TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-02-11, n. 201901715

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2019-02-11, n. 201901715
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201901715
Data del deposito : 11 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/02/2019

N. 01715/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11447/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11447 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F B, D A, D A, S A, C A, F A, A A, L A, F A, G A, A B, T B, A B, V B, F B, A B, C C, N C, L C, A C, C C, I C, M C, D C, A C, M L C, R C, M T C, L C, M C, I C, A C, G C, D C, M C, G C, Walter D'Agostino, Gabriella Dama, Silvia D'Amelia, Lucia D'Amico, Raffaele D'Amico, Michela Daniele, Carolina D'Antonio, Giuseppina De Benedetto, Ida De Chiara, Claudia De Crescenzo, Silvia De Masi, Fernando De Mathia, Clara De Negri, Raffaele De Simone, Paola Del Giudice, Ida Del Prete, Gabriella Delle Cave, Ezio D'Errico, Gianluca D'Errico, Sara Di Mauro, Antonio Di Nardo, Domenico Di Palma, Gaia Esposito, Anna Rita Fabbi, Anna Forte, Noemi Francesce, Giacomo Fruncillo, Alessandro Galloni, Michele Gatta, Rocco Domenico Gentiluomo, Francesca Gianani, Francesca Giannattasio, Raffaella Grimaldi, T G, Simona Guerriero, Federica Ianniello, Roberta Infantellino, Sara Iorio, Angela Iovine, Gabriella Iovene, Veronica Isabella, Imma Izzo, Gaetana La Marca, Elena Landolfo, Raffaella Laudando, Filippo Lauro, Maria Felicia Leone, Chiara Liccardo, Umberto Lombardo, Maria Chiara Lupi Milite, Francesca Luppino, Giorgia Magliocca, Filippo Maiello, Alessandro Manes, Vincenzo Manzi, Chiara Marandino, Lorenzo Maresca, Federica Marna, Carmela Marincolo, Gennaro Marrazzo, Mariateresa Martone, Salvatore Marzoli, Ilaria Masi, Nicoletta Melone, Iolanda Mennillo, Anna Mariarosaria Milo, Giorgia Montanaro, Niccolò Morgoglione, Matilde Morra, Gian Mario Morrone, Elvira Mucciolo, Maria Napolitano, Filomena Negro, Giuseppe Niola, Raffaele Nobis, Augusto Nocera, Maria Pacilio, Antonia Palamara, Ida Palumbo, Raffaele Pannone, Miriam Paoletta, Alessia Pavone, Michela Petrone, Giuseppina Pirrotta, Federica Pisacreta, Salvatore Piscopo, Rosalba Maria Polise, Ludovico Quercia, Nicola Raucci, Carmine Rea, Fabien Renga, Florentina Iuliana Riciu, Paolo Romano, Lucio Rosa, Francesco Rosucci, Chiara Russo, Elisabetta Sabia, Arianna Stella Salinardi, Gaetano Salzano, Beatrice Scala, Roberta Scaldaferri, Claudia Scarano, Antimo Schiavo, Michela Schiavo, Sara Sellitto, Fabrizio Senesi, Giacomo Sessa, Domenico Soriano, Michela Sorrentino, Cristian Spinelli, Alessia Tammaro, Davide Tartaglione, Davide Maria Tartaro, Ilenia Terracciano, Nadia Tinto, Kira Gabriela Troconis, Maria Valentino, Vincenzo Varriale, Sabrina Varvazzo, Cosimo Viciglione, Francesca Vigilia, Andrea Viscovo, Antonio Federico Voto, Fabio Zara e Enrica Zuppa, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giancarlo Caracuzzo in Roma, via di Villa Pepoli n 4;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Salerno - Fisciano, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Milano Bicocca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università di Salerno, Commissione di Test di Ingresso di Medicina 2017, Cineca non costituiti in giudizio;

nei confronti

Arianna Longobardi, Ilenia Pascarella non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria nazionale definitiva di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2017/2018;

b) della predetta graduatoria nazionale di merito nominativa a.a. 2017/2018;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12\4\2018:

per l’annullamento

dei provvedimenti con i quali è stato disposto il depennamento di svariati ricorrenti dalla graduatoria nazionale di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2017/2018 in quanto dichiarati decaduti per non aver manifestato la conferma d'interesse a rimanere nella graduatoria;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi di Salerno – Fisciano, dell’Università degli Studi Napoli Federico II, dell’Università degli Studi Messina e dell’Università degli Studi Milano Bicocca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. V B e uditi per la parte ricorrente l'Avv. P. M e per l'Amministrazione resistente l'Avvocato dello Stato D D G.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che con il ricorso in esame i nominati in epigrafe hanno chiesto l’annullamento del negativo esito della prova di accesso per l’immatricolazione al Corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2017/2018;

Considerato che le censure poste all’attenzione del Collegio possono essere definite mediante richiamo a precedenti specifici, ex art. 74 c.p.a. tra i quali si richiamano le sentenze 5 ottobre 2017, n. 10065, 9 ottobre 2017, nn. 10129 e 10130;
2 novembre 2017 e nn. 10925, 10950 e 10962.

