TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-04-12, n. 201704485
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Pubblicato il 12/04/2017
N. 04485/2017 REG.PROV.COLL.
N. 05086/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5086 del 2016, proposto da:
Associazione Provinciale Forense di Bergamo in persona del legale rappresentante p.t., G B, N P, E T, M D T, V S, C I, V D, C G R, C T, E N T, C P, S M, rappresentati e difesi dall'avvocato G L R C.F. LRSGPP82H28H163G come da procura in atti, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Consiglio Nazionale Forense (Cnf), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino C.F. SNNMRA38E03H501M e Giuseppe Colavitti C.F. CLVGPP70L27B354I, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180, come da procura in atti;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Andrea Mascherin, Francesco Logrieco, Giuseppe Picchioni, Rosa Capria, Giuseppe Gaetano Iacona, Carlo Allorio, Fausto Amadei, Antonio Baffa, Carla Broccardo, Francesco Caia, Davide Calabrò, Donatella Cerè, Lucio Del Paggio, Antonio De Michele, Angelo Esposito, Antonino Graziano, Diego Geraci, Giuseppe Domenico Labriola, Anna Losurdo, Francesco Marullo Di Condojanni, Maria Masi, Enrico Merli, Carlo Orlando, Arturo Pardi, Andrea Pasqualin, Michele Salazar, Stefano Savi, Carla Secchieri, Salvatore Sica, Priamo Siotto, Francesca Sorbi, Celestina Tinelli, Vito Vannucci non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del regolamento del Consiglio Nazionale Forense relativo ai rimborsi spese e gettoni di presenza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale Forense Cnf e di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori l'Avv. A. Senatore in sostituzione dell'Avv. G. La Rosa, l'Avvocato dello Stato V. Fico e l'Avv. C. Celani in sostituzione dell'Avv. M. Sanino.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso spedito per notifica ll’11 aprile 2016 e depositato il successivo giorno 27, l’Associazione Provinciale Forense di Bergamo ed i professionisti segnati in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense l’11 dicembre 2015, relativo a rimborsi spese e gettoni di presenza dei Consiglieri nazionali, nella parte in cui esso prevede un “Gettone di presenza” forfetario annuale, oltre al rimborso spese, pari ad euro 90.000 per il Presidente, ad euro 50.000 per il Vicepresidente, ad euro 70.000 per il Consigliere segretario e ad euro 50.000 per il Tesoriere, oltre accessori di legge (art. 3);nonché un “Gettone di presenza” per la partecipazione a ogni seduta amministrativa o udienza giurisdizionale del Consiglio pari ad euro 650, con un limite di 16 sedute o di 22 udienze all’anno, con le modalità di computo indicate nell’art. 4.
2. – I tre motivi di impugnazione denunziano:
1) Nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21 septies L. 241\1990, posta l’ assenza, nella legge n. 247 del 2012 (che reca la nuova disciplina dell’Ordinamento forense) di una previsione che abiliti il Consiglio Nazionale Forense a determinare gli emolumenti in questione;
2) Violazione dell’art. 34 della legge n. 247 del 2012 e dell’art. 79 del R.D. n. 37 del 1934, il quale prevede un gettone di presenza, per i componenti il Consiglio, pari a lire 1.000 per ogni giorno di adunanza, senza distinguere tra i ruoli dei componenti e senza distinzione tra adunanze mattutine o pomeridiane (il cui cumulo, per l’art. 4 del regolamento gravato, comporta la corresponsione di due gettoni pari ad euro 650 ciascuno);
3) Violazione dell’ar. 6 bis della legge n. 241 del 1990, in quanto il Regolamento sarebbe stato adottato dai componenti del Consiglio in conflitto di interessi con l’Ente;
4) Violazione dell’art. 2 comma 2bis del decreto legge n. 101 del 2013 e dell’art. 5 comma 5 del decreto legge n. 78 del 2010 per violazione degli ivi rassegnati principi di contenimento dei costi degli organi collegiali delle Pubbliche Amministrazioni.
3. – Il Consiglio Nazionale Forense si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con memoria, nella quale ha dedotto l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse di tutti i ricorrenti (atteso che le previsioni regolamentari invariate non comportano un aumento degli oneri contributivi per la collettività degli Avvocati) e, inoltre, il difetto di legittimazione a ricorrere della Associazione ricorrente;nel merito ha eccepito l’infondatezza del gravame, in quanto il regolamento impugnato sarebbe stato assunto sulla base dell’autonomia finanziaria riconosciuta dall’art. 34 della legge n. 247 del 2012 all’Ente.
I ricorrenti hanno depositato memoria di replica.
4. – In occasione della pubblica udienza dell’11 gennaio 2017 il ricorso è stato posto in decisione.
5. – Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, inteso (così l’A.P. del Consiglio di Stato n. 4 del 2011) quale utilità ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento.
Come noto, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere, pur in presenza di atti -in ipotesi- illegittimi, può dirsi sussistente solo qualora essi siano in grado di arrecare un vulnus al ricorrente non essendo, viceversa, consentito ricorrere in giudizio per il mero ripristino della legalità (Consiglio di Stato sez. IV ,17 marzo 2017 n. 1192).
Nel caso in esame, attesa la – pacifica - attuale assenza di aggravi di spesa per la classe forense, i ricorrenti paiono invocare un inammissibile sindacato giurisdizionale di carattere oggettivo, non legato ad un vantaggio attuale e concreto detraibile dall’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati.
6. – Attesa la peculiare novità della questione, le spese possono essere interamente compensate.