Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-09-09, n. 201304474

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-09-09, n. 201304474
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304474
Data del deposito : 9 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07257/2012 REG.RIC.

N. 04474/2013REG.PROV.COLL.

N. 07257/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7257 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dall'avv. P Q, con domicilio eletto presso lo studio del dott. A P, in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

U.T.G. - Prefettura di Lecce, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di R, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;

nei confronti di

R Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, c.so del Rinascimento, n. 11;
Maria Rosaria Orlando, Pasquale Luigi Gaetani, Antonio Vergaro, Massimo Cantoro, Lucio Vincenti, Santa Immacolata Vita, Claudio Molentino, tutti non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia - Sezione staccata di Lecce, Sezione I, n. 01186/2012, resa tra le parti, di reiezione del ricorso principale (con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale del dott. C R) proposto dall’ing. A C per l’annullamento del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni del 7.5.2012, relativo alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di R, con cui è stata proclamata l'elezione del Sindaco nella persona del dott. C R e dei Consiglieri comunali, nonché dei verbali delle sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, anche nella parte in cui è stato dato atto dell'avvenuta autenticazione delle schede e dell'imposizione del bollo sulle stesse, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la convalida degli eletti, di cui alla delibera del Consiglio Comunale del 22.5.2012;
inoltre per l'accertamento del diritto del ricorrente, previa correzione del risultato elettorale, ad essere proclamato eletto Sindaco del Comune di R;


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Lecce e quello del dott. C R, recante anche appello incidentale;

Visti i motivi aggiunti all’appello principale e a quello incidentale;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza 15 febbraio 2013 n. 935;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2013 il Cons. A A e uditi per le parti gli avvocati P Q, Carlo Maria Pisana dell'Avvocatura Generale dello Stato e Gianluigi Pellegrino, per delega dell'Avvocato Valeria Pellegrino;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO

L’ing. A C ha partecipato alla competizione elettorale del 6-7 maggio 2012 per l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale di R, Comune con meno di 15.000 abitanti, in qualità di candidato alla carica di Sindaco con la lista n. 3 contrassegnata: “Democrazia è Sviluppo”.

All’esito della consultazione, ultimate le operazioni di scrutinio, al suddetto sono stati attribuiti n. 2050 voti validi, mentre primo della graduatoria è risultato il candidato Sindaco della lista n. 2, “R e Torrepaduli – Esserci”, dott. C R, cui sono stati attribuiti n. 2053 voti validi.

In conseguenza di tale risultato, con verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni è stato proclamato eletto Sindaco il predetto dott. R e Consiglieri gli ulteriori candidati della sua lista, in epigrafe individuati come controinteressati.

Per l’annullamento di detto verbale, nonché degli altri atti in epigrafe indicati, e per l’accertamento del diritto ad essere proclamato Sindaco il suddetto ing. C ha adito il T.A.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce, lamentando sia la mancata attribuzione in suo favore di n. 8 schede che gli sarebbero spettate e sia l’attribuzione al Sindaco eletto di n. 9 schede che non gli sarebbero spettate.

Detto T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controinteressato dott. R, basata sull’assunto che le dichiarazioni dei rappresentanti di lista in atti erano sfornite del necessario principio di prova, ha respinto nel merito il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal suddetto controinteressato.

Con il ricorso in appello in esame l’ing. C ha chiesto l’annullamento o la riforma della citata sentenza deducendo i seguenti motivi:

1.- Erroneamente, affermando che poteva essere applicato alla fattispecie l’art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, è stato respinto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con cui era stata dedotta, con riferimento alla sezione n. 2, la illegittima assegnazione al candidato Sindaco dott. R del voto contenuto in una scheda recante, oltre al voto per il suddetto, anche la preferenza per un candidato al Consiglio comunale appartenente ad una lista diversa da quella del suddetto candidato, espressa con il solo nome della candidata “Pamela”.

2.- La sentenza è incondivisibile laddove ha respinto la seconda parte del quinto motivo di gravame, con cui era stata censurata, nella sezione n. 8, l’attribuzione di un voto in favore del candidato dott. R contenuto in una scheda recante, oltre al voto per il suddetto, una preferenza espressa per un candidato della sua lista con il normografo e al rovescio.

3.- Con riferimento al quarto motivo di ricorso e alla prima parte del quinto (con cui era stata censurata l’attribuzione, in favore del candidato dott. R, di un voto nella sezione n. 7 e di uno nella sezione n. 8, contenuti in schede riportanti, oltre alla croce apposta sulla lista facente capo al suddetto, un’altra croce tra il voto di lista e la preferenza per candidati Consiglieri della medesima lista) il T.A.R. ha sostenuto la tesi che dette censure dovevano essere respinte perché dette modalità di voto andavano interpretate nel senso del rafforzamento della volontà già espressa con la preferenza e perché comunque i voti non erano riconoscibili stante la pluralità delle schede con dette caratteristiche, senza considerare che nel caso di specie l’apposizione della seconda croce non trovava altra spiegazione che l’intento di rendere riconoscibile il voto e che le schede caratterizzate da detta anomalia erano solo due.

4.- Con il quarto motivo di gravame (in relazione alla seconda parte del quarto motivo di ricorso, con cui erano sono stati contestati quattro voti attribuiti al candidato Sindaco dott. R contenuti in schede in cui, nello spazio riservato alla preferenza per il candidato Consigliere, era indicato il nominativo “C” non corrispondente ad alcun candidato) è stata asserita la incondivisibilità della tesi del T.A.R. che la “desinenza” era la stessa di quella del candidato “Gaetani”, soggetto effettivamente esistente.

5.- Con il quinto motivo di appello è stato affermato che erroneamente è stato disatteso dal T.A.R. l’ultimo motivo di ricorso (con cui era stato contestato l’illegittimo annullamento nelle sezioni nn. 1, 2 e 3, di sette voti attribuiti al candidato ing. C, contenuti in schede in cui, a causa di un errore tipografico, non erano riportati o la stampigliatura dei simboli di partito, o i nomi dei candidati alla carica di Sindaco) nella incondivisibile tesi che l’annullamento fosse giustificato dalla previsione dell’art. 64 del d.P.R. n. 570/1960, dal momento che le schede erano state annullate, in base ai verbali, perché recanti segni di riconoscimento;
viceversa l’espressione del voto secondo dette modalità denotava l’intenzione di ovviare alla obiettiva carenza delle stampigliature sulla scheda, per consentire il legittimo esercizio del voto.

L’omissione da parte dell’ufficio dei previsti meccanismi di verifica preliminare non poteva comportare l’annullamento delle schede irregolari “ de quibus ”, per contrasto con principi costituzionali di libertà ed eguaglianza del voto.

Con atto depositato il 25.10.2012 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce.

Con atto notificato l’8.11.2012 e depositato il 9.11.2012 si è costituito in giudizio e ha proposto appello incidentale il dott. R, contestando la reiezione della eccezione di inammissibilità del ricorso (per mancata prova delle lamentate irregolarità) da parte del T.A.R. e deducendo la infondatezza di tutti i motivi di gravame. Con l’appello incidentale ha impugnato la sentenza in esame laddove ha accolto il motivo di ricorso contro la mancata assegnazione al candidato ing. C di un voto recante una preferenza per il candidato della sua lista “Gnoni” scritta con normografo e laddove ha accolto la censura di illegittima assegnazione al candidato dott. R del voto riportante la preferenza con la scritta “CAM 40”;
ha inoltre riproposto i motivi di ricorso incidentale non esaminati dal T.A.R. per carenza di interesse (stante la infondatezza del ricorso principale) e ha ribadito la eccezione di mancata notifica del ricorso a tutti i consiglieri comunali eletti (qualificabili come controinteressati perché, in caso di accoglimento della domanda di annullamento delle operazioni di voto, perderebbero la carica), con richiesta di rimessione della causa al Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 del c.p.a..

Con memoria depositata il 24.12.2012 il dott. R ha ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 24.12.2012 l’ing. C ha richiamato il contenuto dell’atto di appello e contestato le argomentazioni svolte con il controricorso e ricorso incidentale (precisando che la domanda di annullamento delle operazioni di voto è stata formulata solo per l’ipotesi di accoglimento del quinto motivo di appello).

Con note depositate il 29.12.2012 l’appellante principale ha ribadito detta precisazione.

Con note depositate il 31.12.2012 il dott. R ha replicato alle avverse tesi e ha ribadito le proprie richieste.

Con ordinanza 15 febbraio 2013 n. 935 la Sezione ha disposto una verificazione, ai sensi dell'art. 66 del c.p.a., relativamente alle sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10, da parte di uno o più funzionari nominati dal Prefetto della Provincia di Lecce, in contraddittorio con le parti, relativamente alle censure formulate sia con l’appello principale che con quello incidentale, stabilendo altresì che l’eventuale compenso ad essi funzionari, sarebbe stato corrisposto ai sensi dell’art. 66, comma 4, del c.p.a..

Con atto notificato il 3.5.2013 e depositato il 6.5.2013 il dott. R, a seguito della individuazione, all’esito delle operazioni di verificazione, di differenze tra la descrizione delle schede impugnate con il ricorso incidentale e quelle effettivamente rinvenute, ha proposto motivi aggiunti all’appello incidentale, ex art. 104, comma 3, del c.p.a., con riferimento alle sezioni nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza dell’appello principale.

In data 9.5.2013 è stato depositato in giudizio il verbale della effettuata verificazione, corredato da copia conforme di n. 28 schede, degli originali delle operazioni elettorali in n. 10 sezioni e degli originali delle tabelle di scrutinio relative a dette sezioni.

Con atto notificato il 9.5.2013, depositato il 14.5.2013, l’ing. C, a seguito delle risultanze della disposta verificazione, ha proposto i seguenti motivi aggiunti come sviluppo ed integrazione logica dei motivi di appello:

1.- Con riguardo alla sezione n. 2 è stato evidenziato che la istruttoria ha confermato la esistenza di una scheda riportante, oltre al voto per il candidato Sindaco dott. R, anche una preferenza per la candidata della lista n. 3, recante la scritta non “Pamela”, come indicato nell’atto di appello, ma “Pamela Maglie”, il che conferma la tesi che la scheda avrebbe dovuto essere annullata, non essendo consentito nel Comune “ de quo ” il voto disgiunto.

La medesima censura è stata formulata con riguardo ad altra scheda, rinvenuta nel corso dell’istruttoria, recante oltre al voto per detto candidato Sindaco, una preferenza per la candidata “Maglie”.

2.- Con riguardo alla sezione n. 4 è stato rimarcato che la istruttoria ha confermato la esistenza di una scheda recante il voto per il candidato Sindaco ing. C e una preferenza per un candidato della sua lista espressa con il normografo.

3.- Con riguardo alla Sezione n. 6 è stato evidenziato che la istruttoria ha confermato la esistenza di una scheda contenente, oltre ad un crocesegno sulla lista del candidato Sindaco dott. R, anche la preferenza per il candidato della stessa lista “Cantoro”, preceduta dalla sigla “CAM40”, che costituiva segno di riconoscimento che comportava l’annullamento della scheda, come dedotto con motivo di gravame già accolto dal T.A.R..

4.- Con riguardo alla sezione n. 7 è stato precisato che la censura di illegittima assegnazione al candidato dott. R del voto riportato in una scheda in cui, oltre alla croce apposta sulla lista facente capo al suddetto era contenuta un’altra croce tra il voto di lista e la preferenza per il candidato consigliere della medesima lista “Gaetani”, è stata confermata dall’istruttoria, con la sola differenza che la preferenza riportava la dicitura “Caetani”, con conferma della annullabilità del voto.

E’ stato inoltre aggiunto che in sede di verificazione era stata rinvenuta una scheda ritenuta valida recante, oltre alla croce apposta sulla lista facente capo al dott. R, un’altra croce tra il voto di lista e la preferenza per il candidato Consigliere della medesima lista “Pascuale Gaetani”, che pure avrebbe dovuto essere annullata.

5.- Con riferimento alla sezione n. 8 è stato dedotto che la istruttoria ha confermato la esistenza di una scheda recante, oltre alla croce sulla lista facente capo al dott. R, una croce tra il voto di lista e la preferenza per il candidato Consigliere della medesima lista “E”;
anche tale voto avrebbe dovuto essere annullato.

6. Con l’atto è stata espressa formale rinuncia al motivo di appello principale n. 5, al corrispondente motivo n. 6 del ricorso di primo grado e alla richiesta subordinata di annullamento delle operazioni di voto nelle sezioni nn. 1, 2 e 3.

Con memoria depositata il 24.5.2013 il dott. R, premesso che la disposta verificazione ha confermato la infondatezza delle censure formulate da controparte avverso le operazioni elettorali, ha sostanzialmente ribadito tesi e richieste.

