Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-03, n. 202309498

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-03, n. 202309498
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309498
Data del deposito : 3 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2023

N. 09498/2023REG.PROV.COLL.

N. 09627/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9627 del 2019, proposto da
Ipas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A P e U F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A P in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Comune di Firenze, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D P, G R e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana-Firenze (Sezione Terza) n. 00512/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2023 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Franceschetti U. e Canuti C.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’appellante chiede la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana, sezione terza, n. 512 del 5 aprile 2019 che ha respinto il ricorso avverso gli atti con cui il comune di Firenze, da un lato, indicava un tempo di istruttoria non preventivabile per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari e, dall’altro lato, diffidava l’istante dall’installazione degli impianti medesimi in assenza di un’espressa approvazione del piano pubblicitario.

1.1 Deduce in fatto la società appellante che:

i) il Comune di Firenze ha stipulato con Firenze Mobilità S.p.A. un contratto di project financing avente ad oggetto la realizzazione, manutenzione e gestione di una serie di opere pubbliche connesse con le esigenze della mobilità cittadina. Il contratto prevedeva anche la gestione della pubblicità commerciale all’interno di alcune aree oggetto della concessione, in particolare di tutti gli impianti pubblicitari di cui agli elaborati “P” e “P1” allegati al contratto;

ii) in data 1.6.2005 Ser.Com. S.p.A. ha acquistato da S.C.A.F. S.p.A., cui è subentrata successivamente Firenze Parcheggi S.p.A., la gestione degli impianti pubblicitari;

iii) Ser.Com. S.p.A. ha, quindi, chiesto al competente ufficio il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari che il Comune di Firenze si era impegnato a concedere con il contratto di project financing e con i successivi tre verbali di ricognizione;

iv) a fronte della suddetta richiesta e dei successivi solleciti con cui la società istante chiedeva la definizione del procedimento entro i termini previsti dal relativo regolamento, l’amministrazione adottava una serie di atti soprassessori e di diffide (comunicazione del 14.12.2005 prot.27072, comunicazione del 4.1.2006 prot.238, comunicazione del 12.1.2006 prot. 757, comunicazione del 5.1.2006 prot.350) con cui rinviava sine die la conclusione del procedimento.

1.2 I sopra indicati atti venivano impugnati ricorso al TAR Toscana da Ser.Com. S.p.a che ne chiedeva l’annullamento, unitamente al risarcimento dei danni.

1.3 Dopo la presentazione del ricorso, in data 18.4.2006 il comune autorizzava 11 impianti pubblicitari e, successivamente nei mesi di giugno e luglio 2006, rilasciava ulteriori 9 autorizzazioni per un totale di 47 impianti.

1.4 Il giudizio veniva interrotto per il fallimento della ricorrente e veniva in seguito riassunto dal Fallimento Ser.Com in persona del curatore pro tempore. Nel giudizio interveniva Ipas S.p.a. in qualità di cessionaria del ramo di azienda comprensivo del diritto controverso oggetto della causa promossa dalla società fallita nei confronti del Comune di Firenze.

1.5 Il TAR adito, previa estromissione dal giudizio della curatela, respingeva il ricorso per la mancata formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione.

2. Con l’appello in epigrafe Ipas S.p.a. chiede la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi

I) Erroneità della sentenza di primo grado per aver qualificato come comunicazioni interlocutorie prive di valore provvedimentale gli atti impugnati;

II) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione presentata dall’originaria ricorrente;

III) Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la richiesta risarcitoria formulata dalla Ser.Com S.p.A. nel ricorso introduttivo e riproposta dalla Ipas S.p.A. con memoria notificata al Comune di Firenze.

3. Si è costituito il comune di Firenze, chiedendo la reiezione del gravame in quanto inammissibile e, comunque, infondato nel merito.

