TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-08-23, n. 201904407

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2019-08-23, n. 201904407
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201904407
Data del deposito : 23 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/08/2019

N. 04407/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04647/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4647 del 2014, proposto da
Assunta Dello Russo Sorrentino, A A D N, rappresentate e difese dagli avvocati B L e C L, con domicilio eletto in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania, P.zza Municipio, 64;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M V D G, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Lucia, 81;

nei confronti

Vallo di Lauro Sviluppo s.p.a, rappresentata e difesa dagli avvocati C L Mni, Francesco Miani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Miani in Napoli, via Toledo, 116;

per l'annullamento

- del decreto dirigenziale n. 348 del 17 dicembre 2010 di proroga al 23 dicembre 2012 del termine per la conclusione dei procedimenti espropriativi di cui all'ordinanza n. 3501 del 28 giugno 2014 nonché per la condanna alla restituzione del fondo e al risarcimento di tutti i danni subiti per l'occupazione abusiva del suolo a seguito del mancato completamento della procedura espropriativa nei termini di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della società Vallo di Lauro Sviluppo s.p.a;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2018 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra A A D N è proprietaria, in virtù di atto di compravendita per notar Lallo del 27 novembre 2008 (dante causa la di lei madre Dello Russo Sorrentina Assunta), di un fondo sito in Palma Campania, identificato in NCU al foglio 3 p.lle 620 e 621, di complessiva estensione di mq. 901, già in parte adibito a noccioleto, oggetto di procedura espropriativa per pubblica utilità per la realizzazione dei lavori relativi alla “Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l'Autostrada Caserta Salerno (A30)”.

1.1 Riferisce parte ricorrente che in data 26 giugno 2007 la Vallo di Lauro Sviluppo s.p.a., per conto del Commissario di Governo per l'Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania, notificava all'allora proprietaria Dello Russo Sorrentino Assunta copia conforme all'originale del Decreto Commissariale n. 2925 del 4 giugno 2007, con il quale veniva disposta l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio di parte del fondo predetto (precisamente, di mq 759 della particella n. 620 e di mq 142 della particella n. 621 per un totale di mq. 90), contestualmente confermando il vincolo di destinazione fino al 31 dicembre 2010 per le aree oggetto di occupazione d'urgenza.

1.2 In data 18 luglio 2007 i tecnici incaricati dalla Vallo di Lauro Sviluppo s.p.a. procedevano dunque all'immissione in possesso dell'immobile.

1.3 In prossimità della scadenza della dichiarazione di pubblica utilità veniva poi adottato il Decreto Dirigenziale n. 348 del 17 dicembre 2010, oggetto dell’odierna impugnativa, di proroga al 23 dicembre 2012 sia del termine per la conclusione del procedimento espropriativo che del termine di efficacia dell’occupazione di urgenza.

2. Con il ricorso in esame la sig.ra A A D N e la sig.ra A D R S, per quanto di ragione, agiscono per conseguire l'annullamento del prefato decreto di proroga, nonché per ottenere la restituzione del fondo illegittimamente appreso e la condanna al risarcimento dei danni subiti per illegittima occupazione del fondo.

2.1 Pongono, a fondamento del gravame, un unico motivo in diritto con cui - deducendo la violazione di legge (segnatamente degli artt. 3, 42, 117 Cost.;
artt. 3 e ss. L. 241/1990, artt. 11 e 13 D.P.R. 327/2001, art. 33 L.R. Campania n. 1/2008, del D.P.R.. n. 383/1994) e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria - lamentano, in estrema e doverosa sintesi, l’illegittimità della proroga disposta dalla Regione Campania per l’assenza di valide ragioni giustificatrici, non potendo ritenersi tali le presunte inadempienze dell’Agenzia del Territorio nell’adempiere agli incombenti istruttori di sua competenza.

2.2 Rimarcano, inoltre, che in ogni caso anche l’ulteriore termine fissato dall’atto gravato sarebbe venuto a scadenza, senza che nelle more sia stato emanato il decreto di esproprio, con conseguente perpetrarsi dell’illegittimità dell’occupazione.

