TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-07-02, n. 202413393

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-07-02, n. 202413393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413393
Data del deposito : 2 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2024

N. 13393/2024 REG.PROV.COLL.

N. 08656/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8656 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti G F e F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

per l’annullamento

della comunicazione n.-OMISSIS-del 27 aprile 2021 del Dipartimento patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale di rigetto dell’opposizione alla declaratoria provvisoria di inammissibilità della domanda per l’assegnazione in locazione di alloggi ERP di cui al bando adottato con la determina n. -OMISSIS-


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2024 la dott.ssa Annalisa Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 6 luglio 2021, depositato il successivo 6 settembre, il sig. -OMISSIS- - nel premettere di aver presentato opposizione alla comunicazione con la quale il competente Dipartimento di Roma Capitale dichiarava, in via provvisoria, la non ammissibilità della propria istanza di inserimento nella graduatoria relativa al bando generale per l’assegnazione in locazione di alloggi ERP di cui alla D.D. -OMISSIS- -, ha chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, di conferma della non ammissibilità della medesima istanza, censurandolo sotto i seguenti profili:

- “I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 c.c., dell’art. 11 l.r. Lazio n. 12/1999, del regolamento regionale 2/2000 e della D.D. -OMISSIS-” ;

- “II. Eccesso di potere per violazione di legge – violazione del requisito di cui alla lett. b) del bando generale di concorso dell’art. 11 legge regione Lazio 12/99” ;

- “III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 l. 241/90 e successive modificazioni per difetto di istruttoria, eccesso di potere difetto di motivazione e per violazione del regolamento regionale n. 2/2000, art. 3 comma 2”.

2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso.

3. L’istanza di misure cautelari è stata respinta con l’ordinanza n. 5132 del 29 settembre 2021.

4. All’udienza pubblica del 25 giugno 2024, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, la causa è passata in decisione.

5. Tenuto conto dell’infondatezza nel merito del gravame, il Collegio ritiene di potersi esimere dallo scrutinio dei profili di possibile inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ad almeno un controinteressato, nonché dell’eccezione di irricevibilità, presentata da parte resistente.

6. Si osserva, preliminarmente, che l’art. 11, co. 1, lett. b) , della legge della regione Lazio n. 12/1999 prevede, tra i requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa, la “residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune... ;
lo stesso art. 11 stabilisce, inoltre, espressamente, al comma 2, che: “I requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti da parte del richiedente […] alla data di presentazione della domanda al bando di concorso e permanere fino al momento dell’assegnazione ed in costanza di rapporto”.

7. Risulta in atti che il Dipartimento patrimonio e politiche abitative di Roma Capitale, dopo aver compiuto le opportune verifiche e aver accertato il mancato possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 11, co. 1, lett. b) , della L.R. n. 12/1999 (assenza del requisito della residenza - causa cancellazione per irreperibilità accertata il 9 settembre 2020 - e assenza del requisito “lavorativo”, mancando l’attestazione di lavoro nel Comune di Roma), con nota prot. n. 17818 del 19 marzo 2021, comunicava al sig. -OMISSIS- la non ammissibilità della domanda in questione.

Successivamente, in riscontro all’opposizione presentata dallo stesso -OMISSIS-, il medesimo Dipartimento di Roma Capitale, nel confermare la non ammissibilità della domanda, precisava quanto segue: “dal 09/09/2020 al 19/10/2020 […] non risulta residente nel Comune di Roma in quanto è stato cancellato per irreperibilità accertata con pratica -OMISSIS-e nel suddetto periodo non svolgeva attività lavorativa nel Comune di Roma” (cfr. verifica storico interrogazione del 12 luglio 2021, doc D3 depositato da parte resistente).

8. Orbene, non vi è dubbio che le circostanze di fatto appena illustrate integrino legittime ragioni di non ammissibilità dell’istanza dell’odierno ricorrente.

9. Non è, infatti, suscettibile di favorevole considerazione la prospettiva - pure assunta da parte ricorrente - per cui la dichiarazione di irreperibilità non avrebbe, comunque, “alcuna incidenza procedimentale sull’interesse legittimo del ricorrente all’inserimento in graduatoria”.

