TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-12-21, n. 202006329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2020-12-21, n. 202006329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202006329
Data del deposito : 21 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2020

N. 06329/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03547/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3547 del 2020, proposto da
D D S, nella qualità di candidato Sindaco con la lista “Sempre per L A”, rappresentato e difeso dagli Avv.ti B D M e P S, con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;

contro

- MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- COMUNE DI LACCO AMENO e UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI LACCO AMENO, non costituiti in giudizio;

nei confronti

- GIACOMO PASCALE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Lentini e Mirko Polzone, con domicilio eletto in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16 presso lo studio Abbamonte e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;
- DANTE DE LUISE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Lentini e Mirko Polzone, con domicilio eletto in Napoli al Viale A. Gramsci n. 16 presso lo studio Abbamonte e con domicilio digitale presso la PEC Registri Giustizia dei suoi difensori;
- GIOVAN GIUSEPPE ZAVOTA, GIACINTO CALISE, CARMELA MONTI, PIETRO MONTI, CIRO CALISE, GIOVANNI DE SIANO e CARLA TUFANO, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) dell'atto di proclamazione degli eletti – intervenuto in data 5 ottobre 2020 – alla carica di Sindaco del Comune di L A, con il quale si è provveduto alla proclamazione a Sindaco del Sig. G P;

b) del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 22 settembre 2020, con il quale il Presidente dell'Adunanza accertava che i candidati a Sindaco D D S e G P avevano riportato lo stesso numero di voti validi, e cioè 1541 voti, e che pertanto occorreva procedere ad un turno di ballottaggio;

c) dei verbali delle operazioni dell'Ufficio Elettorale del Comune di L A per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale;

d) dei verbali delle operazioni di scrutinio del 20, 21 e 22 settembre 2020 delle sezioni elettorali nn. 2, 3 e 4;

e) di ogni alto atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente e dei controinteressati;

Visti i ricorsi incidentali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 130 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il dott. Carlo Dell'Olio e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;


Premesso che:

- alle recenti consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di L A, svoltesi nei mesi di settembre ed ottobre 2020, venivano presentate due liste, la prima denominata “Sempre per L A” (lista 1), e la seconda avente nome “Il Faro” (lista 2): a tali due liste erano collegati, quali candidati Sindaci, rispettivamente il Sig. D D S ed il Sig. G P (d’ora in seguito, per comodità di esposizione, “D S” e “P”);

- all’esito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 entrambi i candidati Sindaci, unitamente alle rispettive liste, si collocavano in parità, conseguendo ciascuno 1541 preferenze, per cui si procedeva al ballottaggio, svoltosi nei giorni 4 e 5 ottobre 2020, che vedeva prevalere P su D S con 1615 voti contro 1549;

- veniva, quindi, proclamato Sindaco di L A, comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il candidato P;

Rilevato che:

- con il ricorso principale, D S impugna l’atto di proclamazione degli eletti e gli altri atti inerenti allo svolgimento delle operazioni elettorali, tutti meglio in epigrafe individuati, adducendo che non si doveva procedere al ballottaggio e che doveva conseguire l’elezione a Sindaco già al primo turno elettorale, atteso che, a suo parere, non gli sarebbero stati attribuiti, a volte senza motivazione, ben 8 voti validamente espressi e che, viceversa, a P sarebbero stati assegnati ben 12 voti invalidi, con la conseguenza che sarebbe risultato vittorioso con 1549 preferenze contro le 1529 conseguibili dal suo avversario;

- spiegano ricorsi incidentali di analogo tenore P e il Sig. Dante De Luise, quest’ultimo in qualità di consigliere eletto della lista 2, con i quali deducono che a D S sarebbero state attribuite al primo turno svariate preferenze invalide e, in subordine, che sarebbero state commesse alcune irregolarità nelle conduzione e verbalizzazione delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni n. 3 e n. 4;

- in via preliminare, in accoglimento della puntuale eccezione formulata dalla difesa attorea nel corso dell’odierna udienza di discussione, va disposto lo stralcio delle memorie difensive depositate dai ricorrenti incidentali il 4 dicembre 2020, le quali, pur recando entrambe l’intestazione “Memoria di replica”, sono in realtà vere e proprie memorie conclusionali in cui le suddette parti ricapitolano tutte le argomentazioni già espresse nei precedenti scritti, senza limitarsi a replicare alle considerazioni esposte dal ricorrente principale nella memoria conclusionale depositata il 26 novembre 2020. Infatti, le memorie difensive in parola non sono utilizzabili ai fini processuali perché prodotte tardivamente, in dispregio del termine perentorio di quindici giorni liberi antecedenti all’udienza fissato dal combinato disposto dell’art. 73, comma 1, e dell’art. 130, comma 10, c.p.a.;