3. Si sono costituiti per resistere al ricorso la Regione Campania e la società Vallo di Lauro Sviluppo s.p.a., che hanno eccepito, preliminarmente e in rito, l’improcedibilità per mancata impugnazione dei decreti dirigenziali nn. 38/2012 e 44/2014 di approvazione di variante tecnica al progetto e recanti, oltre alla nuova dichiarazione di pubblica utilità, un’ulteriore proroga del termine di scadenza del procedimento espropriativo. Nel merito, hanno dedotto l’infondatezza in fatto e in diritto del ricorso, instando per la sua reiezione.

4. All’udienza pubblica del 23 ottobre 2018 il Collegio ha dato avviso alle parti presenti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della sussistenza di dubbi sulla tempestività dell'impugnazione dei provvedimenti di proroga nonché sull’incidenza sulla domanda dei decreti dirigenziali n° 38/2012 e 44/2014, rimasti inoppugnati. Con ordinanza istruttoria n. 111/2019 è stata disposta l’acquisizione di copia del Decreto Dirigenziale n. 38 del 19 marzo 2012, con relativi allegati, onerando del predetto adempimento l'Amministrazione regionale.

5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato fissata per il 18 giugno 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Ciò premesso, occorre preliminarmente scrutinare l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dalla difesa della società Vallo Di Lauro Sviluppo s.p.a. in relazione alla domanda di annullamento degli atti gravati e di restituzione dei terreni, per mancata impugnazione dei successivi atti del procedimento espropriativo come innanzi individuati.

L’eccezione è solo in parte fondata.

6.1 Invero, come fondatamente dedotto dalla difesa resistente, in ragione della mancata impugnazione del provvedimento di proroga del 12 giugno 2014, recante l’approvazione di perizia di variante tecnica e del relativo piano particellare di esproprio nonché l’emanazione di una nuova dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento in oggetto, il ricorso è divenuto in parte qua improcedibile.

Allo stato, infatti, risulta ancora in corso la procedura espropriativa, sorretta da valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità così come l’occupazione dei terreni risulta basata su valido ed efficace decreto di occupazione del 2015.

Risulta dunque evidente che per effetto di tali sopravvenienze, esaurendo detti atti ogni capacità lesiva dell’interesse sostanziale e assoggettando quest’ultimo interamente a una nuova disciplina, si rende del tutto inutile la pronuncia di annullamento, posto che alcuna utilità potrebbe trarre la parte ricorrente dall’eliminazione dal mondo giuridico degli atti gravati.

6.2 Persiste, tuttavia, l’interesse alla decisione del ricorso limitatamente alla domanda di accertamento dell’illegittimità del decreto di proroga n. 348/2010 ex art. 34 c.p.a., ai soli fini risarcitori per i danni subiti in connessione con l’illegittima occupazione del fondo;
danni che parte ricorrente, nel corso della discussione orale della causa, ha precisato essere riferiti all’arco temporale che va dall’inizio dell’occupazione (luglio 2007) fino alla nuova immissione in possesso dei terreni disposta con decreto n. 140/2015.

6.3 Ciò posto, il ricorso risulta parzialmente fondato nei termini e secondo le precisazioni che seguono.

6.3.a) Con un unico articolato motivo di ricorso, le ricorrenti hanno dedotto, sotto un primo profilo, l’illegittimità del decreto di proroga dell’occupazione d’urgenza e della dichiarazione di pubblica utilità fino al 23 dicembre 2012 per difetto di motivazione e di istruttoria, essendo trascorso il termine del 31 dicembre 2010 stabilito dal decreto Commissariale n. 2925 del 4 giugno 2007 (fino al quale veniva confermato il vincolo di destinazione delle aree oggetto di esproprio), senza l’emanazione del decreto di esproprio e senza che valide ragioni giustificassero la proroga disposta dalla Regione Campania fino al 23 dicembre 2012.

La censura è infondata.

Contrariamente all’avverso dedotto, le motivazioni poste a fondamento della proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dalla Regione Campania risultano aver correttamente indirizzato il potere esercitato entro i confini della legittimità dell’azione amministrativa.

