TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-29, n. 202415398

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-29, n. 202415398
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415398
Data del deposito : 29 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2024

N. 15398/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01343/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D A, D L, F S, J P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio sanzioni SOA e operatori economici qualificati e annotazioni – prot. n. 3655/2021/SR del 6 dicembre 2021;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli su indicati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5/4/2022:

- del provvedimento dell'ANAC – Ufficio sanzioni SOA e operatori economici qualificati e annotazioni – prot. n. 7761 del 2 febbraio 2022;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quello su indicato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2024 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. -OMISSIS- espone di aver partecipato alla gara per l’affidamento dei servizi di implementazione e della gestione del “Sistema Informativo Pugliese dell’Ambiente” (“SIPA”), indetta dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a) del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, con bando spedito il 28 giugno 2005 e pubblicato in GUUE n. 2005/S 126-1247990 il 2 luglio 2005, in R.T.I. insieme a -OMISSIS- (mandataria) e a -OMISSIS- (altra mandante), poi risultato aggiudicatario. Premettendo che l’esecuzione del servizio prevedeva un avanzamento in 3 fasi, la ricorrente fa presente, in fatto, che dopo la stipula di un primo contratto rep. 7712 del 28 novembre 2006 per la fornitura, installazione e attivazione del SIPA, e di un secondo contratto rep. 8010 del 1 marzo 2007, per l’avvio del servizio di gestione del SIPA, si è resa necessaria la sostituzione della mandataria -OMISSIS-, in stato di decozione, con la -OMISSIS-, formalizzando la novazione soggettiva del rapporto con la stazione appaltante con il contratto rep. 9464 del 10 luglio 2008.

A seguito dei problemi finanziari ai quali è andata incontro anche la nuova mandataria, la -OMISSIS- (“-OMISSIS-”), affittuaria del ramo d’azienda di -OMISSIS- relativo al progetto SIPA, ha presentato alla Regione Puglia, il 14 dicembre 2010, istanza di subentro nei contratti, con successivo fitto scambio di corrispondenza tra la stazione appaltante e la designata mandataria in merito sia all’efficacia del subentro – autorizzato dalla Regione con Atto Dirigenziale n. 113 del 3 luglio 2012 – sia alla riqualificazione del Servizio, fino all’avvio di un primo procedimento di risoluzione contrattuale, nel 2013, motivato dalla mancata ottemperanza della mandataria alle condizioni di subentro e mai concluso.

La stazione appaltante ha, poi, avviato, in data 22 novembre 2019, cioè a distanza di circa 6 anni dal primo, un secondo procedimento di risoluzione contrattuale.

All’esito del contraddittorio tra le parti, culminato nell’incontro del 9 gennaio 2020, la -OMISSIS- ha presentato alla Regione Puglia una proposta di aggiornamento per il completamento del progetto e, il 9 marzo 2020, la garanzia definitiva per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, giudicate, però, insufficienti dal committente, che, con la determina dirigenziale n. 207 del 19 maggio 2021, ha disposto la risoluzione del contratto per grave inadempimento, in asserita applicazione dell’art. 16, lett. a), del contratto rep. 7712/2006 e dell’art. 136 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La decisione della stazione appaltante è stata contestata dinanzi al Tribunale di Bari con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2022; ciò non ha impedito, in ogni caso, alla Regione Puglia di segnalare la risoluzione all’Anac, che l’8 ottobre 2021 ha notificato alle società costituenti l’RTI l’avvio del procedimento per l’iscrizione della notizia nel Casellario dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, co. 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Nell’ambito di tale procedimento le società hanno presentato una memoria deducendo in particolare: “ inapplicabilità al caso di specie della disciplina contenuta nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, atteso che la Gara, indetta nel 2005, è disciplinata dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; • assenza di qualsivoglia clausola risolutiva espressa nei Contratti e omessa notifica di una previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.; • inesistenza di una norma vigente ratione temporis in ordine al potere dell’Autorità di iscrivere la notizia della risoluzione contrattuale all’interno del Casellario informatico .”.

L’Anac ha concluso il procedimento, disponendo, in data 6 dicembre 2021, l’annotazione nel casellario della risoluzione contrattuale nei confronti di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali componenti dell’RTI.

1.1. Avverso il provvedimento dell’Anac la -OMISSIS- ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale, chiedendo, preliminarmente, di dichiararne la nullità ex art. 21-septies, l. 7 agosto 1990, n. 241, per difetto assoluto di attribuzione, derivante dall’assenza, nel d.lgs. 157/1995, in vigenza del quale è stata bandita la procedura, di una norma attributiva del potere di annotazione nei confronti dell’Anac allora previsto solo per i lavori pubblici e non anche per i servizi, ai quali è stato esteso dal d.lgs. 163/2006, a nulla rilevando che i contratti siano stati stipulati dopo l’emanazione del codice, non essendo predicabile alcuna cesura tra fase ad evidenza pubblica e fase di esecuzione.

In subordine, ne ha domandato l’annullamento, ritenendo che potesse configurarsi, in ogni caso, una carenza di potere in concreto per le medesime ragioni sopra riportate.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento per anche gli ulteriori motivi di seguito sintetizzati:

- illegittimità della determina dirigenziale n. 207/2021, quale atto presupposto, per la mancanza, nel d.lgs. 157/1995, di una norma che attribuisca alle stazioni appaltanti il potere di risolvere unilateralmente i contratti, analoga a quella - introdotta, per la prima volta, dal d.lgs. 163/2006 - contenuta nell’art. 136 di tale codice e per l’insussistenza dei presupposti per l’operatività della risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1456 e 1454 c.c., in difetto di una clausola risolutiva espressa, alla quale non sarebbe riconducibile quella di mero stile contenuta nell’art. 16, lett. a), del contratto, e di una previa diffida ad

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