TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-05-27, n. 202401196

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-05-27, n. 202401196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401196
Data del deposito : 27 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2024

N. 01196/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00519/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 519 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno --OMISSIS- e-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

in via principale,

per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine all’istanza presentata da parte ricorrente e, per l’effetto, per la condanna della P.a. a disporre l’immediato ingresso della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al D.Lgs. n. 142/2015;

in via subordinata,

previa sospensione, per la declaratoria di nullità o per l’annullamento, del provvedimento di diniego di accesso alle misure di accoglienza, di cui alla nota della-OMISSIS-, Prot. n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto connesso, consequenziale o successivo, con ogni conseguente e necessaria statuizione di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente, lamentando di essere priva dei mezzi di sussistenza, ha formulato istanza di inserimento in un centro S.A.I. o, in subordine, in un centro di accoglienza straordinaria, in attesa di poter formalizzare la domanda di asilo o protezione internazionale, rispetto alla quale l’Amministrazione ha fissato un appuntamento per il giorno 12 dicembre 2024.

A seguito di diffida datata 26 febbraio 2024, da parte del difensore della ricorrente, la-OMISSIS- con nota del 28 febbraio 2024 ha comunicato alla ricorrente che avrebbe proceduto con la dovuta urgenza alla ricognizione dei posti disponibili, per valutare l’inserimento della stessa presso una delle strutture (CAS) ubicate nel territorio di propria competenza, restando in attesa della documentazione a comprova dello status di “soggetto vulnerabile”.

La-OMISSIS- con nota del 7 marzo 2024 ha comunicato alla ricorrente che «l’esigenza rappresentata non consente l’anticipo dell'appuntamento» e che «ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. a) D.Lgs. n. 142/2015 il cittadino straniero acquista la qualifica di richiedente protezione a partire dal momento in cui manifesta la volontà di accedere alla tutela e non solamente in seguito alla formalizzazione/registrazione della domanda» , rammentando altresì che «l’accoglienza è affidata alle Prefetture che l’assicurano nei limiti dei posti disponibili».

La ricorrente con ricorso depositato in data 26 aprile 2024, lamentando la natura soprassessoria degli atti che precedono e, quindi, il silenzio inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza dalla stessa presentata per l’inserimento in un centro di accoglienza, ha chiesto, in via principale, che sia dichiarata l’illegittimità della condotta omissiva della-OMISSIS- e del Ministero dell’Interno, ordinando alle predette Amministrazioni di disporre l’immediato ingresso della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015 o, in via gradata, di valutare l’istanza presentata a tal fine.

In via subordinata, nell’ipotesi in cui gli atti oggetto di contestazione fossero qualificati come diniego dell’istanza, la ricorrente ha chiesto che ne sia dichiarata la nullità o l’illegittimità, in quanto adottati in violazione degli artt. 1, comma 2, e 14, d.lgs. n. 142/2015, nonché dell’art. 17, Dir. 2013/33/UE. e degli artt. 6 e 26, d.lgs. n. 25 del 2008.

L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.

All’esito dell’udienza del 22 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

DIRITTO

Non è controverso che la ricorrente, per mezzo del proprio difensore, ha chiesto l’attivazione di misure di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142/2015, dando conto dell’intenzione di presentare formalmente la domanda di asilo o protezione internazionale, per la quale l’Amministrazione ha fissato l’appuntamento solo in data 12 dicembre 2024.

Rispetto all’istanza di attivazione delle misure di accoglienza non può dubitarsi si sia formato il silenzio dell’Amministrazione, in violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, l. n. 241/1990 e 14, d.lgs. n. 142/2015.

Come recentemente ribadito da questo Tribunale (T.A.R. Veneto, sez. III, 15 maggio 2024, n. 1044), il termine di trenta giorni cui al citato art. 2, comma 2, dev’essere applicato al silenzio-inadempimento sulle domande di accesso alle misure di accoglienza, in mancanza di un diverso termine previsto dalla legge o dall’Amministrazione ai sensi dello stesso art. 2, comma 3 .

Ebbene, nel caso di specie, tale termine è pacificamente decorso, senza che l’Amministrazione si sia attivata. Difatti gli atti censurati con il ricorso in esame hanno evidentemente natura soprassessoria, con ciò intendendosi «quell’atto che solo apparentemente configura una spendita di potere, ma che sostanzialmente elude l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell'istanza del privato o sospendono l’iter procedimentale in casi non previsti dalla legge» (Cons. Stato, sez. V, 3 novembre 2023, n. 9498).

In particolare tanto la Prefettura, quanto la Questura, si sono espresse in modo interlocutorio, senza procedere all’esame dell’istanza presentata dalla ricorrente, individuando solo un’adeguata soluzione provvisoria per quest’ultima. Invece la mancanza di posti disponibili nelle strutture deputate all’accoglienza non può giustificare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a carico dell’Amministrazione, posto che, ai sensi dell’art. 11, comma 2 bis, d.lgs. n. 142/2015, così come modificato dal d.l. n. 20/2023, nelle more dell’individuazione di disponibilità di posti nei centri governativi devono comunque essere individuate dal Prefetto soluzioni idonee per garantire l’accesso ad una struttura di accoglienza provvisoria.

Per le ragioni esposte, assorbito ogni altro motivo, il ricorso dev’essere accolto in parte e, per l’effetto, si deve ordinare all’Amministrazione di provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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