TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-04-21, n. 202204844

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-04-21, n. 202204844
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204844
Data del deposito : 21 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2022

N. 04844/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07085/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del -OMISSIS-, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e, di conseguenza, diniego concessione dell'equo indennizzo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti in epigrafe sono rispettivamente i genitori e le sorelle del Sig. -OMISSIS-, deceduto il -OMISSIS-, già Caporal Maggiore Capo dell’Esercito -OMISSIS-no che, nel corso della sua carriera, è stato impiegato anche in diverse missioni internazionali e ha contratto, nel corso del servizio prestato, un’infermità di natura neoplastica (“-OMISSIS-” ) che lo ha condotto alla prematura scomparsa.

Come risulta dal rapporto informativo del -OMISSIS-, sottoscritto dal Comandante di Reparto Comando e Supporti Tattici “-OMISSIS-” (BO) e dal foglio matricolare (v. docc. 4 e 5 ric.), il militare, nel corso della sua carriera, prendeva parte alle seguenti missioni internazionali di pace:

a) dal-OMISSIS-al -OMISSIS- – “-OMISSIS-” in Kosovo, dove fu dislocato a -OMISSIS-, alloggiando nel compound “-OMISSIS-”, in un territorio che era stato completamente distrutto da precedenti bombardamenti;

b) dal -OMISSIS- all’-OMISSIS- - missione “-OMISSIS-”, nella task force italiana in Iraq, adibito a mansioni di responsabile del personale civile che lavorava nella base;
veniva alloggiato a -OMISSIS- insieme agli atri commilitoni in una sorta di container e svolgeva turni di guardia a -OMISSIS-;

c) dal -OMISSIS- al -OMISSIS-– missione “-OMISSIS-” in Libano dove, in ragione della sua qualificazione tecnica, veniva impiegato nella installazione e gestione degli impianti di amplificazione e TV all’interno del compound ubicato a -OMISSIS-.

Ha inoltre partecipato a esercitazioni militari in -OMISSIS- (-OMISSIS- e -OMISSIS-), in -OMISSIS- (-OMISSIS-) e, in -OMISSIS-, a -OMISSIS- e -OMISSIS-.

2. Con il ricorso depositato il 17.6.-OMISSIS- i ricorrenti in epigrafe, quali familiari superstiti e aventi causa del C.M. -OMISSIS-, adivano questo Tribunale esponendo quanto segue:

- in ciascuna delle missioni sopracitate il militare ha operato a contatto con apparecchiature satellitari, ponti radio e radio ed è stato sottoposto, pertanto, a particolari condizioni ambientali ed operative nonché a particolari fattori di rischio, determinati da contesti dilaniati dai conflitti bellici, in territori caratterizzati da inquinamento bellico, ambientale, atmosferico e devastati da bombardamenti;

- i siti in questione, infatti, erano caratterizzati da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni utilizzate, fra le quali quelle con uranio impoverito;

- in ragione dei propri incarichi, ha dovuto quotidianamente percorrere strade non asfaltate sia a piedi che a bordo di automezzi militari scoperti e privi di sistemi di filtraggio dell'aria e, pertanto, è stato costretto ad inalare nano-polveri di metalli pesanti (dispersi nell'ambiente a causa dei bombardamenti), che si sollevavano al passaggio dei convogli militari, sotto costante minaccia di attentati;
il tutto senza essere dotato di protezioni specifiche (quali tute, mascherine e guanti);

- per la pulizia delle armi ha utilizzato solventi chimici senza che l'Amministrazione lo rendesse edotto circa i possibili effetti nocivi del loro uso né lo dotasse di adeguate protezioni, nei locali predisposti a tal scopo;

- quanto alla logistica, come già evidenziato, è stata connotata da precarietà, essendo stato alloggiato in containers prefabbricati, attigui a zone e siti già oggetto di massicci bombardamenti;

- ha dovuto utilizzare l’acqua del posto, fortemente inquinata, sia per l'alimentazione sia per l'igiene personale, nonché alimentarsi con cibo approvvigionato in loco, quindi proveniente da zone contaminate;