Con memoria depositata il 7.6.2013 l’appellante principale ha ribadito la fondatezza del proposto gravame, ha dedotto che l’istruttoria ha dimostrato la infondatezza dei motivi di ricorso incidentale ed ha eccepito la inammissibilità dei motivi aggiunti all’appello incidentale.

Con atto depositato il 19/25.6.2013 il Dirigente incaricato della verificazione ha chiesto, ai sensi dell’art. 66 del c.p.a., la liquidazione del compenso ritenuto equo, tenuto conto della complessità e della delicatezza dell’attività svolta, nonché della circostanza che il compenso avrebbe dovuto essere ripartito con i collaboratori indicati nel provvedimento prefettizio di nomina.

Alla pubblica udienza del 25.6.2013 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dall’ing. A C, candidato con la Lista n. 3, contrassegnata: “Democrazia è Sviluppo” e primo dei non eletti alla carica di Sindaco nella competizione elettorale del 6-7 maggio 2012 per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale di R (Comune con meno di 15.000 abitanti), di riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è stato respinto il ricorso principale (con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale del controinteressato dott. C R) proposto dall’ing. C per l’annullamento del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni del 7.5.2012 relativo a detta tornata elettorale, con cui è stata proclamata l'elezione del Sindaco nella persona del suddetto dott. R e dei Consiglieri comunali, nonché dei verbali delle sezioni nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, anche nella parte in cui è stato dato atto dell'avvenuta autenticazione delle schede e dell'imposizione del bollo sulle stesse, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la convalida degli eletti, di cui alla delibera del Consiglio Comunale del 22.5.2012;
inoltre per l'accertamento del diritto del ricorrente, previa correzione del risultato elettorale, ad essere proclamato eletto Sindaco di detto Comune.

L’atto di appello è stato corredato da motivi aggiunti, a seguito delle risultanze della disposta verificazione, come sviluppo ed integrazione logica dei già proposti motivi di gravame, con riguardo alle sezioni nn. 2, 4, 6, 7 e 8.

Nel corso del giudizio ha proposto appello incidentale, corredato da motivi aggiunti dopo l’espletamento di detta verificazione, il dott. R, proclamato Sindaco del Comune di R all’esito della competizione elettorale di cui trattasi, che ha impugnato la sentenza in esame laddove ha accolto due motivi del ricorso principale di primo grado, nonché ha riproposto i motivi di ricorso incidentale non esaminati dal T.A.R. per carenza di interesse e ha ribadito la eccezione di mancata notifica del ricorso a tutti i Consiglieri comunali eletti, con richiesta di rimessione della causa al Giudice di primo grado.

2.- Innanzi tutto la Sezione, a prescindere dalla sua irrilevanza stante il negativo esito del ricorso in appello, ritiene di esaminare, per completezza, la eccezione di inammissibilità del ricorso principale di primo grado riproposta in appello dal resistente ed appellante incidentale dott. R, basata sul rilievo che le censure formulate con il ricorso introduttivo trovavano il loro unico riscontro nelle dichiarazioni dei rappresentanti della lista “Democrazia è Sviluppo”, che, benché presenti alle operazioni di scrutinio, non avevano dichiarato o contestato nulla in quella sede, rendendo dette dichiarazioni solo ad operazioni già avvenute.

La tesi del T.A.R., che comunque era stato assolto l’onere della prova di verosimiglianza in ordine alle lamentate irregolarità e che la verbalizzazione era una facoltà e non un obbligo per detti rappresentanti di lista, sarebbe incondivisibile innanzi tutto perché, ammettendo la possibilità di contestare “ ex post ” le operazioni elettorali, si consentirebbe la proposizione di ricorsi giurisdizionali al solo scopo di riaprire le operazioni di scrutinio (indicando vizi astrattamente plausibili ma non riportati nei verbali, peraltro smentibili solo mediante querela di falso). In secondo luogo assegnare giuridica valenza a un tale tipo di dichiarazioni significherebbe ammettere nel giudizio elettorale la prova testimoniale, nel cui ambito sarebbe invece inammissibile, anche perché dette dichiarazioni provenivano da rappresentanti della medesima lista del ricorrente e quindi da soggetti interessati alla causa. Neppure avrebbe considerato il T.A.R. che era stato eccepito che dette dichiarazioni non erano state autenticate e che non contenevano assunzione di responsabilità, che non risultava a chi e dove fossero state rilasciate, né come il ricorrente ne fosse venuto in possesso e che erano assimilabili quanto a contenuto e veste grafica.

2.1.- Osserva in proposito la Sezione che nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi di censura e dell'onere della prova è, come è noto, da considerarsi attenuato, pur richiedendosi sempre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l'atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 marzo 2012 n. 1630);
inoltre detti vizi devono essere dedotti non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete, onde evitare inammissibili azioni volte al mero riesame delle operazioni svolte, ovvero meramente esplorative. Ciò in considerazione della peculiare situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse ad impugnare le operazioni elettorali illegittime, sulla base di semplici informazioni, pur formalmente dichiarate ed acquisite agli atti del giudizio, ma necessariamente indiziarie, e tenendo conto dell'indefettibile esigenza di assicurare, tuttavia, l'effettività della tutela giurisdizionale, sancita dagli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso sotto il profilo di una sufficiente specificazione dei motivi è comunque indispensabile che le specifiche censure siano supportate da concreti elementi di riscontro delle asserite irregolarità, tali da costituire quanto meno un principio di prova, circa la sussistenza delle medesime, conformemente del resto a quanto unanimemente sostenuto in proposito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 febbraio 1998, n. 146).

Peraltro, tanto più puntuali e dettagliati sono i motivi dedotti (in relazione alla descrizione delle irregolarità denunciate, all'individuazione del numero delle schede contestate e delle sezioni nelle quali si sarebbero consumate le violazioni segnalate), tanto più si riduce la necessità di ancorare la verifica dell'ammissibilità del gravame ad ulteriori elementi fattuali che corroborino le allegazioni poste a base dell'azione (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009, n. 3704).

In particolare si riconosce valore di principio di prova alle dichiarazioni dei rappresentanti di lista, a prescindere dalle modalità più o meno formalmente rigorose della loro acquisizione (essendo sufficiente la sottoscrizione delle rispettive dichiarazioni), perché gli stessi, pur non essendo componenti del seggio elettorale, sono tuttavia soggetti che svolgono nei seggi funzioni regolate dalla normativa elettorale, partecipando a tutte le operazioni e svolgendo funzioni di controllo del procedimento elettorale regolate dalla normativa elettorale (artt. 32, comma 9, e 40 del d.P.R. n. 570/1960 e art. 16, comma 3, della l. n. 53/1990).

