TAR Lecce, sez. II, sentenza 2018-04-09, n. 201800594
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Testo completo
Pubblicato il 09/04/2018
N. 00594/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 459 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- A L, rappresentato e difeso dall’Avv. G P, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A V, in Lecce alla via Zanardelli 7;
contro
- il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliato;
per l’annullamento
- del provvedimento M_D GMIL REG2017 n.0128552 del 28.2.2017 adottato dal Ministero della Difesa, Direzione generale per il personale militare e avente ad oggetto: “ Tenente di Vascello del ruolo normale del Corpo sanitario marittimo in SPE A L, nato il 9 marzo 1985. Istanza aspettativa per motivi di studio – corso di formazione specifica in medicina generale bandito dalla Regione Puglia per il triennio 2016-2019. Provvedimento definitivo di rigetto ”;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e/o comunque connesso;
e per la condanna
- del Ministero della Difesa, nonché della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, al rilascio del provvedimento di aspettativa senza assegni ex art. 756 D.Lgs. n. 66/2010 richiesto dal ricorrente con efficacia dal dì della domanda protocollata ( 17.11.2016 - prot n. 22830 ).;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14.7.2017, per l’annullamento
- del provvedimento M_D GMIL REG2017 n.0346965 del 7.6.2017 adottato dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare ed avente ad oggetto: “ Tenente di Vascello del ruolo normale del Corpo sanitario Militare in SPE A L, nato il 9 marzo 1985. Riesame della richiesta di aspettativa per frequenza corso di formazione specifica in medicina generale bandito dalla regione Puglia, a seguito della Ordinanza n.225/2017 del 28 aprile 2017 del T.A.R. Puglia ”, notificato al dr L il 13.6.2017;
- del provvedimento M_D GMMIL REG2017 n. 0348098 dell’8.6.2017 adottato dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare - mai notificato al L, tuttavia depositato in data 21.6.2017 - ed avente ad oggetto: “ SC 5975- Ricorso di legittimità al T.A.R. per la Puglia, Lecce, con istanza di sospensiva, proposto dal Tenente di Vascello del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo L Andrea avverso il provvedimento n. M_DGMILREG2017 0128552 del 28 febbraio 2017 di diniego dell’istanza di aspettativa per motivi di studio. Udienza: 14 giugno 2017 ”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica