TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-06-09, n. 201600749
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N. 00749/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01075/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P P e R M, rappresentati e difesi dagli avv. S D ed E G, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco Guidone in Bari alla via De Rossi n. 32,
contro
Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dagli avv. G N ed A P, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco De Robertis in Bari alla via Davanzati n.33;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
- dell'ordinanza prot. n. 3/P/2015 del 16.06.2015, notificata in data successiva al 22.06.2015, mediante cui l'Amministrazione ha disposto l’acquisizione, ex art. 31 D.P.R. 380/2001, dell'immobile sito in Via Ivrea 166 e dell'area di sedime;
nonchè di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, siano essi presupposti e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi;
con i motivi aggiunti depositati il 30.12.2015:
- dell’ordinanza dirigenziale prot. n. 9/P/2015 del 23.10.2015, notificata in data 27.10.2015, mediante cui l’Amministrazione comunale, facendo seguito all’ordinanza dirigenziale n. 3/P del 16.06.2015 (recante immissione nel possesso ex art. 31 D.P.R. 380/2001), ha individuato la complessiva area da acquisire in relazione all’immobile sito in Cerignola (Fg) via Ivrea n. 166;
-nonché di tutti gli atti al predetto comunque connessi, siano essi consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2016 la dott.ssa V L e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 13/8/15, Pugliese Potito e Morciano Rosa impugnano l’ordinanza n. 3/P del 16/6/15 recante immissione in possesso dell’immobile di loro proprietà sito in Cerignola alla via Ivrea n. 166 e dell’area di sedime ivi indicata, unitamente al verbale di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione del 18/6/14, redatto in data 19/1/15 e notificato unitamente all’ordinanza impugnata.
I ricorrenti lamentano, in primis, che il verbale di inottemperanza e la successiva immissione in possesso abbiano illegittimamente assunto a presupposto l’ingiunzione di demolizione del 18/6/14, divenuta inefficace per effetto della presentazione della domanda di sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/0, di talché il Comune avrebbe dovuto emettere una nuova ingiunzione di demolizione prima di procedere all’immissione in possesso. In via gradata, evidenziano che, rigettata l’istanza ex art. 36 cit., il Comune avrebbe dovuto almeno concedere un nuovo termine di giorni 90 per la demolizione spontanea (con scadenza il 20/5/2015).
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti si dolgono dell’illegittimità dell’ordinanza di immissione in possesso, siccome fondata sul predetto verbale di accertamento illegittimo, perché redatto prima della scadenza del termine concesso per l’esecuzione spontanea dell’ingiunzione di demolizione.
Con il terzo motivo (formulato in via subordinata), i ricorrenti evidenziano che l’ordinanza di immissione in possesso prevede - ai sensi dell’art. 31 co. 3 DPR cit. - l’acquisizione di un’area di complessivi mq. 867,00 (pari a dieci volte la superficie del manufatto abusivo), senza recare motivazione alcuna sulla necessità dell’acquisizione dell’area pertinenziale nella misura massima consentita dalla norma, non senza rilevare, altresì, che il provvedimento gravato è del tutto indeterminato con riferimento all’individuazione catastale dell’area di sedime da acquisire.
Il Comune di Cerignola ha resistito alla domanda.
Con ordinanza n. 551 del 24/9/15, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare sul presupposto del ritenuto difetto di motivazione dell’ordinanza di immissione in possesso relativamente alla determinazione dell’area pertinenziale da acquisire.
Il Comune, di conseguenza, ha emesso una nuova ordinanza di immissione in possesso, limitando l’area pertinenziale a mq. 543,00 e rideterminando l’area di sedime degli immobili abusivi in mq. 192,13, per effetto della inclusione di due tettoie “in attacco al fabbricato” e di una destinata a parcheggio (non menzionate nella prima ordinanza di acquisizione).