- dal punto di vista istruttorio, non occorre procedere ad ulteriori approfondimenti, bastando per il compiuto esame dei motivi svolti nei mezzi di impugnazione la documentazione già presente in atti, alla luce anche del rilievo che appaiono pacifiche tra le parti le circostanze di fatto poste alla base delle singole doglianze;

- nel merito, occorre principiare dallo scrutinio dei ricorsi incidentali, il cui eventuale accoglimento potrebbe compromettere l’accoglimento del ricorso principale in termini di mancato superamento della prova di resistenza;

Considerato, quanto ai ricorsi incidentali, che:

- con un primo gruppo di censure, i ricorrenti incidentali sostengono che dovrebbero essere sottratte alla lista 1 e, di conseguenza, al candidato D S ben 6 preferenze che, viceversa, si configurano quali voti invalidi per le seguenti circostanze: i) nella sezione 2 è stata espressa una preferenza per tale “M G D S”, che è candidato inesistente in entrambe le liste e che costituisce, pertanto, chiaro segno di riconoscimento;
ii) nella “Sezione n. 3 sono stati illegittimamente assegnati alla Lista n. 1 almeno 4 voti, che non recano crocesegno sul Simbolo di Lista e riportano solo la scritta “M” in corrispondenza del riquadro di preferenza della Lista 1. Sta di fatto, però, che nelle due contrapposte Liste risultano candidati ben 2 consiglieri, per ciascuna Lista, con il cognome M (Lista 1: M Antonio e M Carmine;
Lista 2: M Pietro e M Carmela)”;
iii) sempre nella sezione 3 una scheda reca nel riquadro corrispondente alla lista 1, prescelta dall’elettore, l’espressione “Moti A” scritta su due righe, che rappresenta segno di riconoscimento;

- tutte le suddette censure sono fondate per le ragioni di seguito esplicitate: 1) a termini dell’art. 64, comma 2, n. 2) del d.P.R. n. 570/1960, sono nulli i voti contenuti in schede che “presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”. Ebbene, in relazione a tale articolo, l’espressione “in modo inoppugnabile” non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta ad esigere un’effettiva certezza della volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, invero di interesse meramente scolastico, che l’elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome;
l’elemento della riconoscibilità, quindi, deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente per cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato, con la conseguenza che possono essere ritenuti segni di riconoscimento quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, consistenti in una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero che non si possa spiegare con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell’indicare un determinato simbolo, nell’appore il crocesegno o nello specificare il nominativo del candidato prescelto (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2020 n. 6749). Applicando i superiori principi al caso della preferenza espressa per “M G D S”, è evidente la nullità del voto attribuito alla lista 1, in quanto l’indicazione di un candidato inesistente non è imputabile ad alcuna incertezza grafica o difficoltà di azione, ma rappresenta la consapevole volontà dell’elettore di caratterizzare il proprio voto rendendolo riconoscibile all’esterno. Né è convincente, come sostenuto dalla difesa di D S, che l’elettore possa essere caduto in confusione per il fatto che la Sig.ra M G D S fosse, nella stessa tornata elettorale, candidata consigliere regionale nel medesimo partito di cui era coordinatore regionale il candidato D S, con conseguente superfluità della preferenza manifestata per quel nominativo, fermo restando il voto espresso per la lista 1. Infatti, è dirimente osservare che, al contrario, la parallela candidatura della Sig.ra M G D S al Consiglio Regionale nello stesso partito di cui era dirigente regionale D S, aggrava la pregnanza dell’indicazione dell’aspirante consigliere regionale quale segno di riconoscimento, svelando possibili apparentamenti tra candidati che l’elettore ha inteso rendere manifesti;
2) parimenti devono essere dichiarati nulli i 4 voti riportanti solo la scritta “M” in corrispondenza del riquadro di preferenza della lista 1, giacché come risulta dall’elenco delle candidature, erano ben quattro i candidati (due per ogni lista) che avevano il cognome “M”, per cui si palesano equivoche le espressioni di voto non essendo chiaro per quale candidato appartenente ad una determinata lista il singolo elettore avesse manifestato la sua preferenza. Contrariamente a quanto opinato dalla difesa di D S, tale ipotesi non riesce ad essere regolata dall’art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 570/1960, a termini del quale “se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti”, poiché nel caso specifico i candidati per i quali sarebbe stata espressa la preferenza non erano ricompresi “tutti” nella medesima lista, non essendo rilevante, secondo la disposizione in commento, che il nominativo del candidato fosse apposto o meno all’interno del corrispondente riquadro di lista. Pertanto, anche l’inserimento del cognome in questione all’interno del riquadro della lista 1 è destinato a perdere ogni significatività al riguardo, assumendo per legge pregnanza, in caso di mancata indicazione del contrassegno di lista, solo l’appartenenza di tutti i candidati prescelti alla medesima lista, indipendentemente dallo spazio utilizzato nella singola scheda. Si conferma, quindi, la nullità per equivocità dei 4 voti espressi con la sola dicitura “M” in corrispondenza del riquadro di preferenza della lista 1;
3) infine, è affetta da nullità anche la preferenza manifestata con l’espressione “Moti A”, in quanto non è assolutamente certo che, come altresì sostenuto dalla difesa di D S, l’elettore abbia inteso optare per il candidato consigliere della lista 1 Antonio M, ben potendo le due sillabe “Mo” e “ti” essere intervallate anche da consonanti diverse dalla “n” senza perdere senso compiuto (ad es.: Molti, Morti, Mosti, etc.), con la conseguenza che, anche nell’ipotesi che si sia trattato di una dimenticanza dovuta ad un errore di scrittura, non è affatto scontato che il temine corretto scelto dall’elettore fosse nello specifico “M”. Ne discende che l’indicazione in scheda del termine “Moti A”, senza ulteriori specificazioni, implica segno di riconoscimento perché non è sicura la riconducibilità di tale indicazione al candidato Antonio M della lista 1 (cfr., per un caso analogo, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 luglio 2020 n. 4780);