Proprio in relazione al principio secondo cui nel processo elettorale il requisito della specificità delle censure deve essere valutato con criteri di elasticità, vanno ritenute ammissibili e con valore di principio di prova le notizie fornite dai rappresentanti di lista (Consiglio di Stato, Sez.V, 18 ottobre 1984 n. 760;
Csi, 18 marzo 1985, n. 39).

Aggiungasi che nel procedimento elettorale i verbali di sezione non devono contenere i motivi di annullamento delle singole schede, né vi è l'onere che uno o più rappresentanti di lista contestino singole decisioni del seggio, obbligando questo alla verbalizzazione perché, in caso contrario, i ricorrenti sarebbero tenuti a dimostrazioni probatorie virtualmente impossibili ed inoltre l'assenza di propri rappresentanti di lista o di eventuali altri soggetti presenti allo scrutinio vanificherebbe l'esercizio della tutela giurisdizionale in campo elettorale (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 agosto 2012, n. 4439).

La circostanza che i verbali in questione, in quanto atti pubblici, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione, non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto, ma piuttosto l'esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti anch'essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la conformità alle norme di quanto risultante dal verbale. In tale caso, infatti, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale ed è consentito al Giudice amministrativo di compiere tutti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, nei limiti dei motivi del ricorso proposto, al fine di verificare l'effettiva volontà espressa dal corpo elettorale.

La eccezione in esame non era quindi comunque suscettibile di assenso.

3.- In secondo luogo, con riguardo alla eccezione formulata dal dott. R, di mancata notifica del ricorso a tutti i consiglieri comunali eletti, con richiesta di rimessione della causa al Giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 del c.p.a., va evidenziato che con i motivi aggiunti all’appello principale l’ing. C ha espresso formale rinuncia al motivo di appello principale n. 5 e al corrispondente motivo n. 6 del ricorso di primo grado, nonché alla richiesta subordinata di annullamento delle operazioni di voto nelle sezioni nn. 1, 2 e 3.

Di tanto questo Giudice deve prendere atto, con conseguente inutilità della disamina della fondatezza della eccezione, sulla quale è basata la richiesta di rinnovo delle operazioni elettorali, essendo ammissibile la rinuncia del difensore ad uno dei motivi d'impugnazione anche in difetto di una specifica e conforme dichiarazione di parte;
tale forma è infatti richiesta solo per la rinuncia al ricorso (art. 84 del c.p.a.), mentre spetta al prudente apprezzamento ed al potere di disposizione del difensore la scelta dell'uno o dell'altro motivo d'impugnazione, quale mezzo più idoneo per il buon esito del giudizio (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 1999, n. 714).

4.- Nel merito l’appello principale deve essere respinto, stante la infondatezza dei seguenti motivi di gravame.

5.- Con il primo motivo di appello principale è stata dedotta la erroneità della reiezione da parte del T.A.R. del primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con cui era stata dedotta, con riferimento alla sezione n. 2, la illegittima assegnazione al candidato Sindaco dott. R di un voto contenuto in una scheda, recante, oltre al voto per detto candidato, anche la preferenza per un candidato Consigliere appartenente ad una lista diversa da quella del suddetto, espressa con il solo nome della candidata “Pamela”.

La circostanza avrebbe comportato un caso di nullità totale della scheda, con incondivisibilità della tesi del T.A.R., che, poiché l’art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, stabilisce che “ sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata ” era comunque valida la scheda che tra le preferenze recava il nominativo del candidato di un'altra lista, dovendo essere annullata soltanto la preferenza.

Secondo l’appellante, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della l. n. 81/1993, trasfuso nell’art. 71, comma 5 del d. lgs. n. 267/2000, che esclude il voto disgiunto nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, va annullato il voto se la preferenza ad un candidato di lista diversa sia stata espressa non nel riquadro della lista votata con segno di croce, ma nel riquadro di differente lista (come riconosciuto dalla giurisprudenza: Consiglio di Stato, Sez. V, 15 settembre 2010 n. 6788, che a sua volta richiama pregresse sentenze della Sezione stessa dello stesso segno), dovendo tale disciplina per il suo carattere di specialità considerarsi prevalente su quella di cui all’art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960;
sarebbe infatti in tali casi contraddittoria la volontà dell’elettore, né accordabile prevalenza al crocesegno apposto sul simbolo di diversa lista da quella accanto alla quale è espressa la preferenza, data l’equivalenza delle due espressioni di volontà.

Il precedente citato dal T.A.R. (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 agosto 2011, n. 4607) sarebbe relativo a fattispecie diversa da quella di specie perché in quel caso il nominativo del candidato di altra lista era contenuto nel quadrato relativo al simbolo su cui era apposto il crocesegno.

Con motivi aggiunti, con riguardo a detta sezione n. 2, l’appellante principale ha evidenziato che la istruttoria ha confermato la esistenza di una scheda riportante, oltre al voto per il candidato Sindaco dott. R, anche una preferenza per la candidata Consigliere della lista n. 3, recante non la scritta “Pamela”, come indicato nell’atto di appello, ma “Pamela Maglie”, il che confermerebbe la tesi che la scheda avrebbe dovuto essere annullata, non essendo consentito nel Comune “ de quo ” il voto disgiunto.

Con detti motivi aggiunti la medesima censura è stata formulata anche con riguardo ad altra scheda, rinvenuta nel corso dell’istruttoria, recante oltre al voto per detto candidato Sindaco, una preferenza per la candidata “Maglie”.

5.1.- Al riguardo considera in termini generali la Sezione che effettivamente, a differenza di quanto stabilito dall'art. 6 del d.P.R. n. 132/1993 per i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, in quelli con popolazione inferiore l'elettore non ha il diritto di esprimere il c.d. voto "dissociato", ossia il voto per una lista diversa da quella collegata al candidato Sindaco prescelto.

Infatti l’art. 71, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000, relativo alla elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti, stabilisce che “ Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ”.

L’appellante richiama una sentenza di questa Sezione (15 settembre 2010, n. 6788) in cui sono compendiati i principi espressi dal filone giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5913, 14 novembre 2000, n. 6104 e 18 agosto 1997, n. 923) per il quale secondo le disposizioni delle norme sopra riportate, “ è legittimo l’annullamento del voto qualora la preferenza ad un candidato di lista diversa sia stata espressa non nel riquadro della lista votata con segno di croce, bensì nel riquadro di differente lista, perché detta disciplina, per il suo carattere di specialità, deve considerarsi prevalente sull’art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960 (originariamente dettato per le elezioni in comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) che prevede l’inefficacia delle preferenze espresse per candidati compresi in una lista diversa da quella votata ”.