- ha dovuto affrontare turni operativi h24, condizioni climatiche avverse (con forte escursione termica), minacce continue di attentati, indebolimento delle difese immunitarie a causa dei vaccini somministrati senza il rispetto dei tempi previsti dai protocolli istituzionali;

- alla lunga, tale vita operativa vissuta con grande ardore professionale ha presentato, a dire dei ricorrenti, “…un conto assai esoso: nei primi mesi del 2012 [-OMISSIS-] ha cominciato ad accusare i primi sintomi della malattia che ne caratterizzerà l'esistenza, riscontrando lo sviluppo di una "neoformazione" sulla coscia sinistra...”;

- come emerge dalla documentazione medica versata in atti (referti e cartelle cliniche) egli si è dovuto sottoporre, in data -OMISSIS-, ad un delicato intervento chirurgico presso l'U.O. di Chirurgia Generale del P.O. -OMISSIS- per -OMISSIS- della menzionata formazione -OMISSIS- e, a seguito del relativo esame istologico, gli è stato diagnosticato un “Sarcoma pleomorfo indifferenziato di alto grado” nonché, grazie ad ulteriori indagini successive, anche un “nodulo polmonare” quale metastasi della suindicata patologia primaria;

- in virtù di quanto sopra, il sig. -OMISSIS- ha inoltrato domanda in data -OMISSIS-, finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia -OMISSIS-, nonché alla corresponsione dell'equo indennizzo.

- avviato, quindi, il procedimento, l'Amministrazione provvedeva ad acquisire i documenti sanitari raccolti da parte ricorrente e la competente C.M.O. così precisava la diagnosi: "S-OMISSIS-" (verbale CMO di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), malattia che conduceva il militare al decesso il -OMISSIS- (vedi verbale dello stesso CMO prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-);

- tuttavia il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il MEF, con il parere negativo impugnato con il presente ricorso (Posizione n. -OMISSIS-, protocollo Amministrazione richiedente n. -OMISSIS-, reso nell'Adunanza n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-), era pervenuto alla seguente testuale conclusione: “il -OMISSIS- NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto, nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possono essere evolute in senso metaplastico.

Quanta sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti (...) ".

Quindi il Ministero della Difesa, senza preannunciare il proprio avviso negativo ai sensi dell’art. 10 bis della legge nr. 241/90, con il gravato decreto n. -OMISSIS-/N, Posizione n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, ha recepito il predetto parere e non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità in oggetto e, quindi, neanche dello stesso decesso del militare.

Pertanto, con atto notificato il -OMISSIS-, il padre del defunto Caporal Maggiore veniva reso edotto della decisione negativa assunta dall’Amministrazione.

3. Il menzionato parere negativo della CVCS e il decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS-/N, Posizione n. -OMISSIS-, datato -OMISSIS--, sono stati impugnati dagli eredi del militare deceduto, con il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

I) Violazione di legge:

a) art. 24 della Costituzione (violazione del diritto di difesa), in relazione all'artt. 2, 10 bis e 97 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per irregolarità del contraddittorio procedimentale e art. 41, secondo comma, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per lesione del "Diritto ad una buona amministrazione";

b) art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" (in relazione all'art. 1882 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare" - Equo indennizzo);

c) art. 64, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 in relazione all'art. 40, comma 2, del r.d. 5 settembre 1895 n. 603;

d) art. 64, comma 3, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (valutazione medico - legale del nesso eziologico in merito alla causa o concausa di servizio);

e) art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (omessa e/o erronea motivazione);
violazione dei d.P.R. nn. 243/06, 37/2009, 90/2010, 40/2012 e del relativo rischio tipizzato;

II) Eccesso di potere per :

erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione;
contraddittorietà ed illogicità manifeste.