- in definitiva, alla luce delle superiori considerazioni, i voti riportati al primo turno dalla lista 1 e dal suo candidato Sindaco D S devono essere corretti al ribasso, attestandosi alla quota di 1535 preferenze (1541 – 6 voti invalidi);

- ciò comporta l’accoglimento dei ricorsi incidentali nei termini sopra precisati, con assorbimento delle rimanenti censure, dedotte anche in via subordinata, non esaminate dal Collegio, in quanto, come risulterà dal prosieguo della trattazione, la sottrazione di tali 6 preferenze si rivelerà decisiva al fine di respingere il ricorso principale per mancato superamento della prova di resistenza;

Considerato infatti, quanto al ricorso principale, che:

- tenendo conto della prospettazione attorea, meritano di essere sottratti alla lista 2 solo 3 voti, mentre per il resto le doglianze mosse avverso i risultati elettorali, sia con riferimento alla mancata attribuzione di preferenze alla lista 1, sia con riguardo all’invalidità di altri voti attribuiti alla lista 2 non sortiscono effetto positivo;

- in dettaglio, vale cominciare dallo scrutinio delle censure con cui il ricorrente principale lamenta la mancata assegnazione alla lista 1 di 8 voti validamente espressi, le quali sono così riassumibili: a) con riguardo alle schede non assegnate perché contestate, in alcuni casi (sezioni 3 e 4) il presidente di seggio ha omesso qualsiasi motivazione sulla decisione di non assegnazione, a fronte delle specifiche osservazioni dei rappresentanti di lista;
b) “nella sezione n. 4 – scheda n. 1: presenta il crocesegno sul riquadro relativo alla lista “Sempre per L A – D D S Sindaco” e l’indicazione della preferenza del candidato consigliere Carmela M sul riquadro relativo alla lista “Il Faro – G P Sindaco”. Si rammenta che la candidata consigliere Carmela M figura nella lista n. 2 “Il Faro””. Pertanto, nel caso de quo “doveva essere salvaguardata la volontà dell’elettore attribuendo il voto al candidato sindaco Sig. D D S, ricorrente, ed annullando la preferenza al candidato consigliere della lista “Il Faro”;
c) “nella sezione n. 4 – scheda n. 2: non presenta alcun crocesegno sui simboli di lista o del candidato sindaco, ma presenta la sola indicazione della preferenza al candidato consigliere “L B” accanto al simbolo della lista “Sempre per L A – D D S. Non risulta tra i candidati consiglieri di entrambe le liste il cognome B, ma tale preferenza può essere ricondotta alla candidata consigliere L R poiché trattasi dell’unica candidata presente alla competizione elettorale con il nome di battesimo Lucia”;
d) “nella sezione n. 4 – scheda n. 3: presenta il crocesegno sulla lista “Sempre per L A – D D S Sindaco” e nel relativo riquadro indica la preferenza del candidato consigliere “I detto P”. In tal caso, risulta erronea l’indicazione del cognome “I” ma ben poteva essere ricondotto al candidato A D M detto P”;
e) “nella sezione n. 4 – scheda n. 4;
presenta il crocesegno sulla lista “Sempre per L A – D D S Sindaco” e un tratto marcato (cancellatura) a coprire errori nella trascrizione del nominativo del candidato consigliere cui attribuire la preferenza, in tal caso A D M”;
f) “nella sezione n. 4 – scheda n. 5: presenta il crocesegno sulla lista “Sempre per L A – D D S Sindaco” e un tratto marcato (cancellatura) a coprire errori nella trascrizione del nominativo del candidato consigliere cui attribuire la preferenza, in tal caso Giuseppe Impagliazzo”;
g) “nella sezione n. 3 – scheda n. 1: presenta il crocesegno sulla lista “Sempre per L A – D D S Sindaco” e un tratto marcato (cancellatura) a coprire errori nella trascrizione del nominativo del candidato consigliere cui attribuire la preferenza, in tal caso M Antonio”;
h) nella sezione n. 2 – scheda n. 1: è “presente il crocesegno sul simbolo della lista n. 1 “Sempre per L A” ed il nome del candidato consigliere “Aniello Silvio” e sul lato opposto della scheda, nello spazio grigio, appare la scritta “M G D S”. Pertanto, è evidente che “il nome “M G D S” – candidata consigliere per il rinnovo del consiglio regionale (…) – che compare nella parte grigia della scheda per l’elezione del Sindaco del Comune di L A, sia frutto della sovrapposizione della scheda regionale (di dimensioni molto maggiori rispetto alle altre due) e della scheda comunale al momento della scritta del nome da parte dell’elettore. Il nome del candidato al consiglio regionale infatti doveva essere scritto nello spazio relativo sulla scheda per l’elezione regionale e tale scritta è stata riportata sulla scheda comunale per effetto copiativo. In ogni caso tale scheda non poteva essere dichiarata nulla, ma quantomeno doveva essere attribuita alla lista e quindi al candidato sindaco, attuale ricorrente”;
i) nella sezione n. 2 – scheda n. 2: “presenta il crocesegno sulla lista n. 1 “Sempre per L A”, la scritta “S A” nello spazio riservato ai candidati consiglieri, ed un crocesegno sul simbolo della lista “Il Faro” con la scritta “sbagliato”. L’elettore ha evidentemente inteso correggere la propria manifestazione di voto, avendo errato nell’apporre il crocesegno anche sul simbolo della lista n. 2 ed è dunque da considerarsi univoca la volontà dell’elettore stesso di recedere dalla precedente preferenza”;