Secondo detta giurisprudenza non sarebbe legittimo interpretare la volontà dell’elettore attribuendo prevalenza al voto alla lista votata perché essa sarebbe intrinsecamente contraddittoria, con la conseguenza che la scheda va annullata e l’annullamento non contrasterebbe con il principio espresso dall’art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 570/1960, per il quale sussiste la validità dei voti contenuti nella scheda quando se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, nella specie non individuabile;
ciò nel presupposto della piena equivalenza tra voto espresso a favore di una lista e del candidato Sindaco collegato e voto espresso a favore di altra lista attraverso la scrittura nella riga appropriata del nominativo del candidato Consigliere ad essa appartenente.

La Sezione ritiene tuttavia di dover dissentire da tale orientamento e di aderire all’ormai prevalente filone giurisprudenziale secondo il quale, va data rilevanza al fondamentale principio, di cui agli artt. 64 e 69 del d.P.R. n. 570/1960, per il quale la validità dei voti contenuti nella scheda elettorale deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Invero nei Comuni fino a quindicimila abitanti, l'art. 71, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 (che consente a ciascun elettore di votare per un candidato alla carica di Sindaco segnando il relativo contrassegno) ha introdotto un nuovo sistema elettorale maggioritario che, più che in passato, è finalizzato alla attribuzione di stabilità di governo all'Ente locale e induce l'elettore a ponderare la scelta della forza politica cui affidare l'amministrazione dell'Ente stesso.

Pertanto, è, in detti Comuni, da ritenere sempre valido il voto con cui l'elettore indichi senza dubbio il candidato Sindaco prescelto ed il di lui contrassegno, perché ciò inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce, anche nel caso in cui l'elettore, dopo aver votato per il candidato Sindaco e per la lista a lui collegata, esprima pure una preferenza per un candidato Consigliere appartenente ad una lista non collegata, mentre il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 febbraio 1996, n. 158);
invero il voto accordato alla lista ha maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 settembre 2006, n. 5643).

Il principio, d'altro canto, è in linea con la giurisprudenza secondo la quale il mero sospetto del c.d. inquinamento delle consultazioni, in mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio e nella pacifica impossibilità di ricostruire dall'esterno il processo psicologico formativo della volontà dell'elettore, non consente la caducazione del risultato elettorale, ma impone la conservazione degli atti del procedimento elettorale non direttamente colpiti dall'invalidità (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 maggio 2002, n. 2333).

Ciò che conta, in definitiva, è stabilire se sia possibile ricostruire in modo plausibile la volontà dell'elettore di esprimere, nell'ordine, il voto in favore di una determinata lista e di un determinato candidato.

Argomentando dal disposto dell'art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/60, che conferma, implicitamente, la validità del voto di lista, il Giudice di appello ha quindi reiteratamente affermato, con condivisibile orientamento, il principio della preminenza del voto di lista su quello di preferenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 dicembre 1998, n. 2002, 27 settembre 1996, n. 1176 e 2 maggio 1996, n. 503), che resta, così, inefficace (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 maggio 2002 n. 2333).

In definitiva, la fattispecie concreta rientra nell'ipotesi disciplinata dal citato art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, per cui, in applicazione del principio del “ favor voti ”, allorché l'elettore voti per una lista, ma poi indichi preferenze per candidati appartenenti ad una lista differente, vanno annullate le preferenze, ma fatto salvo il voto di lista (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903) che presenta un maggiore spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 903, 31 ottobre 2001, n. 5692, 24 maggio 2004, n. 3360 e 21 giugno 2005, n. 3280).

Peraltro, quando la preferenza espressa con le modalità di cui trattasi trovi, come nel caso che occupa, una sua ragionevole spiegazione nella ipotetica mancata conoscenza della impossibilità di attribuzione del “voto disgiunto” nei Comuni come quello di specie, non può comunque la ulteriore preferenza per il candidato Consigliere di un’altra lista essere equiparata ad un oggettivo ed inoppugnabile segno di riconoscimento idoneo a produrre la nullità del voto espresso (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 agosto 2011, n. 4607).

In particolare non ritiene la Sezione che la disposizione di cui all’art. 71, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000, per il suo carattere di specialità, possa prevalere sulla disposizione di cui all'art. 57, comma 7, del d.P.R. n. 570/1960, anche se questo è stato emanato in epoca antecedente alla intervenuta distinzione della normativa applicabile ai Comuni in materia elettorale a seconda del numero della loro popolazione, atteso che detto d. lgs. non afferma esplicitamente il venir meno della applicabilità della precedente disposizione a carattere generale, né questa è incompatibile con la nuova normativa, solo perché ha introdotto la possibilità del c.d. “voto disgiunto” nei Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti. Ciò in quanto l’aver introdotto la possibilità che il voto espresso per il candidato Consigliere di una lista diversa da quella per la quale è stato espresso il voto per il candidato Sindaco sia valido non esclude che nei Comuni, con popolazione inferiore, in cui ciò non è possibile, sia consentito, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici, continuare ad applicare la risalente normativa per la quale in tali casi è inefficace il voto di preferenza e salvo il voto di lista.

5.2.- In conclusione, nel concreto caso di specie, in cui a seguito della disposta verificazione è stato accertato che, nella sezione n. 2, all’interno della busta n. 7 è stata rinvenuta una scheda contenente, oltre al voto assegnato al candidato Sindaco dott. R, nel riquadro riservato alla lista n. 3, non la dicitura “Pamela”, ma quella “Pamela Maglie”, legittimamente ritiene la Sezione, a prescindere dalla circostanza che il nominativo effettivo di detta candidata fosse “Anna Pamela Maglie”, sia stato assegnato il voto al candidato Sindaco suddetto e sul punto la impugnata sentenza va confermata.

Per le medesime ragioni sopra espresse va respinto il motivo aggiunto all’appello principale, con il quale la medesima censura in esame è stata formulata con riguardo ad altra scheda, rinvenuta nel corso dell’istruttoria, recante oltre al voto per detto candidato Sindaco dott. R, una preferenza per la candidata “Maglie”.