In sintesi, parte ricorrente:

a) per un verso, contesta le “negligenze imputabili alla P.A.” , che, a suo dire, avrebbero condotto alla cancellazione dal registro anagrafico e, per tale via, punta a dimostrare il reale possesso della residenza anagrafica (pag. 6, ricorso);

b) per altro verso, sostiene che Roma Capitale avrebbe errato nell’interpretare il disposto dell’art. 43 c.c., considerando le sole risultanze anagrafiche, atteso che queste ultime “rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria” (cfr. pag. 7, ricorso);

c) in subordine, rileva che, comunque, alla data di presentazione della domanda di ammissione al bando, l’8 aprile 2020, era “regolarmente residente nel Comune di Roma” (pag. 2, memoria depositata in vista dell’udienza del 25 giugno 2024);

d) in ulteriore subordine , sostiene “sommessamente” che in ogni caso, la cancellazione avrebbe “una durata risibile” (pag. 3, memoria citata).

9.1. Con riguardo alla censura sub a), in disparte il carattere generico della contestazione tesa a delegittimare gli accertamenti esperiti dal Comune - peraltro, suffragati dal compendio documentale prodotto in giudizio (cfr. “dettaglio pratica di irreperibilità” depositato da parte resistente , doc. E con allegati verbali di accertamento in data 16.3.2016 [all. 1 al doc. E], 26.9.2016 [all. 2 al doc. E], 15.2.2017 [all. 3 al doc. E], dettaglio affissioni albo pretorio [all. 4 al doc. E], comunicazione avvenuta cancellazione [all. 5 al doc. E]) -, occorre considerare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “‘le controversie aventi ad oggetto l’iscrizione e la cancellazione dai registri anagrafici della popolazione appartengono alla cognizione del giudice ordinario, concernendo posizioni di diritto soggettivo (cfr., quam multis, Tar Milano, 4.9.2017, n. 1779;
Tar L’Aquila, 9.4.2015, n. 253;
Tar Roma, 19.5.2009, n. 5172;
Tribunale Ferrara, ordinanza 24.9.2019;
Tribunale Padova, 19.6.2020), posto che le norme disciplinanti l’attività dell’ufficiale d’anagrafe sono stabilite senza attribuire alcuna discrezionalità alla p.a. procedente, predefinendo in modo rigido, attraverso norme di relazione, i presupposti per le iscrizioni e le cancellazioni”
(T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2022, n. 3276). (…) Dunque, le risultanze anagrafiche - e l’eventuale illegittimità della cancellazione dai relativi registri - non possono essere rimesse in discussione in questa sede, difettando il giudice amministrativo della relativa giurisdizione (cfr. anche TAR Lazio, sez. I bis, n. 3204/2021)” (Tar Lazio, sez. V bis , 2 gennaio 2024, n. 24;
cfr. anche ex multis Tar Lazio, sez. V bis , 2 gennaio 2024, n. 33 e, proprio in tema di edilizia residenziale pubblica, Tar Piemonte, sez. II, 17 maggio 2022, n. 483).

Nel caso di specie, pertanto, ove l’interessato avesse voluto efficacemente sostenere la erroneità della cancellazione anagrafica operata dal Comune, avrebbe potuto chiedere l’annullamento in autotutela del provvedimento di cancellazione o proporre ricorso al Prefetto (ai sensi dell’art. 5, co. 2, legge n. 1228/1954 e dell’art. 36, d.P.R. n. 223/1989) o, ancora, avrebbe potuto adire l’autorità giudiziaria competente, i.e. il giudice ordinario (cfr. Tar Lazio, n. 24/2024, cit.).

9.2. Per parte ricorrente, Roma Capitale avrebbe, comunque, errato nell’interpretare il disposto dell’art. 43 c.c., in quanto avrebbe considerato le sole risultanze anagrafiche;
viceversa, la residenza coinciderebbe con il luogo di dimora abituale (o “residenza effettiva”) e, al fine dell’individuazione di tale luogo, le menzionate risultanze anagrafiche “rivestono un valore presuntivo (…) e possono essere superate da prova contraria” (cfr. pag. 7, ricorso).