- tutte le prefate doglianze non meritano condivisione per le seguenti ragioni: aa) quanto al lamentato difetto di motivazione, è evidente che la decisione di non assegnazione delle schede presa dal singolo presidente di seggio nelle sezioni 3 e 4 trova sufficiente giustificazione nelle istruzioni ministeriali, senza che al medesimo sia fatto onere di pronunciarsi diffusamente sulle osservazioni formulate dai rappresentanti di lista. Peraltro, è principio consolidato che nel procedimento elettorale i verbali di sezione non devono contenere i motivi di annullamento delle singole schede (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2013 n. 4474);
bb) la scheda 1 della sezione 4 è stata correttamente annullata per la sua equivocità, contenendo sia l’indicazione della preferenza per la candidata consigliere della lista 2 Carmela M, sia il crocesegno nel riquadro della lista 1 pur non essendo stato barrato il corrispondente contrassegno, il che non consentiva comunque di poter desumere la volontà effettiva dell’elettore. Infatti nel caso specifico, non essendo stata chiaramente espressa la preferenza per la lista 1 attraverso la segnatura del relativo simbolo, non poteva essere attribuito alla medesima il voto prescindendo dalla preferenza espressa per la candidata della lista 2, atteso che non sussistevano margini per ritenere applicabile la regola sancita dall’art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, a termini della quale “sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”;
cc) la scheda contenente la preferenza per L B non poteva essere attribuita alla lista 1 perché relativa ad una candidata inesistente e, quindi, integrante, come già spiegato in sede di esame dei ricorsi incidentali, un palese segno di riconoscimento. Né il nominativo in questione poteva essere accostato a quello della candidata della lista 1 L R per comunanza di nome di battesimo, dal momento che, a termini dell’art. 71, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, la preferenza per i candidati di lista va espressa mediante l’indicazione del cognome, avendo l’aggiunta del nome funzione individuatrice solo in caso di uguaglianza di cognomi: in sostanza, la volontà dell’elettore riposa nel cognome e non del nome del candidato prescelto;
dd) analogo discorso può essere fatto per la scheda contenente la preferenza per I detto P, pur in presenza di crocesegno per la lista 1, in quanto anche in tal caso è stato indicato un candidato inesistente, con conseguente riconoscibilità del voto. Il soprannome “P”, che è sinonimo di persona raffinata ed elegante, è di utilizzo comune soprattutto nei piccoli centri e, pertanto, non è idoneo ad individuare con certezza il candidato della lista 1 A D M in presenza della specificazione di un cognome, I, assolutamente non assimilabile a Di Meglio;
