TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-04-11, n. 202302225

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-04-11, n. 202302225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302225
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2023

N. 02225/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05280/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5280 del 2022, proposto da
M L D, rappresentata e difesa dall'avvocato L B A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Procida, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla istanza-diffida presentata al Comune di Procida in data 30 maggio 2022, per la definizione del procedimento avviato con la richiesta di parere di compatibilità paesaggistica del 13 novembre 2018, prot. n. 18696.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, unitamente ai signori Gianluigi Lombardo, e Roberta Longobardi, trasferiva, con atto del 27 ottobre 2021, ai signori Michele Di Candia e Mariangela Carannante, la proprietà di immobili siti in Procida alla località Solchiaro, in via Simone Schiano, costituiti, per l’esattezza, da “ un’abitazione a piano rialzato composta di ingresso, quattro vani ed accessori, con antistante balcone coperto da cui si accede, ed un’abitazione a piano interrato ”, e da una “ piccola abitazione di un vano ed accessori a sé stante ”.

1.1. Per l’ampliamento della prima abitazione, il piano interrato e per la dependance venivano rilasciati due titoli in sanatoria, del 4 e del 14 luglio 2009, positivamente riscontrando le relative domande del 27 marzo 1986.

1.2. Ricadendo gli immobili in area sottoposta a vincolo paesaggistico, parte venditrice richiedeva al Comune di Procida che venisse rilasciato il parere di cui all’art. 32 della legge n. 47/85 in data 13 novembre 2018, con istanza assunta al protocollo comunale con il n. 081696.

1.3. La richiesta veniva esaminata dalla commissione locale per il paesaggio del Comune il 14 giugno 2019, ricevendo parere positivo (verbale n. 1 del 14 giugno 2019);
seguiva, indi, la trasmissione della documentazione alla Soprintendenza, comprensiva di relazione tecnica illustrativa e di proposta favorevole del responsabile del Servizio Paesaggio, che risulta essere stata acquisita in data 21 aprile 2021 (nota di invio comunale, prot. n. 7294/2021, depositata dalla ricorrente).

1.4. La ricorrente espone, pertanto, che, stante il silente contegno serbato dalla Soprintendenza, essendo decorso abbondantemente anche il termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte di essa Soprintendenza ex art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/04, non vi sarebbe dubbio sulla formazione quantomeno del silenzio “devolutivo”, con il correlato obbligo della Amministrazione comunale di provvedere, fornendo definitivo riscontro alla domanda della ricorrente e al sottostante bene della vita da essa ricorrente agognato.

1.5. Di qui la diffida a provvedere del 30 maggio 2022, cui seguiva il perdurante contegno inerte del Comune e il ricorso avanti a questo TAR, volto giustappunto a stigmatizzare il silenzio serbato dalla Amministrazione, con la consequenziale condanna di quest’ultima a provvedere.

1.6. Non si costituiva l’intimato Comune di Procida e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della discussione tenutasi nella udienza camerale del 22 febbraio 2023.

2. Il ricorso è inammissibile , nessun obbligo di provvedere sussistendo in capo al Comune, essendosi già chiusa, e da tempo, la fattispecie procedimentale che ne occupa: il silenzio da ultimo serbato dalla Soprintendenza vale, invero, ad irrefragabilmente sancire la definitiva irretrattabilità delle sanatorie rilasciate nel 2009.

2.1. Giova, in via liminare, il richiamare le statuizioni plurimamente rese da questo TAR in tema di inerte contegno della Soprintendenza, pure all’uopo compulsata dalla Amministrazioni comunali.

2.1.1. Va, all’uopo e in via liminare, rimarcata la applicabilità alla fattispecie de qua agitur della disciplina procedimentale compendiata all’art. 146 d.lgs. 42/04 e della scansione temporale colà tratteggiata.

2.1.2. E’ ben vero, infatti, che l’art. 32 della legge 47/85, richiamato dall’art. 39, comma 1, l. n. 724/94, prescrive che “ il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto ”.