Tanto in linea con la pacifica giurisprudenza, anche di questo Tribunale, che ha precisato i termini entro cui può operare l'istituto in questione, puntualizzando che la proroga della dichiarazione di pubblica utilità riveste carattere eccezionale e deve pertanto essere giustificata dalla reale sussistenza di casi di forza maggiore ovvero di oggettive difficoltà al compimento di atti espropriativi, comunque non dipendenti dalla volontà dell'Ente espropriante, non costituendo valida giustificativa la generica motivazione relativa al protrarsi delle procedure espropriative che non abbia consentito il rispetto dei termini originariamente fissati ( cfr . ex multis Cons. Stato, VI, 4 aprile 2003, n. 1768).

Nella fattispecie in esame, i richiamati principi risultano pienamente rispettati.

Come rimarcato dalla difesa delle parti resistenti e come anche risulta dalla cronologia degli atti e degli eventi ripercorsa in parte motiva dal provvedimento, infatti, nel corso del procedimento espropriativo è emersa l’esigenza dell’innesto di un ulteriore segmento temporale al fine del suo completamento, in ragione:

- delle oggettive difficoltà nel completare le procedure, come rappresentate dalla società “Vallo di Lauro Sviluppo s.p.a.”, in qualità di soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale in argomento, con nota prot. 266/2010 VC/ab del 7 dicembre 2010;
difficoltà connesse sia ai ritardi dell’Agenzia del Territorio nel restituire le proprie validazioni rispetto alle stime trasmesse che alla necessità di acquisire per le particelle ricadenti in fascia di rispetto autostradale la relativa deroga, definita solo di recente in uno alla bozza di convenzione, in corso di sottoscrizione;

- delle difficoltà organizzative connesse al subentro al Commissario di Governo, solo a far data dal 29 ottobre 2010, dell’Area Generale di Coordinamento Trasporti e viabilità della Giunta Regionale della Campania.

Tanto basta, dunque, a suffragare la proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità.

6.3.b) Sotto ulteriore profilo ed in subordine, parte ricorrente asserisce che – pur a voler ritenere legittima la proroga intervenuta - in ogni caso l’intera procedura, compresa dunque l’occupazione, sarebbe divenuta illegittima a far data dal 23 dicembre 2012, per mancata emanazione del decreto di esproprio, con conseguente diritto alla restituzione dei terreni.

La censura è solo in parte fondata.

Invero, come emerge dagli atti di causa, con D. D. n. 38 del 19 marzo 2012 è stata approvata una prima perizia di variante tecnica e suppletiva mentre solo con D. D. n. 44 del 12 giugno 2014 risulta approvata una seconda perizia di variante tecnica unitamente al relativo particellare di esproprio e, contestualmente, emanata una nuova dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento in oggetto. Con successivo decreto n. 140/2015, infine, è stata disposta l’occupazione d’urgenza, avvenuta l’8 settembre 2015.

Rebus sic stantibus , allo scadere della prima proroga (ovvero alla data del 23 dicembre 2012) e fino all’emanazione di una nuova dichiarazione di pubblica utilità (contenuta nella D.D. n. 44/2014) che ha dato il crisma della legalità agli ulteriori atti della procedura espropriativa, compresa l’occupazione d’urgenza disposta da ultimo, si è effettivamente verificata una soluzione di continuità negli atti della procedura espropriativa, tale da determinarne l’illegittimità in relazione all’arco temporale predetto, in cui è mancato, tra l’altro, un valido provvedimento legittimante l’occupazione.

Dall’illegittimità dell’occupazione consegue, dunque, l’obbligazione risarcitoria per i danni cagionati dalla perdita della disponibilità dell’immobile, sia pur limitatamente a detto periodo.

6.4 Ciò posto, il Tribunale, quanto al predetto risarcimento del danno, pronuncia sentenza di condanna ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., a tale scopo stabilendo i seguenti criteri generali per la liquidazione;
in base ad essi l’ente comunale intimato dovrà proporre, in favore della parte ricorrente ed entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, il pagamento delle somme dovute, quantificate nei termini di seguito esposti e da effettuare poi nei 60 gg. successivi.