6.- Secondo l’appellante principale la sentenza sarebbe errata anche laddove ha ritenuto non condivisibile la seconda parte del quinto motivo di gravame, con cui era stata censurata l’attribuzione in favore del candidato dott. R, nella sezione n. 8, di una preferenza espressa con il normografo, e precisamente con l’indicazione del candidato Consigliere “Vincenti” scritto al contrario “itnecniV”, per le stesse ragioni per le quali era stato accolto il motivo di ricorso relativo all’illegittimità dell’annullamento di una scheda contenente un voto al candidato Sindaco ing. C per essere stata espressa la preferenza al candidato Consigliere “Gnoni” con un normografo.

Le due ipotesi non sarebbero assimilabili perché se è vero che l’utilizzo del normografo non consente la astratta identificabilità del voto, l’utilizzo del strumento al rovescio costituirebbe una anomalia tanto manifesta da determinare l’attribuibilità del voto ad uno specifico elettore, facilmente individuabile.

Con i motivi aggiunti all’appello principale è stato evidenziato che la istruttoria ha confermato la esistenza di una scheda recante il voto per il candidato Sindaco ing. C e una preferenza per un candidato della sua lista “Gnoni” espressa con il normografo, la cui attribuzione a detto candidato Sindaco, disconosciuta dall’Ufficio elettorale, sarebbe stata legittimamente disposta dal T.A.R..

6.1.- Osserva innanzi tutto la Sezione che la disposta verificazione ha rilevato che nella sezione n. 8, all’interno della busta n. 7, non è stata rinvenuta alcuna scheda contenente, oltre al voto per il candidato Sindaco dott. R, anche una preferenza per il candidato della sua lista “Vincenti” scritta con un normografo al rovescio;
tanto rende la censura in esame inammissibile.

Tuttavia aggiunge, per completezza, il Collegio che la tesi che il voto espresso mediante utilizzo del normografo al rovescio avrebbe costituito una anomalia tanto manifesta da determinare l’attribuibilità del voto ad uno specifico elettore, facilmente individuabile, è incondivisibile.

Devono, infatti condividersi pienamente le perspicue osservazioni svolte al riguardo dal Giudice di primo grado, secondo il quale l’elettore che si avvalga di un normografo, tracciando il nome del candidato al contrario, è verosimilmente un soggetto che, non avendo dimestichezza con tale mezzo di scrittura, può anche posizionarlo in senso opposto a quello normale, con conseguente interpretazione della volontà dell’elettore coerente con un legittimo esercizio del diritto di voto, tenuto conto del particolare “ favor ” di cui esso gode.

Deve invero escludersi che la circostanza potesse configurare un caso di voto reso riconoscibile, perché essa era spiegabile con una scarsa conoscenza della scrittura da parte del votante, evento non inusuale che, costituendo ragionevole giustificazione della sussistenza della pur inconsueta scritta di cui trattasi, non appare idoneo a dimostrare in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto.

Le indicazioni suscettibili di spiegazioni diverse che manifestano chiaramente la difficoltà o il disagio fisico dell'elettore nel manifestare il proprio voto, ma non la sua volontà di renderlo palese a terzi, non sono infatti atte ad invalidare di per sé il voto espresso, posto che non rivelano in modo inoppugnabile e univoco la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio e l'identità, per cui, in definitiva, deve essere fatta applicazione del principio del “ favor voti ”, in base al quale bisogna garantire il rispetto della volontà espressa dall'elettore.

Il voto in questione sarebbe stato, se sussistente, comunque valido, non essendo palesemente e senza dubbio riconoscibile (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2006, n. 6135).

In conclusione la censura in esame, sia pure inammissibile, è stata comunque condivisibilmente respinta dal Giudice di primo grado.

7.- Con il terzo motivo di appello principale è stato dedotto che, con il quarto e la prima parte del quinto motivo del ricorso principale di primo grado, era stata censurata l’attribuzione, in favore del candidato dott. R, di una scheda nella sezione n. 7 e di una nella sezione n. 8, riportanti, oltre alla croce apposta sulla lista facente capo al suddetto, un’altra croce tra il voto di lista e la preferenza per il candidato Consigliere della medesima lista (Gaetani nella Sez. 7 ed E nella Sez. 8).

Sarebbe incondivisibile a tesi del T.A.R. che, pur contrastando la circostanza con le regole in materia di votazione, la modalità di espressione del voto doveva essere letta nel senso del rafforzamento della volontà già espressa con la preferenza e comunque i voti non erano riconoscibili stante la pluralità delle schede con dette caratteristiche.

Ciò alla luce di quanto previsto dall’art. 64 del d.P.R. n. 570/1960 circa la necessità di considerare nulle le schede recanti scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e prive di ragionevoli spiegazioni, come nel caso di specie. Peraltro se l’elettore avesse effettivamente inteso rafforzare il suffragio avrebbe riportato più volte la croce sulla lista stessa o avrebbe ricalcato l’unico crocesegno.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata, le schede caratterizzate da detta anomalia sarebbero state solo due e non una pluralità.

Al riguardo, con motivi aggiunti, l’appellante principale ha precisato che la censura di illegittima assegnazione al candidato dott. R del voto riportato in una scheda che, oltre alla croce apposta sulla lista facente capo al suddetto, presentava un’altra croce tra il voto di lista e la preferenza per il candidato Consigliere della medesima lista “Gaetani”, è stata confermata dall’istruttoria, con la sola differenza che la preferenza riportava la dicitura “Caetani”, con conferma della annullabilità del voto.

E’ stato inoltre aggiunto che in sede di verificazione era stata rinvenuta una scheda ritenuta valida recante oltre alla croce apposta sulla lista facente capo al dott. R un’altra croce tra il voto di lista e la preferenza per il candidato consigliere della medesima lista “Pascuale Gaetani”, che pure avrebbe dovuto essere annullata.

Con detti motivi aggiunti è stato evidenziato anche che la istruttoria ha confermato la esistenza di una scheda recante, oltre alla croce sulla lista facente capo al dott. R, una croce tra il voto di lista e la preferenza per il candidato della medesima lista “E”;
anche tale voto avrebbe dovuto essere annullato.

7.1.- Osserva la Sezione che la disposta verificazione e l’esame delle prodotte copie delle schede di cui trattasi, con le caratteristiche sopra delineate, ne hanno effettivamente confermato la esistenza, con la precisazione che nella sezione n. 7, è stata rinvenuta una scheda che, oltre la croce apposta sul candidato Sindaco dott. R, riportava un’altra croce tra il voto di lista e la preferenza per il candidato Consigliere alla medesima lista, riportante la dicitura “Caetani” e non “Gaetani”.