ee), ff) e gg) nemmeno potevano essere assegnate alla lista 1 le tre schede recanti cancellature con l’indicazione del candidato effettivamente prescelto. Infatti, nel caso di errore materiale della preferenza, per non incorrere nella riconoscibilità del voto, è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l’errore ed apporre un’indicazione chiara e valida di voto. Pertanto, la cancellazione della preferenza già espressa, sebbene sostituita dall’indicazione corretta del nominativo del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l’aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell’elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 agosto 2015 n. 3949 e 21 maggio 2010 n. 3210);
hh) la scheda recante il nominativo (aggiuntivo) di M G D S nemmeno poteva essere conteggiata a favore della lista 1, contenendo un chiaro segno di riconoscimento, come già esplicitato in occasione dello scrutinio dei ricorsi incidentali. Il dedotto effetto copiativo derivante dalla sovrapposizione di schede differenti non attenua la rilevanza del segno di riconoscimento, non potendosi escludere che l’elettore abbia voluto così evidenziare il proprio voto per dar conto di un eventuale apparentamento. Peraltro, anche nel caso di fortuita disattenzione, l’elettore avrebbe potuto agevolmente rimediare alla doppia indicazione chiedendo la sostituzione della scheda, proprio per evitare ogni sospetto di riconoscibilità del voto: essendo venuto meno a tale minimo dovere di accortezza, il voto da lui espresso non poteva non incorrere nella sanzione di nullità, come avvenuto nella specie;
ii) infine, anche l’apposizione della dicitura “sbagliato” sulla scheda recante la preferenza per S A non poteva non indurre il seggio elettorale a dichiarare la nullità del relativo voto, chiaramente riconoscibile ed inficiato da intrinseca contraddittorietà ed incertezza, avendo l’elettore nello specifico provveduto a barrare entrambi i simboli di lista (cfr., per un caso analogo, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4780/2020 cit.);

- alla luce di quanto esposto, correttamente non sono stati assegnati alla lista 1 gli 8 voti reclamati in questa sede;

Considerato, altresì, che:

- rimangono da esaminare le censure articolate nel ricorso principale con cui si stigmatizza l’illegittima attribuzione alla lista 2 di ben 12 preferenze, perché contenute in schede asseritamente caratterizzate da segni di riconoscimento. Con riguardo a 9 schede il ricorrente principale rappresenta in dettaglio quanto segue: a) “scheda n. uno crocesegno sulla lista n. 2 e scritta con il nome “Giacomo”;
Scheda n. due crocesegno sulla lista n. 2 “Il Faro” e scritta con il nome “Sig Giac P”;
Scheda n. tre crocesegno sulla lista n. 2 “Il faro” e scritta con i nomi “pietro M e G P”;
scheda n. quattro crocesegno sulla lista n. 2 “Il Faro” e scritta con i nomi “Giacomo Pasquale” “Zavota”;
scheda n. cinque crocesegno sulla lista n. 2 “Il Faro” e scritta con il nome “P”;
b) “Scheda n. sei crocesegno sulla lista n. 2 “Il faro” e scritta “D S Dante”;
c) tre schede presentavano il crocesegno sul simbolo della lista 2 e la scritta “Scheriffo”, mentre “Sceriffo” è il soprannome del candidato di tale lista Giovanni D S. Tali schede “non potevano essere attribuite al candidato sindaco sig. G P ed andavano dichiarate nulle in quanto le scritte, peraltro come emerge dalla grafia provenienti da persone scolarizzate con tratto fermo e non incerto, sono un chiaro segno di identificazione del voto”;