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 21/12/15, i ricorrenti hanno impugnato, con contestuale istanza di sospensione, anche tale nuova ordinanza, deducendone l’invalidità derivata dagli atti presupposti (verbale di accertamento in primis) per i motivi già evidenziati nel ricorso principale, nonché vizi propri:
1) la superficie pertinenziale da acquisire (mq. 543), non trova giustificazione ai fini dell’accesso al fondo dalla pubblica via (come sostenuto nell’atto), dal momento che il fondo è costeggiato da un tratturo interpoderale dal quale è possibile accedere;peraltro, nella prima ordinanza di immissione in possesso, le tettoie non erano contemplate, di talché – evidentemente – il Comune aveva ritenuto di poter accedere aliunde al fondo;
2) non sono spiegati i motivi per i quali è necessario acquisire anche l’ulteriore superficie situata sul retro del manufatto (larga m. 5);
3) le tre tettoie (la cui area di sedime è computata dall’ordinanza) non erano – giustamente - considerate nella precedente ordinanza, a riprova del fatto che non esprimono volumetria e non necessitano, quindi, di p.d.c., bastando all’uopo la presentazione di D.I.A.;la mancanza di titolo, inoltre, determinerebbe l’applicazione della sola sanzione pecuniaria ex art. 37 D.P.R. cit.;
4) omessa specificazione dei dati identificativi dell’area da acquisire, rimandata – illegittimamente - all’epoca di redazione del successivo frazionamento.
Rinunciata l’istanza cautelare relativa a tale seconda ordinanza, all’udienza del 5 maggio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso principale va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, stante l’emissione della nuova ordinanza di acquisizione n. 9/P del 23/10/15 (sulla cui ammissibilità in astratto si dirà in seguito), sostitutiva della precedente.
Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Va disattesa la tesi di parte ricorrente secondo cui, conclusosi negativamente il procedimento ex art. 36 D.P.R. n. 380/01, il Comune era onerato dell’emissione di una nuova ingiunzione di demolizione, stante l’inefficacia della prima, determinata dalla presentazione della domanda di sanatoria. La Sezione (da ultimo con sent. 352/16) aderisce, infatti, all’orientamento secondo il quale “ la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità determina la mera sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione, che si consolida e riacquista efficacia a seguito del rigetto tacito, per formarsi del silenzio rigetto al decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, ex art. 36 D.P.R. 380/01 sull’istanza medesima, senza che all’occorrenza sia necessaria l’adozione di una nuova ordinanza di demolizione (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, VII, 28.10.2013, n. 4508 secondo cui “L'inutile decorso del prescritto termine comporta dunque, inesorabilmente, la reiezione dell'istanza del privato (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 13.12. 2011, n. 5759) e in mancanza di impugnativa del silenzio provvedimentale ovvero della prova di tale reazione processuale, l'atto tacito di rigetto della domanda di sanatoria si consolida e diviene inoppugnabile, con conseguente piena riespansione dell'efficacia dell'ingiunzione di demolizione, non occorrendo in alcun modo a tali effetti la reiterazione comunale dell'ordine demolitorio (cfr T.A.R. Campania, Napoli, III, 7.11.2011, n. 5157) ”, così, T.A.R. Campania, Napoli. Sez. 7, sent. 24/11/15 n. 5435.
“ Sicché, in caso di diniego (anche provvedimentalmente silente) di accoglimento della domanda avente per oggetto il permesso in sanatoria - in assenza di concrete esigenze sostanziali di riedizione di un nuovo provvedimento- l’originaria ingiunzione demolitoria riprende vigore e l’unico aspetto che va riconsiderato è quello del conteggio del termine concesso per l'esecuzione spontanea della demolizione che dovrà decorrere dal momento in cui il diniego perviene a conoscenza dell'interessato anche nella forma del silenzio rigetto previsto dalla normativa richiamata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, VII, 28.7.2014, n. 4352) ”, così T.A.R. Campania ult. cit., nonché T.A.R. Campania, sez. 2, sent. 9/3/16 n. 1336.