Secondo parte ricorrente, la richiesta di riconoscimento della causa di servizio della patologia sofferta dal graduato defunto sarebbe stata “liquidata” dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in un modo estremamente generico, scaturito da un difetto d’istruttoria. Infatti, deduce il ricorrente, le località ove è stato impiegato all’estero registravano, all’epoca, un inquinamento atmosferico, bellico, ambientale ed alimentare riconosciuto ai massimi livelli, come comprovato dalla documentazione versata in atti. In relazione all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito nei territori balcanici, il ricorrente sottolinea che la circostanza è stata confermata, oltre che dalle numerose sentenze versate in atti, comprovanti un orientamento giurisprudenziale in materia oramai “granitico” (tra le tante cita la sentenza del Consiglio di Stato n. 4440/13), dalle risultanze di vari commissioni internazionali e studi in materia nonché dalla Commissione parlamentare di indagine sugli effetti dell’uranio impoverito sulla salute dei militari italiani.

Secondo parte ricorrente il Comitato di Verifica ha totalmente ignorato che, durante le missioni svolte in teatri operativi esteri, il militare ha sempre operato in zone caratterizzate da un irreversibile inquinamento ambientale, bellico, alimentare, transitando e sostando in vari paesi dislocati lungo il percorso, devastati dai bombardamenti (v. “supra”).

Viceversa l’Organo tecnico ha del tutto ignorato tali circostanze oggettive, sintomatiche di una esposizione non usuale ad agenti inquinanti e cancerogeni (la cui presenza nelle aree interessate dalla guerra è stata confermata da numerosi studi internazionali) ed individuato, al contrario, il fattore causale della malattia in un imprecisato e non provato fattore estraneo.

L’innegabile cancerogenicità delle nano-particelle di metalli pesanti, cui è stato esposto il ricorrente, è dimostrata da numerosi studi scientifici che comprovano come sia la World Health Organization (Organizzazione Mondiale della Sanità) che l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) abbiano ritenuto che le polveri ambientali di dimensioni uguali o inferiori a 2,5 micron siano da considerarsi come cancerogeni di classe I (51), vale a dire cancerogeni certi. Il ricorrente è stato a contatto con le medesime nano particelle (uguali per forma, tipo e dimensione) espressamente previste dal Legislatore (d.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012) per la concessione dei previsti benefici in favore del personale militare ammalatosi in teatro operativo estero o nei poligoni di tiro, proprio a causa dell’ingestione e/o inalazione di nano particelle sprigionatesi a seguito di bombardamenti avvenuti mediante munizionamento bellico pesante (compreso quello all’uranio impoverito).

Quanto alle vaccinazioni subite dal ricorrente, egli lamenta che le stesse sono avvenute senza il rispetto dei previsti protocolli medici che impongono che le stesse vengano effettuate nel rispetto di doverosi intervalli di tempo.

Di qui la domanda di annullamento degli atti impugnati.

4. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-dell’-OMISSIS- la Sezione ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. volta ad accertare, nel contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno del nesso di causalità tra le attività svolte dall’odierno ricorrente al servizio dell’Esercito -OMISSIS-no e l’insorgenza della patologia sofferta dallo stesso.

L’organismo verificatore è stato individuato nella persona del Dirigente scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario dell’ente avente specifica competenza nella materia de qua.

La relazione di verificazione, a conclusione delle operazioni compiute, è stata depositata in data 30.8.2021.

In essa il Verificatore è pervenuto alla seguente conclusione: “…Sulla base di quanto precede, possiamo fornire all’On.le Tribunale Amministrativo Regionale la seguente risposta al quesito posto all'Organo di Verificazione (accertare dal punto di vista medico la sussistenza o meno del nesso di causalità tra le attività svolte dal ricorrente e l'insorgenza della patologia sofferta): i sottoscritti sanitari delegati per la verificazione ritengono che sul piano scientifico e medico-legale non sia possibile affermare la sussistenza del nesso di causalità tra il “-OMISSIS- della -OMISSIS-” e le attività di servizio svolte dal ricorrente..”.