- le censure attinenti alle suddette 9 schede vanno disattese per i motivi che seguono: aa) è evidente che, con riferimento alle prime cinque schede oggetto di contestazione, si tratta di voti validamente espressi in favore della lista 2, opportunamente barrata nel simbolo, laddove le indicazioni aggiuntive del nome (anche abbreviato) e/o del cognome (in un caso lievemente storpiato) del candidato Sindaco G P assumono valore rafforzativo della scelta fatta dai singoli elettori per quella compagine elettorale e non costituiscono, viceversa, segnali di identificazione del voto, tanto più che in alcune schede era stata comunque espressa preferenza per soggetti candidati nella stessa lista di riferimento (Pietro M e G G Z). Invero, in sede di competizione elettorale, la trascrizione del candidato sindaco nello spazio destinato all’indicazione della preferenza può e deve essere interpretata come conferma, benché superflua, del voto espresso per l’elezione del sindaco (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 settembre 2005 n. 5187);
bb) l’indicazione “D S Dante” non può valere come segno di riconoscimento, dal momento che risulta in entrambe le liste un solo candidato consigliere con il cognome “D S”, e tale è il Sig. Giovanni D S, facente parte della lista 2. Si applica, al riguardo, il consolidato principio secondo il quale l’erronea indicazione del solo nome del candidato, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, non implica di per sé alcuna incertezza in ordine alla volontà dell’elettore né configura un mezzo di riconoscimento, perché tale errore può essere dovuto ad un mero difetto mnemonico, non improbabile in quanto il voto di preferenza non necessariamente riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 9 aprile 2019 n. 2322). Pertanto, correttamente in tal caso il voto è stato assegnato alla lista 2, peraltro appositamente individuata con crocesegno sul relativo simbolo;
cc) infine, quanto alla dicitura “Scheriffo”, le tre schede non potevano non essere attribuite alla lista 2 e al suo candidato consigliere Giovanni D S, appunto soprannominato “Sceriffo”. Invero, nel procedimento elettorale la deformazione del cognome, del nome o del soprannome (come avvenuto nella specie) di un candidato, o anche l’incertezza nella sua indicazione, si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un’inesatta memoria del nominativo, che sono ipotesi non inusuali, mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell’elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4474/2013 cit.). Inoltre, la risolutezza del tratto grafico non è sicuro indice di un buon livello di scolarizzazione, dipendendo piuttosto la fermezza della grafia da altri fattori attinenti allo sviluppo della personalità e/o allo stato di salute dell’individuo;

- vanno, invece, accolte le doglianze attoree con cui è stata stigmatizzata l’attribuzione alla lista 2 sia di due schede recanti, in corrispondenza dello spazio per l’indicazione delle preferenze, un segno grafico simile alla “Z”, sia di una scheda con la scritta “SIC”, giacché si tratta in tutti e tre i casi di inequivocabili segni di riconoscimento del voto, non imputabili ad alcuna incertezza grafica o difficoltà di azione del singolo elettore, ma all’intento del votante di caratterizzare e rendere distinguibile la preferenza espressa;

- tuttavia, il riconoscimento che alla lista 2 dovevano essere sottratti 3 voti non vale a rendere accoglibile il ricorso principale a causa del mancato superamento della prova di resistenza, in quanto la lista 1, in accoglimento dei ricorsi incidentali, avrebbe comunque dovuto perdere 6 voti invalidi;

- ne discende, alla luce del complessivo esame dei mezzi processuali articolati in questa sede, che il risultato della competizione elettorale si sarebbe attestato, al primo turno, su 1535 voti (1541 – 6) per la lista 1 e per il candidato Sindaco D S e su 1538 vori (1541 – 3) per la lista 2 e per il candidato Sindaco P, con la conseguenza che quest’ultimo e la sua compagine elettorale sarebbero risultati comunque vittoriosi;

- va infatti applicato nella fattispecie il condiviso indirizzo secondo il quale, nella materia elettorale, il principio della prova di resistenza, nel quadro di una corretta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l’annullamento degli atti della procedura laddove l’illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 agosto 2014 n. 4241;
TAR Sardegna, Sez. I, 28 aprile 2016 n. 374);

- il ricorso principale non si presenta, quindi, sorretto da sufficiente fondamento;

Ritenuto, in conclusione, che:

- ribadite le suesposte considerazioni, i ricorsi incidentali vanno accolti mentre il ricorso principale va respinto per infondatezza;

- sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, in ragione della complessità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

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