L’esame delle acquisite copie di detta scheda e di quella rinvenuta nella sezione n. 8, che, secondo la verificazione, riportava, oltre la croce sulla lista facente capo al candidato Sindaco suddetto, un’altra croce tra il voto di lista e la preferenza per il candidato Consigliere alla medesima lista “E”, ha consentito di appurare che in effetti l’ulteriore crocesegno oltre quello apposto sul simbolo di detta lista è stato tracciato non tra i voti di lista e le preferenze per detti candidati Consiglieri, ma proprio sul nominativo del candidato alla carica di Sindaco “C R”

Ciò ha confermato la validità dell’assunto del Giudice di primo grado che la circostanza, se pur contrastante con le regole elettorali, non era interpretabile come espressione di voto equivoco o sicuramente riconoscibile, sussistendo la logica spiegabilità della l’apposizione della seconda croce, per la sua posizione e per il mezzo utilizzato (il crocesegno) con l’intento di rafforzare la volontà espressa.

Non configurava quindi la circostanza de qua una fattispecie cui fosse applicabile l’art. 64 del d.P.R. n. 570/1960 (per il quale sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto), perché vanno considerate nulle solo quelle recanti scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e prive di ragionevoli spiegazioni, sicché può dichiararsi la nullità solo di una scheda elettorale che contenga una tale quantità o qualità di segni, particolari ed inspiegabili, da renderla unica, e sia, quindi, idonea a far univocamente ritenere che questi siano stati apposti al fine di rendere riconoscibile il voto.

Il Collegio ritiene di poter quindi aderire al filone giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 dicembre 1988, n. 862) secondo il quale la nullità del voto contenuto nelle schede elettorali ricorre nel caso previsto dall'art. 69, del d.P.R. n. 570/1960 soltanto quando nelle stesse siano apposte scritture o segni tali da far ritenere inequivocabilmente la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto;
poiché, peraltro, l'art. 56 del d.P.R. n. 570/1960 prescrive genericamente che il voto si esprime con "un segno", qualsiasi segno che non evidenzi in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di farsi riconoscere, costituisce voto valido e l'apposizione del doppio segno di croce per esprimere il voto di lista non può essere ritenuto come un segno di riconoscimento.

Tanto comporta che i voti espressi con le schede in questione, che portavano una seconda croce sul nominativo del candidato Sindaco dott. R apposta all’evidente scopo di rafforzare l’intento di votarlo, trovavano in ciò logica spiegazione e non potevano ritenersi inequivocabilmente viziate dall’intento di rendere riconoscibili i voti espressi.

Anche le esaminata censure non sono quindi suscettibili di condivisione.

8.- Deduce ancora l’appellante principale, con la seconda parte del quarto motivo di ricorso principale di primo grado, che erano state contestate quattro schede attribuite al candidato Sindaco dott. R in cui, nello spazio riservato alla preferenza per il candidato Consigliere, era indicato il nominativo “C”, non corrispondente ad alcun candidato.

Sarebbe incondivisibile la tesi del T.A.R. che la “desinenza” era la stessa di quella del candidato “Gaetani”, soggetto effettivamente esistente, con errore giustificato anche in considerazione del fatto che, “declinato” il nominativo “Gaetani” nella forma dialettale, esso tende ad avvicinarsi alla parola “C”.

In realtà la parola indicata sulle schede e il nominativo del candidato consigliere presenterebbero differenze radicali non spiegabili con la mera assonanza della forma dialettale, indice della volontà di rendere riconoscibile il suffragio.

Con i motivi aggiunti all’appello principale è stato dedotto, come già evidenziato, che la istruttoria ha confermato la esistenza di una preferenza per il candidato Consigliere della medesima lista riportante la dicitura “Caetani”, invece di “C”, come dedotto con l’atto di appello.

8.1.- Osserva la Sezione che appare pienamente condivisibile la tesi del T.A.R. che

la preferenza concretamente indicata era identificabile ed assimilabile per assonanza con il nominativo del candidato “Gaetani”, effettivamente esistente.

Ciò anche perché detta preferenza, come risultato a seguito della disposta istruttoria, è stata individuata non nel nominativo “C” ma in quello “Caetani”, che non appare tale da presentare differenze radicali dal nominativo “Gaetani” e ne è quindi pienamente spiegabile la apposizione sia con la assonanza della forma dialettale, sia con difficoltà di scrittura, possibili in soggetti dotati di poca confidenza con essa, e sia con un'inesatta memoria del nome, che sono ipotesi non inusuali, tanto che la deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l'incertezza nell'indicazione, non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 gennaio 2013, n. 278), non apparendo plausibile l'intenzione di violare così la regola della segretezza del voto.

Invero, secondo il principio di cui all’art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 570/1960, ove è stabilito che la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, indicazioni di incerta identificazione della volontà o suscettibili di spiegazioni diverse non invalidano di per sé il voto espresso.

Il motivo in esame non può essere quindi accolto.

9.- Rileva poi la Sezione che la circostanza che con i motivi aggiunti all’appello principale il difensore dell’ing. C ha espresso formale rinuncia al motivo di appello principale n. 5 (oltre che al corrispondente motivo n. 6 del ricorso di primo grado e alla richiesta subordinata di annullamento delle operazioni di voto nelle sezioni nn. 1, 2 e 3) e la circostanza che di tanto la Sezione, (poiché il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il Giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima dell'introito del gravame per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi) non può che prendere atto, comporta la inutilità della disamina di esso motivo di appello.

10.- La conferma su detti punti della impugnata sentenza comporta, per il mancato superamento della c.d. “prova di resistenza”, la conferma dell’esito della stessa, sussistendo comunque uno scarto di voti a favore del candidato Sindaco dott. R e non essendo quindi rinvenibili elementi oggettivi che consentano d'intravedere un qualunque vantaggio giuridico per l’ing. C dalla proposizione dell’appello in esame.

Secondo il principio della prova di resistenza, applicabile nelle controversie elettorali, una giusta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale non consente, invero, di pronunciare l'annullamento degli atti impugnati e dei voti espressi, se esso non influisca in concreto sui risultati elettorali.

11.- La declaratoria dell'infondatezza dell'appello principale conduce alla declaratoria di improcedibilità, per carenza di interesse, dell'appello incidentale condizionato proposto dal dott. R in relazione ai motivi respinti in primo grado.

12.- Ritiene comunque la Sezione di poter tuttavia sommariamente esaminare anche detti motivi, a conferma delle già espresse conclusioni.