Considerato, infatti, quanto ai motivi che si appellano alla circostanza per cui alcuni dei quiz somministrati sarebbero stati presenti in volumi di preparazione al test d’ingresso in comune commercio, come già affermato dalla sentenza n. 10950/2017, tale argomentazione, benché in effetti documentata, non appare invalidante dell’intera procedura, anche se potrebbe essere considerata dall’Amministrazione come inadempienza del CINECA, in rapporto agli obblighi assunti: obblighi che si riferivano, appunto, alla elaborazione di quesiti di volta in volta nuovi, non recepiti dai manuali di cui trattasi, questi ultimi forse redatti, a loro volta, con riferimento a prove somministrate negli anni precedenti (secondo motivo);

- che, inoltre, non è comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, né quanto l’avere avuto accesso ai manuali in questione abbia facilitato la prova, fermo restando che non possono considerarsi vizianti la ricerca di canali di preparazione, a disposizione di qualunque soggetto interessato, né lo studio approfondito dei testi disponibili, tutti più o meno noti agli aspiranti studenti di medicina (fermo restando che, in una prospettiva di maggiore trasparenza, la stessa Amministrazione potrà in futuro suggerire testi di preparazione o addirittura pubblicare essa stessa ex ante una serie di test nell’ambito di quali estrarre poi i quesiti da sottoporre ai candidati).

Considerato altresì che, quanto ai motivi in cui si prospetta l’erroneità e l’illegittimità della somministrazione, nell’ambito del test di ingresso, di quesiti non disciplinari né di cultura generale, bensì di venti quesiti di logica (motivo n. 1 e 3 del ricorso introduttivo) , la Sezione ha già avuto modo di affermare che detta determinazione, inerente all’articolazione e alla struttura del test, è stata assunta dal Soggetto pubblico sulla base di tipiche valutazioni tecnico-discrezionali, all’evidenza non irragionevoli, come già più volte segnalato dalla Sezione (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, n.10129 del 2017, n.11312 del 2017 e, in ultimo, TAR Lazio, III, n.8779 del 2018);

Considerato, inoltre, che, quanto alle censure (quinto motivo dell’atto introduttivo del giudizio) che lamentano, rispettivamente, una difettosa e carente istruttoria circa l’effettivo fabbisogno professionale considerato in sede di decisione sul numero dei posti da mettere a concorso su scala nazionale e la mancata distribuzione agli idonei dei posti non occupati dai vincitori, osserva il Collegio che circa l’ipotetica offerta ministeriale formativa asseritamente inferiore alle capacità ricettive didattiche degli Atenei non vengono forniti dati sufficienti sul numero di posti da aggiungere all’offerta formativa per pareggiare detta capacità ricettiva, né è possibile operare raffronto alcuno con le posizioni rispettivamente occupate dai singoli ricorrenti in graduatoria dato di fatto su cui nella prospettazione difensiva dei ricorrenti non viene fornita alcuna precisazione.

Considerato altresì che, quanto alle censure che lamentano violazioni dei principi di segretezza e di anonimato delle prove (sesto motivo del ricorso introduttivo), allo stato degli atti, anche alla luce delle produzioni documentali audiovisive dei ricorrenti non emerge con sufficiente evidenza l'esistenza delle irregolarità prospettate in ricorso, atteso che le fotografie e le riprese video versate in atti dai ricorrenti, per il loro contenuto concreto, non possono essere univocamente riferite a una data a un luogo e una prova precisi.

Ritenuto altresì che debbano essere respinti i motivi aggiunti proposti avverso la dichiarazione di decadenza dalla graduatoria per mancata conferma dell'interesse a permanervi nei modi e nei tempi dettati dall'amministrazione con l'atto indicativo della procedura;

- che, infatti, come già affermato dalla Sezione in sede cautelare (cfr. ad esempio ordinanza n. 3143/2018), l’onere di verifica settimanale dello stato della graduatoria è dunque previsto originariamente dalla “lex specialis”, da ritenere ben nota a tutti i candidati che ad essa sono sottoposti, e che a tale adempimento – semplice e ben poco impegnativo – corrisponde un interesse pubblico connesso ai principi di trasparenza, efficienza, pubblicità ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di provvedere in termini rapidi e certi (nell’interesse di tutti i partecipanti alla selezione) agli aggiornamenti della graduatoria nazionale degli ammessi: invero, in assenza di tale meccanismo a scadenza puntuale e perentoria – l’Amministrazione si verrebbe a trovare in una condizione di grave incertezza e nell’impossibilità pratica di poter dare un assetto certo agli scorrimenti periodicamente disposti;
e nel caso in esame nei motivi aggiunti non viene prospettata circostanza alcuna per la quale i sistemi informatici dell’amministrazione avrebbero subito malfunzionamenti nelle date in cui i ricorrenti avrebbero dovuto provvedere all’onere di confermare il proprio interesse a permanere in graduatoria, sicché sì che non sussistono circostanze oggettive che abbiano impedito ai candidati di adempiere all’onere loro imposto per le ragioni di cui sopra si è detto.

Ritenuto, in relazione alla censura riguardante lo scorrimento dei posti rimasti vacanti riservati agli extracomunitari (nono motivo dell’atto introduttivo del giudizio), che i ricorrenti non hanno comunque fornito adeguata prova né della sussistenza di tale vacanza nell’ambito degli Atenei richiesti con la domanda di partecipazione né del necessario superamento della prova di resistenza rispetto a coloro che la precedono nella graduatoria locale e nazionale.

Considerato che le restanti censure devono essere dichiarate inammissibili in quanto – ferma restando l’infondatezza delle doglianze su scrutinate - il ricorso collettivo risulta inammissibile a causa della non specificata posizione di ciascuno dei numerosi ricorrenti, che in astratto potrebbe confliggere con quella dei litisconsorti.

Rilevato infine che, con memoria depositata in vista della udienza di discussione, il patrono dei ricorrenti ha chiesto che venga dato atto della rinuncia alla impugnazione da parte dei ricorrenti P A, T G, F A R, G R, D C G, L F, P G, i quali non hanno più interesse alla definizione del presente giudizio, coma da dichiarazione personale resa dagli stessi.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.

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