3.1 Con memoria del 22 settembre 2023 il Comune di Firenze ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell’appellante, oltre che l’infondatezza nel merito. L’ente ha, inoltre, depositato la delibera di Giunta comunale n. 387/2011 di annullamento in autotutela di tutte le deliberazioni di Giunta di presa d’atto dei verbali di ricognizione dell’originario contratto di project financing .

3.2 Con memoria del 22 settembre 2023 l’appellante ha eccepito l’inammissibilità del documento da ultimo prodotto da controparte per violazione del divieto di nova in appello.

3.3 In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie di replica. Con memoria di replica del 3 ottobre 2023 parte appellante ha eccepito, altresì, l’inammissibilità delle eccezioni proposte dal Comune di Firenze con memoria conclusionale del 22 settembre 2023, nonché l’infondatezza delle relative difese, concludendo per l’accoglimento dell’appello.

4. All’udienza di smaltimento del 24 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato, circostanza che consente di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune appellato.

5.1 Deve, invece, essere dichiarata l’inammissibilità ai sensi dell’art. 104 c.p.a. del documento depositato dall’amministrazione appellata in data 12 settembre 2023 (delibera di Giunta comunale n. 387/2011) perché prodotto per la prima volta in appello e perché non indispensabile ai fini della decisione.

6. Premesso quanto sopra, con il primo motivo l’appellante lamenta che erroneamente il giudice di primo grado ha derubricato gli atti impugnati a mere comunicazioni interlocutorie, prive di valore provvedimentale. Per contro, gli atti in questione avrebbero natura soprassessoria poiché con essi il Comune di Firenze ha rinviato, in modo del tutto illegittimo e sine die , la conclusione del procedimento autorizzatorio, nell’ambito del quale non era mai stata messa in discussione la legittimazione della società istante.

6.1 Il motivo è infondato.

6.2 Come ricordato dall’appellante è soprassessorio quell’atto che solo apparentemente configura una spendita di potere, ma che sostanzialmente elude l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell’istanza del privato o sospendono l’iter procedimentale in casi non previsti dalla legge.

6.3 L’esame del contenuto degli atti impugnati non consente di ricondurli al genus dell’atto soprassessorio poiché con essi il Comune, lungi dal rinviare sine die la conclusione del procedimento, da un lato, ha dato impulso all’istruttoria, chiedendo alla società le integrazioni documentali necessarie per il rilascio dell’autorizzazione, e, dall’altro lato, ha risposto alla sollecitazione dell’istante, precisando che l’istruttoria, di natura particolarmente complessa, non era ancora conclusa poiché non erano ancora pervenuti tutti i pareri richiesti.

6.4 Anche l’analisi logica e cronologica degli atti in questione conferma il fisiologico sviluppo dell’iter procedimentale, atteso che:

i) in data 25.7.2005 Ser.com S.p.a. presentava istanza per ottenere l’approvazione di un progetto particolareggiato ex art. 16 del P.G.I.P. e la conseguente autorizzazione a installare impianti pubblicitari di cui all’allegato B del verbale di ricognizione del 10.03.2005 pari a mq 2.248 anziché 2798,10;

ii) con nota 17064 del 8 agosto 2005 la Direzione Sviluppo Economico comunicava l’avvio del procedimento e, ai sensi dell’art 10 bis l. 241/1990, lo stralcio dalla richiesta di autorizzazione dell’installazione di 600 aste portabandiera, poiché l’allegato B sopra citato prevedeva che questa particolare tipologia potesse essere autorizzata solo una volta rimossi i gonfaloni nella c.d. zona 1b. La medesima nota precisava che “ per gli altri impianti pubblicitari l'ufficio scrivente procederà all'espletamento di regolare istruttoria secondo le disposizioni contenute nel PGIP citato e ne darà adeguata comunicazione ” e che “ Si ricorda comunque che tutti gli impianti richiesti potranno essere installati solo dopo aver ottenuto secondo le modalità stabilite dal PGIP e ritirato dal titolare le dovute autorizzazioni una volta espletata con esito favorevole la relativa istruttoria