Nel caso di specie, il Comune ha notificato ai ricorrenti la comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90, in relazione all’istanza di sanatoria, in data 19/12/14, cosicchè – considerata la nuova decorrenza del termine di 60 gg. per la conclusione del procedimento, il rigetto tacito risulta formatosi il 27/2/15. Orbene, per quanto innanzi detto, da tale data è decorso il nuovo termine di gg. 90 (con scadenza a maggio 2015) entro il quale i ricorrenti avrebbero potuto spontaneamente demolire i manufatti abusivi: in mancanza di allegazione e prova di tale adempimento, non possono i ricorrenti invocare l’obbligo in capo all’Amministrazione di rinnovare l’accertamento dell’inottemperanza (rispetto a quello del gennaio 2015).
Tale assunto trova conforto nell’esegesi dell’art. 31 co. 4 D.P.R. cit., a mente del quale “ l’accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”. Ed invero, “Il presupposto giuridico dell’acquisizione de iure è, dunque, rappresentato dal fatto dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, scaduto il termine di novanta giorni per provvedere in tal senso. Ne consegue, pertanto, che l’effetto costitutivo dell'istituto acquisitivo discende direttamente dall'inutile scadenza del predetto termine, laddove la constatazione dell'inottemperanza si pone necessariamente alla stregua di un mero atto ricognitivo, con efficacia dichiarativa ed a contenuto vincolato (cfr. C.d.S., sez. V, 12 dicembre 2008, n. 617) ”, così T.A.R. Basilicata, sez. 1, sent. 3/7/15 n. 370.
In conclusione, non diversamente, peraltro, dall’ordinanza di acquisizione che l’ha preceduta, l’ordinanza de qua - risalente all’ottobre 2015 - si palesa legittima, siccome intervenuta quando il termine per l’adempimento spontaneo era già spirato;di talché, anche in base a quanto disposto dall’art. 21 octies l. 241/90, tale provvedimento non è suscettibile di annullamento in ragione del mancato rinnovo dell’accertamento dell’inottemperanza, siccome risulta – ex actis – che esso non avrebbe avuto un diverso contenuto, quand’anche l’accertamento fosse stato rinnovato.
Passando al contenuto del provvedimento gravato, il Collegio ritiene non condivisibili i rilievi di parte ricorrente relativi alla inclusione ex novo, nella seconda ordinanza, dell’area di sedime delle tre tettoie, non prevista nell’ordinanza precedente. Le tettoie, infatti, sono espressamente contemplate nell’ordinanza di demolizione rimasta inoppugnata. Di talché:
- va escluso che in questa sede i ricorrenti possano “recuperare” rilievi circa le diverse sanzioni comminabili per le tre tettoie abusive, avendo omesso di farlo mediante tempestiva impugnazione dell’ingiunzione di demolizione;
- nulla osta al loro inserimento nel novero delle superfici da acquisire, sia pure - come avvenuto nel caso in esame - in sede di riedizione del potere in seguito all’accoglimento dell’originaria istanza cautelare. D’altro canto, l’ordinanza cautelare di accoglimento ha determinato l’effetto conformativo del riesercizio del potere con riferimento alla estensione dell’area “pertinenziale” da acquisire, ma nessun effetto preclusivo rispetto alla “integrazione” dell’area di sedime (che ex lege viene interamente acquisita al patrimonio comunale) con quella relativa a manufatti abusivi già oggetto dell’ingiunzione demolizione.
Legittima, inoltre, appare la delimitazione dell’area pertinenziale, in considerazione delle esigenze rappresentate dall’ente, con particolare riferimento all’indimostrato uso pubblico del tratturo confinante con l’area di proprietà dei ricorrenti, come tale non utilizzabile ai fini dell’accesso alla stessa.
Infondata, infine, si rivela la doglianza relativa alla mancata indicazione dell’area da acquisire: i dati catastali, omessi nella prima delle due ordinanze gravate, risultano specificamente indicati nella seconda, in cui – in relazione all’area “pertinenziale” - si specificano, per ciascuna delle particelle interessate, anche i metri quadri oggetto di acquisizione e si allega rappresentazione grafica dell’area, rinviando al prosieguo il solo frazionamento dell’area complessivamente coinvolta.
Le spese seguono la soccombenza.