5. Parte ricorrente, dopo il deposito della relazione di verificazione, ha prodotto (in data 16.9.2021) articolato e documentato parere del proprio consulente di parte medico-legale (dott.ssa -OMISSIS-), il quale perviene a conclusioni opposte rispetto a quelle del Verificatore, affermando che quanto emerso:

“1) smentisce l’attendibilità dell’opinione personale espressa dai verificatori delegati;

2) evidenzia - attraverso prove inconfutabili - la scorrettezza scientifica del metodo applicato: ricerca bibliografica superficiale e, come è stato dimostrato qui sopra, decisamente fuorviante, inutile per il Giudicante;

3) evidenzia fattori di rischio per -OMISSIS- assolutamente sovrapponibili a quelli evidenziati dalla letteratura nazionale e sovranazionale citata qui sopra;

4) individua come il -OMISSIS- abbia manifestato una patologia oncologica rarissima (-OMISSIS-) la cui associazione a metalli pesanti come Titanio e Mercurio è definita dalla ricerca mondiale STRONG ASSOCIATION (associazione forte);

5) sostiene e dimostra adeguatamente nel rispetto della criteriologia medico-legale, la nessualità - attraverso l’identificazione di rischi specifici (multifattoriale) con particolare rilevanza del binomio DU e bio-accumulo di metalli pesanti - tra attività svolte per motivi di servizio in TT.OO. fuori area nel corso delle numerose missioni internazionali di peacekeeping e la manifestazione di patologia oncologica”.

6. Il ricorrente ha quindi prodotto ulteriore documentazione relativa a numerosi e recenti precedenti giurisprudenziali, indicati come pertinenti alla presente fattispecie, nei quali sono state riconosciute le ragioni dei militari ricorrenti, ai fini dell’attribuzione dell’indennizzo per causa di servizio.

7. Il Ministero della Difesa ha depositato comparsa di mero stile.

8. All’udienza pubblica del 7 febbraio 2022, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

9. Come sopra detto, la presente causa ha ad oggetto la cognizione del provvedimento ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Al riguardo il Collegio osserva che, con il provvedimento impugnato e, prima ancora, con il parere del Comitato di Verifica sopra riportato, la malattia oncologica del ricorrente è stata ritenuta come non dipendente da causa di servizio né riconducibile a particolari condizioni ambientali o ad attività operative di missione, affrontate dal militare. Infatti, nel caso in esame, nell’adunanza n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- il predetto Comitato si pronunciava in senso sfavorevole al ricorrente sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, avendo ritenuto che “[…] nei precedenti di servizio dell’interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o concausalità non sussistendo altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico…” (doc. 2 ric.).

Come è noto, nel sistema delineato dal d.P.R. n. -OMISSIS- l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al parere del Comitato, fatta salva la sola facoltà di chiederne, ove lo ritenga, il riesame.

Il Collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “ il giudizio espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica;
quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6898;
ex multis, id., sez. IV, n. 6169 del 2018;
n. 5110 del 2018;
n. 2460 del 2018)”
(così, di recente, Cons. Stato, Sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2631).

Ne consegue che è precluso al Giudice amministrativo di dichiarare la sussistenza della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, essendo invece consentito nella presente sede giurisdizionale soltanto lo scrutinio della legittimità del diniego del riconoscimento da parte dell’Amministrazione, nei limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica.

Per la stessa ragione, in assenza di un provvedimento che abbia accertato tale nesso di dipendenza, non è consentito al Giudice condannare l’Amministrazione alla liquidazione in favore dei ricorrenti di tutte le spettanze conseguenti al riconoscimento stesso.

