Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-11-09, n. 202006898

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-11-09, n. 202006898
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202006898
Data del deposito : 9 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2020

N. 06898/2020REG.PROV.COLL.

N. 01779/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola D'Innocenzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, n.34;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente mancato riconoscimento di infermita' dipendenti da causa di servizio - rigetto istanza di equo indennizzo


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020 il Pres. Roberto Giovagnoli e udito per l’appellante l’avvocato Paola D'Innocenzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Viene in decisione l’appello proposto da -OMISSIS- per ottenere la riforma della sentenza di estremi indicati in epigrafe che in primo grado ha respinto il ricorso contro il provvedimento di mancato riconoscimento della causa di servizio e di rigetto dell’istanza di equo indennizzo.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.

L’appello non merita accoglimento.

Ad avviso del Collegio non vi è alcun profilo di erroneità nella pronuncia impugnata, che ha correttamente evidenziato i limiti del sindacato di legittimità che il primo giudice era chiamato ad esercitare, in coerenza con la giurisprudenza di questo Consiglio, secondo la quale il giudizio espresso dal CVCS costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica;
quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (ex plurimis, cfr. Cons. Stato sez. III, 18 dicembre 2009 n. 2164;
sez. IV, 16 ottobre 2009, n. 6352).

Tali circostanze, ad una valutazione esterna di congruità e sufficienza del giudizio di non dipendenza, non paiono ravvisabili nella fattispecie, né ad esse è riconducibile la discordanza dedotta dal ricorrente tra il parere del CVCS e quello delle CMO. In proposito va precisato che “il parere del Comitato, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione affidato a tale organo collegiale, ben può discostarsi sia dal giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera, che da quello formulato da medici di parte” (Cons. Stato, sez. II, 5 aprile 2017, parere n. 1004).

Perciò, il parere reso dal CVCS “si impone nel suo contenuto tecnico-discrezionale all'Amministrazione, la quale - secondo quanto affermato più volte dalla giurisprudenza - nell'adottare il provvedimento finale, ètenuta esclusivamente, nell'esercizio dei poteri ad essa peculiari di amministrazione attiva, alla verifica estrinseca della completezza e della regolarità del precedente procedimento di valutazione, senza quindi attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico” (Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1510).

Ai limitati fini che qui rilevano si osserva comunque che le valutazioni eziologiche svolte dal Comitato di verifica risultino congrue e scevre da profili di irragionevolezza e che risulti conseguentemente attendibile la conclusione della non dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte dall'appellante.

Sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di appello.

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