iii) con comunicazione del 29 agosto 2005 Sercom prendeva atto dello stralcio dal procedimento di autorizzazione dell’installazione delle aste portabandiera, chiedendo la prosecuzione dell’iter per la parte rimanente;

iv) con nota prot. 17714 del 19 agosto 2005 la Direzione chiedeva all’istante alcune integrazioni documentali, disponendo contestualmente la sospensione dei termini di conclusione del procedimento. La richiesta veniva riscontrata dalla società che trasmetteva la documentazione integrativa in data 19 settembre 2005;

v) con nota prot. 27072 del 15 dicembre 2005 la Direzione informava la società dello stato dell’istruttoria (precisando di avere chiesto i pareri necessari per l’istruttoria tecnica e che, una volta ottenuti gli stessi, l’istanza sarebbe stata sottoposta all’esame delle commissioni urbanistiche) e, contestualmente, chiedeva un’ulteriore integrazione istruttoria relativamente al titolo di legittimazione alla richiesta di autorizzazione. A fronte di tale richiesta di integrazione documentale, la società si limitava a dichiarare di essere legittimata sulla base di accordi presi con i gestori del Project, senza produrre alcun documento (comunicazione del 23 dicembre 2005);

vi) con nota prot. 755 del 13 gennaio 2006 la Direzione sollecitava Sercom a trasmettere la documentazione richiesta, precisando che “ La dichiarazione di essere legittimata a richiedere l’autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari in virtù di accordi presi con i gestori del P.F. Firenze Mobilità, come affermato nella citata nota, non è esaustiva ”. Nessun documento veniva trasmesso dalla società;

vii) con nota prot. 350 del 9 gennaio 2006 la Direzione, dando riscontro alle note del legale della società, ribadiva la necessità di rispettare la procedura prevista per l’installazione di impianti pubblicitari, precisando che con la delibera di Giunta comunale n. 105 del 08.03.2005 (“ Finanza di progetto "Firenze Mobilità". Terzo verbale di ricognizione. Presa d'atto ”) era stato approvato un piano economico finanziario che prevedeva al suo interno anche un piano pubblicitario, la cui approvazione era comunque demandata ai competenti uffici;

viii) con note prot. 238 del 4 gennaio 2006 e prot 757 del 13 gennaio 2006 l’amministrazione, avendo rilevato l’avvenuta installazione di alcuni impianti pubblicitari ad opera della società in assenza di autorizzazione, diffidava la medesima dalla prosecuzione degli interventi non autorizzati.

6.5 Gli atti adottati dall’amministrazione e sopra richiamati, lungi dall’essere volti al mero rinvio sine die della conclusione del procedimento, risultano, per contro, motivati dalle esigenze di: acquisire dall’istante la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione (prot. 17714 del 19 agosto 2005, prot. 27072 del 15 dicembre 2005 e prot. 755 del 13 gennaio 2006), fornire chiarimenti, a fronte di una specifica sollecitazione di Sercom, sullo stato del procedimento che non si era ancora concluso perché si era in attesa dei pareri tecnici richiesti (prot. 27072 del 15 dicembre 2005), confermare l’ordinaria procedura di autorizzazione di cui la società contestava l’applicazione al caso di specie (prot. 350 del 9 gennaio 2006), inibire la prosecuzione degli interventi di installazione avviati senza l’autorizzazione (note prot. 238 del 4 gennaio 2006 e prot. 757 del 13 gennaio 2006).

6.6 Ciascuno degli atti impugnati assolve, quindi, ad una specifica finalità che ne ha giustificato l’adozione, sicché l’assunto della natura meramente soprassessoria dei medesimi non trova riscontro sul piano documentale.

6.7 Ciò a prescindere dalla circostanza che, come evidenziato dal giudice di primo grado, solo in data 3.02.2006 la ricorrente ha dato riscontro alla richiesta istruttoria del comune, fornendo la prova della propria legittimazione a richiedere l’autorizzazione alla posa degli impianti pubblicitari, con la conseguenza che il lamentato ritardo nella conclusione del procedimento è imputabile, quanto meno sul piano concausale, anche all’inerzia della società.