10. Così chiarita la portata della domanda da esaminare in questa sede, rileva il Collegio che costituisce un fatto non controverso che il Caporal Maggiore Capo -OMISSIS- ha prestato servizio in tre diverse missioni internazionali di “peace keeping” in Kosovo (nel -OMISSIS-), in Iraq (nel -OMISSIS-) e in Libano (-OMISSIS-) e che in detti periodi, come già esposto nella superiore narrativa (e come risulta dal rapporto informativo del Comandante del suo reparto e dal foglio matricolare), egli, nella sua qualità di “Operatore di Comunicazioni Radio (O/TR 2008)” effettuava la manutenzione degli apparati ed era quindi frequentemente impiegato fuori dalla base, in località notoriamente caratterizzate da un forte inquinamento bellico, in territori interessati da violenti bombardamenti;
gli automezzi militari utilizzati per gli spostamenti esterni erano per lo più scoperti;
durante detti spostamenti il ricorrente ha spesso notato case diroccate e mezzi bombardati;
la maggior parte delle strade attraversate non erano asfaltate e le condizioni igieniche erano precarie;
mangiava e beveva cibo presumibilmente del posto e si lavava con acqua del posto;
non era dotato di mascherine né tute né guanti protettivi;
i turni di servizio erano di 12 ore ma a volte si estendevano anche a 24 ore e ciò comportava l’accumulo di notevole stress;
non è stato reso edotto dai superiori circa la presenza di uranio impoverito e di nano particelle di metalli pesanti diffuse nell’aria e nell’ambiente a causa delle esplosioni con ordigni bellici pesanti, fra cui appunto quelle contenenti uranio “depleto” (o “impoverito” );
il ricorrente, prima di essere impiegato nelle predette missioni in teatri operativi all’estero, è stato sottoposto ad intensa somministrazione di vari vaccini, in un arco temporale brevissimo, come comprovato dal libretto vaccinale.

Nei primi mesi del 2012 ha cominciato ad accusare i primi sintomi della grave malattia oncologica che lo condurrà fatalmente al decesso nell’-OMISSIS- del -OMISSIS- (vedi referti e cartelle cliniche in atti prodotti sub 8).

11. Si deve partire dai predetti elementi fattuali, da ritenere acquisiti alla causa, anche perché, allegati (e ribaditi) dal ricorrente senza essere oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione resistente, sicché opera nella specie il meccanismo probatorio di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a. laddove prevede che “…il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite”.

Su tale base il Collegio osserva, inoltre, che deve escludersi la necessità che l’esistenza del nesso causale, tra la grave malattia contratta ed i servizi svolti in teatri di guerra all’estero (Kosovo, Iraq, Libano) sia da dimostrare con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente una dimostrazione, di tipo probabilistico-statistico, a partire dalle condizioni generali note in relazione ai teatri operativi principali, tra i quali quello in cui ha operato il ricorrente (v. Cons. Stato, IV, 26 febbraio 2021, n. 1661;
id., II, 7.10.2021, n. 6684).

Nello specifico, il ricorrente ha comprovato di avere operato in teatri operativi fortemente interessati dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito e di altro munizionamento.

Come pure ha allegato la circostanza, anche questa non confutata dall’Amministrazione, che in tale contesto egli ha operato privo di specifiche protezioni individuali, in territorio caratterizzato da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente contaminato dal pregresso utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico.

Non può certo essere condivisa, dunque, l’affermazione riportata nel parere, secondo cui dovrebbe a priori escludersi l’efficienza causale (o quanto meno, concausale) dei fattori esterni che, in astratto, possono avere cagionato oppure agevolato l’insorgere della patologia lamentata.

In altri termini, il Collegio ritiene non motivate e non sufficientemente approfondite le affermazioni/conclusioni del Comitato di Verifica e dell’intimato Ministero, secondo cui sarebbe da escludere con certezza assoluta ogni nesso eziologico tra la patologia di che trattasi e l’attività cui è stato esposto il militare, tenuto conto del contesto bellico emerso dall’istruttoria documentale con sufficiente dettaglio. L’Amministrazione, nell’accertare i presupposti sostanziali della dipendenza della patologia da causa di servizio, è gravata da un onere d’istruttoria e di motivazione assai stringente, circa la sussistenza, in concreto, delle circostanze straordinarie e dei fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie d’attività.

Secondo gli indirizzi più recenti che si stanno consolidando nella giurisprudenza amministrativa “…Nei casi delicati qual è quello in esame, all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistico–statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della -OMISSIS- ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato ad operare. Viceversa, la P.A. procedente, che ha disposizione dati aggiornati e più precisi e le professionalità più acconce per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, pure in ordine alla ricostruzione dell’attività da lui svolta con riguardo ai di lui qualifica e profilo d’impiego operativo, ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati, una seria probabilità d’insorgenza, o meno, della malattia denunciata (C.d.S., sez. IV, n. 837/-OMISSIS-)” (Cons. Stato, IV, n. 1661 del 2021).