2.1.3. E, tuttavia, la citata norma vale a riconoscere –all’interno del procedimento finalizzato al rilascio del condono- autonoma e peculiare dignità all’intervento della Autorità preposta alla tutela del vincolo.

2.1.4. Trattasi, in altre parole, di norma che:

- nell’ an e nel quid , tratteggia la condicio indefettibile dell’intervento nel procedimento della Autorità paesaggistica;

- nel quomodo , non può che rinviare ai moduli procedimentali che quell’intervento disciplinano e governano nel momento in cui la Autorità è chiamata ad intervenire.

2.1.5. In altre parole, la valenza precettiva dell’art. 32 l. 47/85 si sostanzia nella previsione del necessario intervento della Autorità paesaggistica, non mai fissando in forma statica le forme procedimentali attraverso cui quell’intervento deve dispiegarsi;
forme che non possono che essere governate, anche in ossequio al principio tempus regit actum , dalla disciplina vigente al momento della emanazione dell’atto di competenza della Autorità.

2.1.6. In questo senso, indi, deve intendersi il richiamo effettuato dalla giurisprudenza all’istituto del “rinvio mobile” che sarebbe contenuto all’art. 32 della l. 47/85: la norma, invero, nella parte in cui sancisce la natura indefettibile del parere favorevole della Amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, costituisce per così dire una “clausola aperta”, tale da essere dinamicamente adeguata e riempita di contenuti a misura del mutamento della disciplina che regge il modus di esplicazione della voluntas della Autorità che “gestisce e tutela” l’interesse paesaggistico.

2.1.7. Di qui la condivisibile affermazione per cui “ in considerazione della natura autonoma del procedimento di gestione del vincolo paesaggistico, il quale s'innesta nella disciplina del condono e il cui atto conclusivo - se favorevole - costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio, e del rilievo costituzionale dei valori coinvolti, deve escludersi l'ultrattività sine die di una disciplina, ormai superata, del modulo procedimentale di gestione del vincolo, a fronte della sua profonda modificazione, atteso che la Soprintendenza, secondo le previsioni a regime dell'art. 146 d.lg. n. 42 del 2004, a decorrere dal 1º gennaio 2010, non esercita più un mero riesame successivo di legittimità (scaturente in un eventuale annullamento), bensì una funzione consultiva, mediante l'espressione di un parere preventivo di merito, obbligatorio e in alcune ipotesi anche vincolante. Pertanto, a fronte dell'intervenuta abrogazione dell'art. 82, comma nono, d.P.R. n. 616 del 1977, l'art. 12 del d.l. n. 2/1988, deve ritenersi abrogato per incompatibilità e non può fungere da fonte di disciplina del procedimento autorizzatorio in materia di condono edilizio;
abrogato il citato art. 82, comma nono, è divenuto applicabile l'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in relazione a tutte le istanze (formulate in ogni tempo e che ancora non avevano dato luogo a un accoglimento o a un rigetto) volte ad ottenere una autorizzazione paesaggistica, per opere già realizzate o ancora da realizzare. Diversamente, sarebbe risultato in contrasto con la ratio dell'accentuazione dei poteri soprintendentizi nei procedimenti di valutazione della compatibilità paesaggistica collegati al rilascio di titoli edilizi, insita nel nuovo modulo procedimentale, escluderne l'applicazione proprio in un settore sensibile quale quello della sanatoria di interventi abusivi
” (CdS, VI, 11 settembre 2013, n. 4492).

2.2. Orbene, la fattispecie che ne occupa assume una significanza tutt’affatto peculiare, atteso che:

- il Comune di Procida ha già, e da lunghissimo tempo, assunto le sue proprie determinazioni sulle domande di condono avanzate da parte ricorrente ex lege 47/85, positivamente riscontrandole con i titoli in sanatoria n. 82/09 del 4 luglio 2009 e n. 83/09 del 14 luglio 2009;

- la mancanza -nell’ iter procedimentale che ha condotto alla emanazione delle due sanatorie de quibus - della valutazione di compatibilità paesaggistica, siccome di contro prescritto dall’art. 32 l. 47/85, è stata poscia rilevata dalla ricorrente, che ha giustappunto eccitato i poteri delle competenti Autorità, pel tramite della istanza del 13 novembre 2018 indirizzata al Comune;