6.8 Per le ragioni sopra indicate il primo motivo di appello deve essere respinto in quanto infondato.

7. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione. L’assunto del TAR, secondo cui il silenzio assenso non si sarebbe formato perché l’appellante non avrebbe tempestivamente trasmesso l’integrazione documentale richiesta dall’ente, è errato perché la richiesta, avanzata quando l’istruttoria doveva essere già conclusa e solo in riscontro ad un sollecito della ricorrente, aveva la sola finalità di sospendere pretestuosamente i termini procedimentali scanditi serratamente dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari allora vigente. Anche a voler aderire alla tesi del TAR, ai fini della formazione del silenzio assenso è decisiva solo la circostanza che la richiedente fosse in possesso dei requisiti (fra cui la legittimazione) sin dalla data della presentazione della domanda, non assumendo alcun rilievo il momento in cui l’amministrazione asserisce di aver provveduto alla verifica degli stessi.

Inoltre, la statuizione del TAR secondo cui il silenzio assenso è escluso dall’art. 23 del Piano Generale degli Impianti pubblicitari non tiene conto che le istanze della ricorrente trovano la loro fonte in un Piano Particolareggiato della Pubblicità nell’ambito del project financing con l’approvazione del quale il comune aveva esaurito la propria discrezionalità, prevedendo la superficie da cedere, le tipologie di impianti e le regole per l’installazione. L’amministrazione, peraltro, si era impegnata a rilasciare in modo immediato le autorizzazioni necessarie per l’installazione, senza alcun margine di discrezionalità, ai sensi dell’art. 9 del verbale di ricognizione del 10.3.2005.

Erra, infine, il giudice di primo grado nel ritenere che, a seguito del quinto verbale di ricognizione del 18.1.2007, “ le nuove richieste di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari per le superfici concordate dovevano essere conformi al vigente Piano della Pubblicità ”. La tesi è sconfessata dallo stesso comune nella difesa di un ricorso straordinario relativo al medesimo project financing per cui è causa e concluso con parere del Consiglio di Stato sez. I. 8 ottobre 2008, n. 2520/08.

7.1 Il motivo è infondato.

7.2 Quanto all’affermata natura soprassessoria della richiesta di documentazione atta a comprovare la legittimazione dell’istante, il Collegio richiama le considerazioni già espresse in sede di esame del primo motivo di appello.

7.3 In aggiunta a quanto già osservato occorre rilevare, altresì, che lo sviluppo dell’iter procedimentale non appare né illogico né irrazionale poiché l’amministrazione, una volta ricevuta la richiesta e riscontrata ictu oculi una causa ostativa al rilascio dell’autorizzazione per le aste portabandiera, ha provveduto, previa comunicazione ex art 10 bis l. 241, allo stralcio in parte qua dell’istanza e ha proseguito per la parte rimanente l’istruttoria. Quest’ultima ha avuto uno svolgimento scandito dalla richiesta di pareri agli organi tecnici e da due richieste di integrazione documentale, delle quali una soltanto soddisfatta dalla società.

7.4 Al riguardo, si osserva che nessuna disposizione di legge, né in via generale né con specifico riguardo al procedimento di installazione degli impianti pubblicitari di cui al P.G.I.P., vincola la discrezionalità dell’amministrazione nello svolgimento dell’istruttoria, imponendo un ordine di priorità delle richieste.

7.5 Per contro, resta il fatto che, a fronte di una richiesta di integrazione datata 15 dicembre 2005, la società trasmetteva la documentazione solo in data 3 febbraio 2006.

7.6 Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la tardiva presentazione della documentazione richiesta assume sicura rilevanza per l’imputabilità all’originaria ricorrente del ritardo nella conclusione del procedimento, non potendo ravvisarsi nella fattispecie per cui è causa un’ipotesi di silenzio assenso.