In realtà l’assenza di univoci (ed univocamente concordanti) riferimenti scientifici dimostranti la presenza di un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche patologie, non impedisce, ad avviso di questo Collegio, il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici.

In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l’Amministrazione riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

Come ritenuto da Cons. Stato, II, 07/10/2021, n. 6684 “[…] Proprio l’impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto (quanto univoco) di causa-effetto per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici.

In tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità;
diversamente, è opportuno soggiungerlo, dalla titolarità a pretese di carattere risarcitorio, a presupposto delle quali è necessaria non soltanto l’emersione di un pregiudizio (nella fattispecie, ricongiungibile al servizio prestato) e la presenza di un obiettivo nesso di derivazione causale fra occorrenza lesiva ed attività lavorativa, ma anche il riconoscimento della componente psicologica (condotta omissiva, ovvero commissiva) ascrivibile al datore di lavoro a titolo (almeno) colposo.

[…] Se, come precedentemente indicato, non sempre è possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della infermità ed i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale, l’Amministrazione procedente, che ha a disposizione dati aggiornati e più precisi ed adeguate professionalità per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, pure in ordine alla ricostruzione dell’attività dal medesimo svolta con riguardo alla sua qualifica e profilo d’impiego operativo, ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati, una seria probabilità d’insorgenza, o meno, della malattia denunciata.

Il parere del Comitato di verifica (obbligatorio e vincolante in ordine ai dati così accertati) viene a collocarsi su un distinto piano di rilevanza, rispetto ai diversi profili, per un verso, della congruità fattuale e scientifica dell’accertamento svolto e, per altro verso, dell’esatta rappresentazione di esso in forma intelligibile a qualunque terzo (Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio -OMISSIS-, n. 837).

Tale orientamento è stato ribadito recentemente da questo Consiglio: in proposito, escludendosi la necessità della dimostrazione dell’esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta essendo sufficiente tale dimostrazione, in termini probabilistico-statistici, con riferimento ai teatri operativi principali, tra cui quelli in cui ha operato il ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661).”

Da tutto ciò consegue che, una volta accertata l’esposizione del militare all'inquinante in parola, è l’Amministrazione a dover dimostrare che tale agente patogeno non abbia determinato l’insorgere della riscontrata infermità e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni), dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l’insorgere dell'infermità.

12. In base a quanto sopra esposto il ricorrente ha fornito, nel corso di causa, i dati rilevanti della vicenda che lo ha riguardato (assenza di specifiche protezioni individuali nello svolgimento di plurime missioni in teatri di guerra, in territori caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio, connesso al contatto con ambienti contaminati dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico;
massicce vaccinazioni).

Non comprende, pertanto, il Collegio per quale ragione tali elementi fattuali siano stati obnubilati.

Il tipo di operazioni a cui il militare fu adibito in Kosovo ed il profilo del suo impiego personale anche negli altri contesti bellici di cui trattasi non sembrerebbero, per l’Amministrazione, tali da giustificare, in base alla laconica motivazione sopra trascritta, una diretta dipendenza da esposizioni all’uranio impoverito della malattia oncologia sofferta e rivelatasi letale (-OMISSIS-).

Al riguardo si è già detto che l’affermazione non può ritenersi adeguatamente motivata né approfondita e le conclusioni del Verificatore nominato in corso di giudizio, che ha mostrato di aderire alle conclusione del Comitato di Verifica, non sono convincenti per il Collegio.

Più esattamente questo Giudice osserva che il Verificatore nominato, invero, ha correttamente operato ed ha compiuto valutazioni adeguatamente motivate sul piano scientifico e medico-legale.

Su tale piano questo Giudice non ha (né potrebbe avere, stanti i limiti che incontra il sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni di carattere tecnico) rilievi o riserve sul piano dell’attendibilità dell’attività espletata dal Verificatore

Tuttavia è il modello di regolarità causale adottato che, sul piano giuridico (e quindi non più tecnico-scientifico), non si ritiene condivisibile alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza del Consiglio di Stati sopra rammentati.

