TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-08-06, n. 201901130

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-08-06, n. 201901130
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901130
Data del deposito : 6 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/08/2019

N. 01130/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01387/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2018, proposto da Beatrice D'Auciello, rappresentata e difesa dall'avvocato V S, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, presso l’Avvocatura Regionale, Lungomare Nazario Sauro n. 33;

per l'annullamento

del silenzio – inadempimento dell’Amministrazione convenuta, riguardo alla domanda formulata ex art. 2 Legge Regionale Puglia n. 7/1998, in riferimento alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, relativa alla richiesta di legittimazione del possesso dei terreni parte in agro del Comune di Gravina in Puglia (BA), alla contrada “Masseria Tremaglie”, identificati catastalmente al Fg. 1 p.lle 2-13-3-1-9 (tutte in parte) -10, Fg. 2 p.lle 1-39-23-26 (tutte in parte) e 6-22-4-30-26, Fg. 4 p.lla 7 e p.lla 27 (in parte) ed in agro del Comune di Poggiorsini, alla contrada “Grottelline” identificati catastalmente al Fg. 7 p.lle 8-5-78-24-27 (tutte in parte).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2019 la dott.ssa Rosaria Palma e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- La sig.ra Beatrice D'Auciello, titolare dell’omonima impresa agricola, svolge la propria attività presso i fondi ubicati nei territori di Altamura, Gravina e Ruvo di Puglia come meglio indicati in epigrafe.

2.- Espone l’istante che i terreni in questione costituiscono terre di uso civico e che sarebbero in suo possesso dal 2000 giusta deliberazioni di Giunta comunale di Altamura n. 667 del 2000 e n. 214 del 2001.

3.- Per tali ragioni, con istanza inviata alla Regione Puglia il 15 settembre 2017, la ricorrente ha manifestato interesse alla legittimazione dei suoli occupati abusivamente ai sensi e per gli effetti della L. n. 1766/1927 e della L.R. n. 7/1998, dichiarando la sussistenza dei relativi presupposti (aver apportato sostanziali e permanenti migliorie, la non interruzione della continuità dei terreni rispetto alla zona occupata ed il possesso ultradecennale).

4.- La Regione Puglia, riscontrata l’istanza con nota prot.n. 3022 del 9.11.2017 (depositata a fascicolo di parte ricorrente), rappresentava di non poter, allo stato, procedere nel senso richiesto dalla sig.ra D’Auciello, stante la pendenza del procedimento avviato dal Comune di Altamura, volto alla sistemazione complessiva di tutti i fondi occupati e nella stessa situazione.

5.- Con l’odierno ricorso ritualmente notificato il 6.11.2018 e depositato il successivo 18.11.2018, parte ricorrente ha spiegato domanda ex art. 117 cod. proc. amm. chiedendo accertarsi l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione regionale, con richiesta di condanna della Regione Puglia a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e di nomina di un commissario in funzione sostitutiva.

6.- L’istante censura l’inerzia della Giunta Regionale della Puglia in violazione dell’art. art. 2 Legge Regionale Puglia n. 7/1998, della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332. Lamenta in ogni caso la violazione degli artt. 1 e 2 della L. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione oltre che l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

7.- Si è costituita per resistere al ricorso la Regione Puglia che ha insistito per l’inammissibilità e l’infondatezza delle avverse domande.

8.- All’udienza camerale del 10.4.2019, il ricorso, sentite le parti, è stato introitato per la decisione.

9.- Si può prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di rito, in quanto il ricorso si presenta infondato nel merito.

10.- Il Collegio, infatti, ritiene che la domanda presentata da parte ricorrente, diretta alla legittimazione dei suoli occupati abusivamente è stata sostanzialmente evasa negativamente con la nota regionale del 9.11.2017.

Con detta nota, l’Amministrazione regionale ha rappresentato l’impossibilità, allo stato, di scrutinare la richiesta in ragione della pendenza del preventivo procedimento di sistemazione dei suoli. Nella predetta nota, infatti, la Regione ha precisato che i terreni oggetto dell’odierno contenzioso risultano nello stato di consistenza del demanio libero (datato 20.10.1962), depositato presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Bari dal perito Dario Ramunni e che il Comune di Altamura, con deliberazione di G.C. n. 59 del 3.4.2015, avente ad oggetto “ Sistemazione definitiva dei demani liberi ricadenti in agro di Altamura, Gravina in Puglia, Poggiorsini e Spinazzola ”, ha dato avvio – richiedendo la nomina di un perito demaniale- al procedimento di sistemazione definitiva dei demani liberi altamurani attraverso l’elaborazione di un – unico ed omnicomprensivo- progetto di sistemazione ai sensi della L. n. 1766/1927 e LR 7/98.

11.- Ebbene, la nota regionale del 9.11.2017, di evidente carattere soprassessorio, non è stata impugnata dall’odierna ricorrente, con la conseguenza che, da un lato, si è consolidato l'arresto procedimentale nei sensi indicati dall’Amministrazione regionale e, dall'altro, si è irreversibilmente cristallizzata la necessità, rappresentata dalla Regione Puglia, di concludere preventivamente il procedimento di sistemazione, secondo le modalità descritte agli artt. 29 e 30 r.d. n. 332 del 1928, relativo all'intera area e non già alle singole porzioni di territorio di pertinenza dell'ente locale interessato dagli usi civici.

12.- Ciò anche nella considerazione – come emerge dal contenuto della nota regionale del 9.11.2017- dell’assenza di un precedente progetto di sistemazione, ricorrendo semplicemente la redazione da parte del perito di uno stato di consistenza del "Demanio Libero" ancorché risalente al 1962.

13.- La nota regionale, pertanto, lungi dall’essere meramente interlocutoria, è idonea a determinare un'interruzione del procedimento: nel rinviare, infatti, lo scrutinio e l’eventuale soddisfacimento dell'interesse pretensivo dedotto da parte ricorrente ad un accadimento futuro, sia pure incerto solo nel quando, la comunicazione regionale assume un contenuto sostanzialmente reiettivo dell'istanza presentata nella misura in cui arresta a tempo indeterminato il procedimento amministrativo, con immediata capacità lesiva della posizione giuridica della ricorrente (ex multis, T.A.R. Napoli, sez. I, 03/04/2012 n.1558).

14.- Ne consegue l’impossibilità di configurare la dedotta inerzia procedimentale in riferimento alla richiesta di rilascio del provvedimento di legittimazione.

15.- Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

16.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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