7.7 La configurabilità di un provvedimento per silentium non solo non trova riscontro nel dato positivo, ma è espressamente esclusa, come osservato anche dal TAR, dall’art. 23 del Piano Generale degli Impianti pubblicitari che sancisce che “ per tutte le fattispecie di impianti pubblicitari contemplate nel presente Regolamento nonché per le tipologie di altra pubblicità per conto altrui, non trova applicazione l'istituto del silenzio-assenso né della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 7.08.90 n. 241, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale alla collocazione di impianti pubblicitari comporta valutazioni tecniche e discrezionali nell'ambito di limiti di contingente complessivo ”.

7.8 La disposizione sopra richiamata introduce, nella materia relativa alle autorizzazioni per l’installazione degli impianti pubblicitari nel territorio comunale, una regola di segno opposto a quella generale contemplata dall’art. 20 l. 241/1990, in ragione delle valutazioni tecniche e discrezionali che la collocazione di tali strutture comporta.

7.9 Il medesimo art. 23 non contempla alcuna fattispecie che, derogando alla regola generale prevista per il settore in esame, riconduca il rilascio delle autorizzazioni de quibus nell’ambito della disciplina generale di cui all’art. 20 comma 1 l. 241/1990.

7.10 Ne discende che siffatta deroga non può essere introdotta contra legem per accordo tra le parti nell’ambito di una singola convenzione avente ad oggetto un piano particolareggiato di pubblicità. Ammettere siffatta deroga, peraltro, vanificherebbe la finalità di programmazione generale sottesa al citato P.G.I.P. la cui adozione mira ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate senza una chiara visione dell’assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità (Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2022 n. 10362).

7.11 Peraltro, poiché l’autorizzazione all’istallazione degli impianti pubblicitari, che ingloba le valutazioni di carattere urbanistico-edilizio (Cons. Stato, sez. VI 24 novembre 2022 n. 10362), impone un delicato bilanciamento tra libertà di iniziativa economica, tutela della concorrenza, da un lato, e interessi sensibili quali l’ambiente, il paesaggio, la sicurezza e l’incolumità pubblica, dall’altro, il silenzio assenso è escluso anche alla luce del paradigma generale dell’art. 20 l. 241/1990, rientrando tra le deroghe di cui al comma 4.

7.12 L’esame congiunto dell’art. 23 P.G.I.P. e dell’art. 20 l. 241/1990 evidenzia, pertanto, come il primo articolo si limiti a puntualizzare e trasformare in regola generale, per lo specifico settore delle autorizzazioni in materia di impianti pubblicitari, la previsione contemplata, in via derogatoria, dal secondo per i provvedimenti amministrativi in generale.

8. Sotto diverso e concorrente profilo, si osserva che né la convenzione di project financing né successivo terzo verbale di ricognizione del 10.3.2005 recano una deroga espressa all’art. 23 P.G.I.P., procedendo già in fase di accordo alle valutazioni tecniche e discrezionali sottese all’autorizzazione e vincolando l’attività amministrativa in sede di rilascio del provvedimento.

8.1 La convenzione, infatti, nel rinviare, genericamente, al rispetto ad opera del concessionario della disciplina regolante la pubblicità nell’ambito del territorio di Firenze e a tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi in materia (art. 7), si limita ad indicare nell’allegato P il numero e la tipologia degli impianti, ma non l’esatta localizzazione dei medesimi.

8.2 Il terzo verbale di ricognizione del 10.3.2005 prevede (pagina 12 - comma 9 ) che il concedente “ si impegna a concedere immediatamente, garantendo il contemporaneo rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie tutta la pubblicità prevista nell’allegato P1 al verbale di ricognizione del 26.11.2003 con localizzazioni diverse da quelle previste da individuare a cura dello stesso concedente che garantiscano per visibilità, quantità, dimensioni o valore sul mercato ricavi annui a quelli delle localizzazioni originarie, così come previsto nel nuovo piano di pubblicità allegato al presente atto sub b ”.

