.190 del 2014, i concessionari della riscossione, equiparati agli agenti della riscossione, potevano continuare a riscuotere le somme non pagate, anche oltre il termine del regime transitorio del 30 giugno 2017.
Interveniva inoltre la pronuncia della Corte Costituzionale n.66 del 2022, con la quale veniva, tra l’altro, dichiarata l’illegittimità dell’art.1, comma 684 della Legge n.190 del 2014, nella parte in cui, per effetto dell’art.1, comma 815 della Legge n.160 del 2019, la norma ivi contenuta, riferita agli agenti della riscossione, risultava applicabile, fin dalla data di entrata in vigore, anche alle attività svolte dai concessionari come Soget spa (ovvero in regime di concessione per conto degli Enti locali, il cui ramo d’azienda era stato trasferito ai sensi dell’art.3, comma 24 del D.L. n.203 del 2005, conv. in Legge n.248 del 2005).
Tanto precisato, non persuade sul tema l’assunto della parte ricorrente, secondo cui la sentenza della Consulta non avrebbe rilievo, occupandosi solo del comma 684 dell’art.1 della Legge n.190 del 2014 sulle comunicazioni di inesigibilità, in combinazione con la norma di interpretazione autentica di cui all’art.1, comma 815 della Legge n.160 del 2019, e non anche del successivo comma 686, giacchè il comma 686, per fissare l’arco temporale successivo al termine del regime transitorio del 30 giugno 2017, per l’attività dei concessionari come Soget spa, equiparati, in ragione della norma di interpretazione autentica, agli agenti della riscossione, faceva rimando proprio al comma 684, non più vigente.
Ne consegue che le note del 17 gennaio 2018 e del 16 febbraio 2018 impugnate si sottraggono alle censure dedotte.
Alla luce poi della dichiarazione di rinuncia alla pretesa risarcitoria formulata in udienza dal legale della parte ricorrente, il relativo giudizio va dichiarato estinto, ex artt.84, 35, comma 2c c.p.a..
In considerazione dei fatti di causa, sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.