6.4.1) Nella specie:

A) tale danno può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42-bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 29 novembre 2013, n. 1655;
T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7 marzo 2014, n. 182);

B) quanto alla determinazione del valore venale del bene, da valutarsi unicamente per definire il parametro per la determinazione del danno patrimoniale da illegittima occupazione (pari al 5% annuo), l’ente comunale intimato dovrà, tenuto conto della destinazione urbanistica dell’area:

I. utilizzare il metodo di stima diretta (o sintetica), che consiste nella determinazione del più probabile valore di mercato di un bene mediante la comparazione dei valori di beni della stessa tipologia di quello oggetto di stima (atti di compravendita di terreni finitimi e simili), avuto, altresì, riguardo alle indicazioni dei ricorrenti quanto all’accertamento del valore di mercato del terreno de quo ;

II. devalutare e rivalutare annualmente i valori medi a mq. indicati per il terreno interessato, secondo gli indici dell’andamento dei prezzi del mercato immobiliare pubblicati nei siti internet delle maggiori e più accreditate società di studi e di osservatori del mercato immobiliare, per comprendere il periodo che va dall’inizio dell’illegittima detenzione fino alla nuova occupazione d’urgenza del 2015;

III. su tali ultimi valori - devalutati al momento dell’illegittimo possesso e aggiornati all’attualità - andranno, come detto, computati, a titolo di risarcimento del danno dovuto, gli interessi nella misura del 5% per ogni anno di occupazione illegittima fino alla data della nuova immissione in possesso in data 8 settembre 2015, a seguito dell’emanazione del nuovo decreto di occupazione d’urgenza n. 140/2015;

IV. ai sensi dell'art. 33 comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il valore della parte di fondo occupata illegittimamente sarà determinato tenendo conto anche del deprezzamento subito dalle parti residue del bene parzialmente appreso (che va computato, si ribadisce, solo al fine di determinare il danno integralmente subito nel periodo di illecita occupazione), applicando il criterio di stima differenziale previsto dall'art. 40, l. 25 giugno 1865, n. 2359 e recepito dal cit. d.P.R. n. 327 del 2001, rivolto a garantire che l'indennità di espropriazione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo;
tale risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale - che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio - il valore successivamente attribuibile alla parte residua.

6.4.2 Va invece respinta, in quanto solo genericamente formulata e non provata la domanda volta a conseguire il risarcimento di ulteriori danni apportati al fondo, in ragione dell’asserito abbattimento di alberi di nocciole e noci.

Peraltro, non avendo ingresso nei giudizi risarcitori il c.d. metodo acquisitivo tipico dei processi impugnatori non risulta nemmeno possibile supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova con la richiesta, in atti, di consulenza tecnica d’ufficio.

7. In conclusione, sulla base delle sovraesposte considerazioni:

- va dichiarata l’improcedibilità della domanda di annullamento degli atti gravati per sopravvenuta carenza di interesse;

- va respinta la domanda risarcitoria per l’illegittima occupazione proposta dalla sig.ra A A D N, in quanto non più proprietaria del fondo alla data di scadenza del decreto di proroga dell’occupazione (23 dicembre 2012);

- va accolta in parte la domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra Assunta Dello Russo Sorrentino, nei limiti innanzi precisati, condannando in solido l’Amministrazione regionale procedente e la società Vallo della Lucania al risarcimento, in favore della predetta, del danno patrimoniale da occupazione illegittima, calcolato nei termini innanzi specificati e detratto quanto eventualmente già corrisposto a vario titolo;

- va respinta per il resto la domanda risarcitoria per gli ulteriori danni arrecati al fondo in quanto solo genericamente formulata.

8. Le spese di lite in favore della sig.ra Assunta Dello Russo Sorrentino cedono a carico delle parti resistenti e sono liquidate come da dispositivo;
spese compensate per il resto.

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