- il procedimento, in tal guisa iniziatosi avanti la civica Amministrazione, è proseguito con la formulazione del parere positivo ad opra della competente commissione locale per il paesaggio del 14 giugno 2019, e dal successivo invio di esso parere, oltre che di tutta la documentazione rilevante, alla Soprintendenza (nota del 20 aprile 2021 che risulta acquisita, con timbro della Soprintendenza, in data 21 aprile 2021);

- la Soprintendenza non risulta avere adottato alcun atto in relazione al ridetto procedimento.

2.2.1. Per le esposte ragioni, indi, tenuto conto della data in cui si è iniziato il procedimento, e di quella in cui si è disposta la trasmissione degli atti alla Soprintendenza, ad esso procedimento non può non applicarsi l’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, in vigore a far tempo dall’1 gennaio 2010.

2.2.2. Ora, siccome statuito da questo TAR in fattispecie analoghe (TAR Campania, VI, 19 ottobre 2022, n. 6438;
Id. id., 16 agosto 2021, n. 5503;
Id. id., 26 agosto 2020, n. 3651), la irrefragabile violazione del termine ex lege contemplato per l’apporto consultivo della Soprintendenza non integra veruna fattispecie di silenzio significativo a’ sensi dell’art. 17- bis l. 241/90.

2.2.3. Il silenzio, ovvero l’inutile decorso del termine contemplato per l’esercizio dei munera gravanti in capo alle Amministrazioni interessate, è ben contemplato all’art. 146 d.lgs. 42/04, che ne disciplina partitamente gli effetti, devolutivi ovvero traslativi del potere in capo ad altre Autorità.

2.2.4. La inerzia serbata dalla Soprintendenza, ben oltre il termine ex lege prescritto, si atteggia quale fatto giuridico costitutivo – recte , devolutivo o traslativo- della potestas per il Comune di procedere alla definizione del procedimento, esprimendo la voluntas provvedimentale sulla “ domanda di autorizzazione ”, siccome testualmente contemplato all’art. 146, commi 5 e 9, d.lgs. 42/04.

2.2.5. E tuttavia, nella fattispecie che ne occupa, sono i provvedimenti comunali del 4 luglio 2009 e del 14 luglio 2009 –con cui sono stati rilasciati i titoli in sanatoria nn. 82/09 e 83/09- ad avere chiuso la fattispecie procedimentale, cristallizzando l’assetto di interessi, in senso favorevole ai desiderata della ricorrente.

2.3. In tal guisa opinando, il silenzio all’uopo serbato dalla Amministrazione statale, dopo la “riapertura” del procedimento determinatasi con la istanza della ricorrente e il positivo parere della commissione locale per il paesaggio, vale a:

- riattribuire la piena potestas decisionale alla Amministrazione comunale;

- recte et melior - dal momento che tale potestas si è già illo tempore estrinsecata con il rilascio dei due titoli di sanatoria - rendere irretrattabili le determinazioni in allora assunte dalla Amministrazione.

2.3.1. Trattasi, indi, di un silenzio che –nel devolvere alla Amministrazione comunale la potestas decisionale- attribuisce il definitivo imprimatur ai provvedimenti di sanatoria, con cui tale potestas si è già esercitata, che, anzi, nuova linfa –anche in termini di compatibilità paesaggistica- hanno quodammodo ricevuto mercè le positive valutazioni da ultimo espresse, in data 14 giugno 2019, dalla commissione locale per il paesaggio del Comune.

2.3.2. Di qui la inesistenza in nuce :

- di qualsivoglia obbligo di provvedere in capo al Comune, avendo la Amministrazione locale già esercitato i propri poteri con il rilascio delle sanatorie;

- di un silenzio inadempimento formatosi sulla istanza-diffida della ricorrente, ad esso Comune indirizzata.

2.4. Ne discende la inammissibilità della domanda quivi azionata, comechè deprivata del suo indefettibile sostrato, di fatto e di diritto.

3. Nulla sulle spese.

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