TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-09-18, n. 201900751

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-09-18, n. 201900751
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201900751
Data del deposito : 18 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2019

N. 00751/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00234/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 234 del 2019, proposto da
Società Cooperativa Agricola "Fra Lavoratori" Sca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Debora Urru in via Farina 44;

contro

Argea Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Autonoma della Sardegna non costituito in giudizio;

nei confronti

Comune di Arzana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Renato Margelli in Cagliari, via Besta 2;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento ARGEA. Reg. Det. R. 0000093 11-01-2019, notificato a mezzo pec il 14 gennaio 2019 avente ad oggetto: “Usi civici – Rigetto istanza di legittimazione dell’occupazione senza titolo di terre civiche presentata dalla Soc. Coop. Agr. Fra Lavoratori (Jerzu) – Art. 9 L. 16 giugno 1927 n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 22 maggio 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751”, nonché di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal Comune di Arzana:

determinazione del Direttore Servizio Territoriale Ogliastra

ARGEA

Sardegna n. 93 del 11/01/2019, avente ad oggetto "usi civici - rigetto istanza di legittimazione dell'occupazione senza titolo presentata dalla Soc. Coop. Agr. Fra Lavoratori Jerzu

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Argea Sardegna e del Comune di Arzana;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Regione Autonoma della Sardegna -prima con Deliberazione della Giunta Regionale 25/11 del 23 maggio 2017 e poi con Deliberazione della Giunta Regionale 48/30 del 17 ottobre 2017- disciplinava il procedimento di legittimazione dell’occupazione senza titolo delle terre civiche, tenendo conto della sentenza 1234/2015 del T.A.R. Sardegna. Nella sentenza, in sintesi, si riteneva applicabile la fattispecie della legittimazione anche alla Regione Sardegna posto che, in mancanza di specifica disciplina, si è deciso per l’applicazione della normativa e del procedimento previsti dalla legge nazionale n. 1766 del 1927.

In data 23 maggio 2017 la Cooperativa ricorrente presentava istanza di legittimazione secondo la normativa nazionale ai sensi degli artt. 9 e 10 L. 1766/1927, in riferimento ai mappali ubicati in agro del Comune di Arzana, distinti catastalmente al F. 53, mappale 1 parte, di ha. 91.00.00.

Veniva, intanto, approvata dalla Giunta Regionale la D.G.R. 25/11 del 23 maggio 2017, che nulla disponeva in merito alle istanze già presentate. La successiva D.G.R 48/30 del 17 ottobre 2017, anche in riferimento alle istanze pendenti e non definite, così prevedeva al capo 9: “le istanze di legittimazione già presentate dovranno essere integrate con la documentazione prevista dalle presenti direttive e verranno istruite sulle base del procedimento descritto nelle presenti direttive”.

In conformità all’art. 9 della Legge 1766 del 1927 ed alla D.G.R, 48/30 del 23.10.2017 -art. 9- “legittimazione di occupazioni senza titolo delle terre civiche”, la Cooperativa ricorrente, in data 9 novembre 2017, presentava l’istanza con integrazione documentale.

Con nota 4 dicembre 2018, prot. 94612 di Argea, Servizio territoriale dell’Ogliastra, veniva comunicato un motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di legittimazione “…Manca, pertanto, il requisito fondamentale per poter attivare il procedimento di legittimazione ossia che si tratti di una mera occupazione di fatto” .

Con nota via pec del 10 dicembre 2018 venivano inviate le “osservazioni e deduzioni ex art. 10 bis L. 241/1990, nel procedimento per legittimazione ex artt. 9 e 10 legge n. 1766/1927” in riscontro alla nota ARGEA prot. 94612 del 4.12.2018.

ARGEA adottava il provvedimento definitivo di diniego, impugnato per i seguenti motivi:

- violazione e/o falsa applicazione degli articoli 9 e 10 della Legge 1766/1927;
eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea interpretazione della norma di legge.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva Argea Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituiva il Comune di Arzana depositando ricorso incidentale.

Alla udienza pubblica del 26 giugno 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

Intanto, un punto è da chiarire.

Con sentenza del Tribunale di Lanusei la ricorrente, in accoglimento della domanda presentata dal Comune di Arzana, è stata condannata “al rilascio del fondo sito in Arzana, località s’Accettori, censito al N.C.T. al f. 53, mapp. 1, di ha 205 aa 61 ca 65”.

E’ pacifico che il fatto che una sentenza, ormai passata in giudicato, stabilisca che i terreni oggetto dell’istanza di legittimazione debbano essere immediatamente rilasciati, impedisce qualsiasi riconoscimento di legittimazione dell’occupazione senza titolo degli stessi terreni.

Il ricorso è quindi proposto avverso un diniego dell’istanza di legittimazione di occupazione senza titolo quando i terreni non sono più in possesso di colui che presenta l’istanza.

Un altro punto è dirimente.

Va ricordato che:

la legittimazione dell'avvenuta occupazione di terre di demanio civico altro non è che un provvedimento rimesso al potere discrezionale dell'autorità la quale deve tenere in considerazione il preminente interesse pubblico sotteso;
dunque l'istante non vanta un diritto soggettivo perfetto, anche quando ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 9 l. n. 1766/1927.

Ancora, deve ricordarsi che nell'alternativa tra reintegrazione a favore del Comune, e legittimazione a favore dell'abusivo occupante, quest'ultima costituisce la soluzione da adottare solo in via del tutto eccezionale;
ciò perché la legittimazione si concreta, in buona sostanza, in una sorta di ablazione, a favore e nell'interesse di un singolo, abusivo occupatore, di beni pubblici ed in una sottrazione di questi alla soddisfazione di quelle esigenze, di rilievo pubblicistico, cui l'ente titolare può destinare i beni stessi.

Si deve dunque ritenere che l'istanza di legittimazione è accoglibile solo laddove ricorra una situazione del privato assolutamente eccezionale, veramente meritevole di un particolare riguardo, e quando non vi osti un preminente interesse pubblico (T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28 maggio 2014, n. 227).

Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato.

Il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile posto che dal suo esame il Comune di Arzana non può ottenere alcuna utilità ulteriore essendo stato respinto il ricorso principale.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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