8.3 Dal testo della clausola emerge che l’impegno dell’amministrazione si sostanzia e si esaurisce nell’autorizzare gli impianti già previsti nell’allegato P1, ma con una localizzazione diversa da quella originaria, comunque idonea a garantire ricavi annui equivalenti. L’accordo riguarda, in sostanza, la diversa localizzazione degli impianti rispetto al previgente piano della pubblicità aggiuntivo P1 (poiché in contrasto con il P.G.I.P.), fermo restando che l’autorizzazione deve comunque essere richiesta e rilasciata ai sensi dell’art. 23 P.G.I.P.

8.4 In altri termini, dalla clausola richiamata discende a carico dell’amministrazione un vincolo in relazione al contenuto dell’autorizzazione, che può avere ad oggetto impianti con localizzazione diversa da quella originaria (e in alcuni casi anche relativa ad area soggetta a vincolo paesaggistico) come previsto nel nuovo piano di pubblicità, ma non al rilascio del provvedimento medesimo, per la natura discrezionale del potere e l’indisponibilità degli interessi pubblici coinvolti.

8.5 Al riguardo, giova osservare che con nota 17064 del 8 agosto 2005 la Direzione Sviluppo Economico nel comunicare l’avvio del procedimento e, ai sensi dell’art 10 bis l. 241/1990, lo stralcio dalla richiesta di autorizzazione dell’installazione di 600 aste portabandiera, aveva precisato che “ Si ricorda comunque che tutti gli impianti richiesti potranno essere installati solo dopo aver ottenuto secondo le modalità stabilite dal PGIP e ritirato dal titolare le dovute autorizzazioni una volta espletata con esito favorevole la relativa istruttoria ”.

8.6 L’istante era, pertanto, edotta della necessità del rilascio di un’autorizzazione espressa ai sensi dell’art. 23 P.G.I.P.

8.7 Le considerazioni sopra svolte sono, peraltro, coerenti con l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha costantemente escluso l’applicabilità del silenzio assenso in relazione all’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari, trattandosi di procedimento concessorio involgente la valutazione della conformità di tale attività con il pubblico interesse (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. II, 30 ottobre 2020, n. 6692;
sez. IV 1 settembre 2022 n. 7632).

8.8 A diverse conclusioni non conduce il richiamato al parere del Consiglio di Stato sez. I. 8 ottobre 2008, n. 2520/08 poiché in quella sede si discuteva della possibilità di prevedere deroghe al piano della pubblicità con il procedimento di cui all’art. 6 P.G.I.P. e non della configurabilità del silenzio assenso in deroga all’art. 23 del medesimo Piano Generale.

8.9 Nel caso di specie, il piano particolareggiato contenuto nell’allegato B del terzo verbale di ricognizione era suscettibile di autorizzazione ai sensi dell’art. 6 P.G.I..P con deroga da approvarsi ad opera della Giunta comunale, come peraltro già precisato anche dall’amministrazione comunale nel corso del procedimento (note prot. 17056 del 8 agosto 2005, prot. 796 del 5 gennaio 2006, prot. 350 del 9 gennaio 2006: doc. 13, 14 e 27 deposito primo grado comune).

8.10 Il procedimento da seguire richiedeva, pertanto, l’approvazione in deroga della giunta comunale e il rilascio, al termine del procedimento medesimo, dell’autorizzazione espressa all’installazione ai sensi del più volte richiamato art. 23.

8.11 Anche secondo motivo di appello deve, quindi, essere respinto in quanto infondato.

9. Con il terzo motivo di appello l’appellante censura la sentenza del TAR, nella parte in cui ha respinto la richiesta risarcitoria, formulata da Ser.Com S.p.A. nel ricorso introduttivo e riproposta da Ipas S.p.A, per i mancati incassi cagionati dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati.

9.1 L’infondatezza della domanda risarcitoria discende da quanto sopra osservato in ordine alla mancata conclusione del procedimento autorizzatorio per fatto imputabile (anche) all’istante.

10. In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.

11. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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