Orbene, anche a voler assumere tale prospettiva, la prova contraria idonea a superare le risultanze in questione potrebbe essere soltanto quella “desumibile da una fonte di convincimento munita di determinati requisiti, relativi alla provenienza ed al procedimento di costituzione, che ne garantiscano l’attendibilità” (Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2024, n. 4517).

Nel caso in esame, parte ricorrente sostiene di aver trasmesso, nel marzo 2020, al competente ufficio di Roma Capitale una domanda di trasferimento della residenza in un’abitazione sita in via dei Fulvi, n. 4, sc. B (unitamente alla “comunicazione di ospitalità” a favore di straniero, risalente al febbraio 2020) e, per dimostrare tale circostanza, deposita in giudizio la copia fotostatica della pagina di una casella di posta elettronica da cui risulterebbe l’invio di una mail al municipio.

Tuttavia, atteso che la copia della mail non contiene alcun testo e della stessa non viene comunque prodotto alcun allegato, deve ritenersi che non vi sia prova che la dichiarazione di trasferimento della residenza in questione unitamente alla predetta comunicazione di ospitalità a favore di straniero sia stata effettivamente trasmessa.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, la copia della menzionata “comunicazione di ospitalità” a favore di straniero, in atti, oltre a non recare - tra gli allegati - copia del documento di identità del sig. -OMISSIS-, è illeggibile e, dunque, non decifrabile.

Ancora, parte ricorrente produce copia della “dichiarazione di residenza” (doc. 7, allegato al ricorso), firmata in data 21 settembre 2020 e trasmessa a mezzo CAF AIC Tuscolana in data 30 settembre 2020, con cui richiedeva (secondo parte ricorrente, reiterava la richiesta del) cambio di residenza in via dei -OMISSIS-, dichiarando di essere, unitamente al proprio nucleo familiare, “ospit[e] dell’intestatario del contratto di locazione registrato c/o agenzia entrate Roma 5 – Tuscolano n. 005791 12/07/2019”.

In proposito, occorre considerare:

a) che nella “dichiarazione di residenza” inviata il 30 settembre 2020, differentemente da quanto asserito, non vi è prova dell’intervenuta allegazione della “comunicazione di ospitalità a favore di straniero” , che sarebbe risalente al febbraio 2020 e che, comunque, come già evidenziato, nella copia depositata in giudizio, risulta illeggibile e, dunque, non decifrabile;

b) in ogni caso, la “dichiarazione di residenza” in questione è stata presentata in data 30 settembre 2020, dunque, quando era già intervenuta la cancellazione per irreperibilità (9 settembre 2020) e non è, pertanto, idonea a dimostrare la sussistenza di un’effettiva residenza nel Comune di Roma per il periodo tra il 9 e il 30 settembre 2020.

9.3. Manca, dunque, la “continuità” della residenza richiesta dal menzionato art. 11, L.R. n. 12/1999, che - come già evidenziato - esige non soltanto la sussistenza del requisito alla data di presentazione della domanda, ma la sua permanenza fino al momento dell’assegnazione, oltreché in costanza di rapporto (cfr. supra sub 9., c ).

9.4. Né, a fronte del chiaro tenore della norma, può assumere rilievo l’ampiezza del lasso di tempo in cui la predetta continuità è mancata (cfr. supra sub 9. , d ).

10. Va, infine, rilevato che, nel caso in questione, non ricorre neanche il requisito “alternativo” dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune di Roma, atteso che, per un verso, in data 1° ottobre 2020 (come confermato dallo stesso ricorrente;
cfr. pag. 5, memoria 24 maggio 2024), “è stata dichiarata l’inattività della ditta individuale dell’-OMISSIS-” , per altro verso, non è stata comunque fornita l’attestazione del (perdurante) svolgimento di una (diversa) attività lavorativa nel Comune in questione, anche nel periodo successivo alla predetta dichiarazione di inattività.

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, non sussistono né le censurate violazioni di legge né il lamentato difetto di istruttoria. Il ricorso deve essere, dunque, respinto sotto tutti i profili sollevati.

12. Le spese, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie sottoposta a scrutinio, possono essere integralmente compensate.

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