13.- Con il primo motivo di appello incidentale è stata innanzi tutto impugnata la sentenza in esame laddove ha accolto il motivo di ricorso contro la mancata assegnazione al candidato ing. C di un voto recante preferenza scritta con normografo per il candidato della sua lista “Gnoni”.

13.1.- Tale motivo è stato espressamente subordinato all’accoglimento eventuale del motivo di appello principale con il quale è stato contestato il disposto annullamento da parte del T.A.R. della mancata la assegnazione al candidato Sindaco dott. R di una preferenza per il candidato “Vincenti” scritta con il normografo al contrario.

Il mancato rinvenimento di tale scheda a seguito della disposta verificazione e il conseguente riconoscimento, in precedenza effettuato, dell’intervenuta inammissibilità, nonché della infondatezza della censura, non possono che comportare la improcedibilità del motivo di appello incidentale in esame.

Alla reiezione di un motivo di appello principale non può, infatti, che conseguire l'improcedibilità anche del motivo di ricorso incidentale proposto in forma condizionata per il solo caso di accoglimento del gravame proposto “ principaliter ”.

14.- Con l’appello incidentale il dott. R ha impugnato la sentenza di primo grado anche laddove ha accolto la censura di illegittima assegnazione ad esso del voto riportante la preferenza recante la scritta “CAM 40”, nell’assunto che la scritta non aveva attinenza con il nome del candidato né alcun significato logico, con impossibilità di riconduzione ad una legittima espressione del voto.

L’assunto sarebbe incondivisibile perché l’elettore, resosi conto di aver commesso errori nello scrivere il nome del candidato “Cantoro” lo ha riscritto correttamente accanto.

Al riguardo l’appellante principale, con motivi aggiunti, ha evidenziato che la istruttoria ha confermato la esistenza di una scheda contenente, oltre ad un crocesegno sulla lista del candidato Sindaco dott. R, anche la preferenza per il candidato della stessa lista “Cantoro”, preceduta dalla sigla “CAM40”, come dedotto con motivo di gravame, già accolto dal T.A.R., perché essa costituiva segno di riconoscimento che comportava l’annullamento della scheda.

14.1.- La Sezione rileva che l’esame della scheda in questione, rinvenuta nella sezione n. 6, busta n. 7, nel corso della disposta verificazione e prodotta in copia in atti, rivela che effettivamente nello spazio sovrastante la preferenza espressa per il candidato “CANTORO” è apposta la scritta che apparentemente è interpretabile come “CAM 40”;
tuttavia da tale scritta, se esaminata attentamente, risulta che la terza lettera non è una “M”, ma, previo confronto con la lettera “N” contenuta nel sottostante nominativo “CANTORO”, che in effetti è una “N”;
l’esame della scheda rivela inoltre che il simbolo “4” appare essere una lettera “T” rovesciata e con apposto un trattino nel posto errato, mentre l’ultima lettera, più che uno zero, appare essere una “O”.

E’ evidente quindi che l’elettore aveva iniziato a scrivere il nome del candidato “CANTORO” e che, resosi conto di averne errato la stesura, ha riscritto il nome correttamente nel residuo spazio sottostante.

Contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R., che non aveva nella materiale disponibilità copia della scheda in questione, detta scritta aveva piena attinenza con il nome del candidato e chiaro significato logico, sicché era riconducibile ad una legittima espressione del voto.

La fondatezza dell’esaminato motivo di appello incidentale comporterebbe la parziale fondatezza dello stesso, con aumento del già rilevato scarto di voti a favore del candidato Sindaco dott. R ed ulteriore conferma della decisione finale assunta con la impugnata sentenza.

15.- Ritiene ancora il Collegio che le pregresse conclusioni comportano l’improcedibilità per difetto di interesse anche dei motivi di ricorso incidentale di primo grado non esaminati dal T.A.R. perché dichiarati inammissibili per carenza di interesse, che sono stati riproposti dal dott. R con l’atto di costituzione e di appello incidentale condizionatamente alla declaratoria di ammissibilità e al parziale accoglimento dell’appello principale, al fine di paralizzare la pretesa dell’ing. C di scavalcare detto candidato Sindaco ed essere proclamato eletto.

16.- L’appello principale, corredato da motivi aggiunti, deve essere conclusivamente respinto, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto dal dott. C R, e deve essere confermata la prima decisione.

17.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il Collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

18.- Deve infine regolare la Sezione il compenso per la disposta verificazione, del quale il Dirigente incaricato della verificazione ha chiesto, con atto depositato il 19/25.6.2013, la liquidazione, ai sensi dell’art. 66 del c.p.a., nella misura ritenuta equa, tenuto conto della complessità e della delicatezza dell’attività svolta, nonché della circostanza che il compenso avrebbe dovuto essere ripartito con i collaboratori indicati nel provvedimento prefettizio di nomina.

Al riguardo il Collegio - vista la congrua e puntuale relazione depositata - reputa di liquidare il relativo compenso in base al regolamento approvato con d.m. 20 luglio 2012, n. 140, sui nuovi parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi per le professioni regolamentate, applicabile anche ai dipendenti pubblici - nominati ausiliari del Giudice amministrativo, come nel caso di specie - e chiamati ad assolvere prestazioni oggettivamente analoghe a quelle rese da liberi professionisti (Consiglio di Stato, decreto coll., 31 ottobre 2012, n. 5547).

Poiché la verificazione, nella specie, è stata compiuta dal Dirigente incaricato dal Prefetto di Lecce con D.P. n. 21230/2013, Viceprefetto dott. M P, si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 del citato d.m., sul compenso per le prestazioni di accertamento, che deve essere liquidato, se non determinabile analogicamente, "tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione".

Risulta dal verbale di verificazione che essa è iniziata in data 5.4.2013 alle ore 9,30 e terminata alle ore 14, nonché che è iniziata nuovamente in data 9.4.2013 alle ore 9,30, sospesa alle ore 14, ripresa alle ore 16,30 e conclusa alle ore 18, 15, in pari data, ed è stata svolta da detto Vice Prefetto con l’assistenza della dott. M C, nonché delle sigg.re R T e L S.

Sulla base di questi parametri, in definitiva, trattandosi di una prestazione di accertamento verosimilmente in aree interne alla Prefettura di Lecce, richiedente un impegno professionale e temporale medio, né essendo state indicate spese vive sostenute al riguardo, deve essere liquidata a favore di detti funzionari la complessiva somma di euro 2.000,00 (duemila/00), che viene posta a carico dell’appellante ing. A C, al netto del versamento, da parte di quest’ultimo, della ritenuta d’acconto, se dovuto.

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