Deve infatti ritenersi, in base a quanto sopra esposto, che, una volta fornita da parte ricorrente la prova del servizio espletato in contesti certamente interessati dall’uso dell’uranio impoverito e dalla presenza di metalli pesanti nonché la prova dell’esposizione significativa (rilevante) alla sostanza nociva da parte del militare per l’attività in tale contesto svolta, possa ritenersi tendenzialmente provata, in base a massime di esperienza ed al criterio del “più probabile che non”, anche l’efficacia causale di tale esposizione nell’insorgenza di una delle malattie rientranti, in base agli studi in materia, nel novero di quelle che possono insorgere in dipendenza dell’esposizione agli agenti patogeni propri dei contesti bellici sopra passati in rassegna.

Ovviamente non si è al cospetto di una presunzione assoluta che non è, invero, contemplata dalle norme in materia.

Tuttavia una volta che sia stata fornita in giudizio la prova, da parte del ricorrente, della sua presenza di un contesto operativo “contaminato” e di una esposizione significativa agli agenti patogeni ivi diffusi, sta all’Amministrazione provare l’esistenza di fattori causali autonomi in grado di interrompere il nesso di connessione causale tra esposizione e malattia riducendolo a mera correlazione occasionale;
ovvero, poiché si tratta di fornire una prova di tipo statistico – probabilistico, rispetto alla quale è, in sostanza, impossibile, pervenire a prova “certa”, è onere dell’Amministrazione (in sede di valutazione amministrativa, prima, in sede giudiziale e probatoria, poi) fornire quegli elementi concreti, afferenti al contesto ambientale ed al servizio specifico svolto dal militare, che inducano a ritenere altamente improbabile una causalità o con-causalità efficiente.

Ciò appare conforme al principio della “vicinanza alla fonte di prova”, atteso che, come già osservato dalla pronuncia del Consiglio di Stato sopra citata (n. 1661/2021), è l’Amministrazione a detenere “i dati aggiornati e più precisi e le professionalità più acconce per effettuare la verifica della concreta posizione del militare, pure in ordine alla ricostruzione dell’attività da lui svolta con riguardo ai di lui qualifica e profilo d’impiego operativo, (che) ben più facilmente può tratteggiare, partendo da questi ultimi dati,…”.

Peraltro, sulle stesse “massicce vaccinazioni” a cui il ricorrente afferma di essere stato sottoposto, l’Amministrazione nulla deduce o contesta così come sugli altri fattori sopra indicati (assenza di specifiche protezioni individuali, in territorio caratterizzato da elevatissimo fattore di rischio connesso al contatto con ambiente contaminato dall’utilizzo di munizionamento all’uranio impoverito ed in genere da forte inquinamento bellico), anche in termini di con-causalità rispetto a una patologia che avrebbe palesato i suoi sintomi dopo il ritorno in -OMISSIS- del Caporal Maggiore -OMISSIS-.

13. Il Collegio, peraltro, osserva che “la potestà tecnico-discrezionale di cui l’Amministrazione gode in subiecta materia è sì riservata, ma non inesauribile: essa, infatti, tende – a differenza della discrezionalità amministrativa tout court – a valutare un evento passato, conchiuso e determinato.” (Cons. Stato, IV, 27/11/2020, n. 7499).

Pertanto, in esito alla presente sentenza, il Comitato dovrà rivalutare, una volta per tutte, l’istanza dell’appellante, esaurendo, con le valutazioni e gli eventuali approfondimenti ritenuti opportuni, lo spazio tecnico-discrezionale ad esso riservato.

Nel compiere tale rinnovata valutazione, il Comitato dovrà altresì considerare come accertati gli elementi, fattuali e valutativi, esposti nei paragrafi che precedono.

14. Le spese del giudizio, secondo la regola della soccombenza, vanno poste a carico del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in solido tra loro, e sono liquidate come da dispositivo.

Nulla deve liquidarsi con riferimento alla verificazione disposta, stante la mancata richiesta da parte dell’Organo incaricato della verificazione e il decorso del termine di decadenza per domandare le spettanze, stabilito dall’articolo 71, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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