TAR Firenze, sez. III, sentenza 2013-11-29, n. 201301655
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Testo completo
N. 01655/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01633/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2000, proposto da:
Soc. Germinale s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mariagiulia Giannoni e Piera Tonelli, con domicilio eletto presso lo Studio Associato Gracili in Firenze, via dei Servi, n. 38;
contro
Provincia di Firenze, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lina Cardona e Elena Possenti e domiciliata in Firenze, via de' Ginori 10;
per l'annullamento
del decreto di esproprio n. 136 del 14.4.2000, notificato in data 29.5.2000 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2013 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori M. Giannoni e L. Cardona;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio la Germinale s.r.l. impugna il decreto di esproprio n. 136 del 14 aprile 2000, con il quale la Provincia di Firenze ha espropriato terreni di proprietà della ricorrente per la realizzazione della circonvallazione est di Barberino di Mugello, in variante alla strada provinciale n. 8. Il progetto esecutivo della suddetta opera era stato approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2040 del 13.11.1995, che costituisce la dichiarazione di pubblica utilità, mentre con successiva deliberazione di Giunta n. 1341 del 22.6.1996 venivano approvati a rettifica gli elaborati di esproprio (relazione tecnica, piano particellare, planimetria). Seguiva il provvedimento di occupazione d’urgenza n. 108 del 27.3.1997 e l’immissione in possesso in data 24 aprile 1997, con redazione del relativo stato di consistenza. Con decreto n. 392 del 30.10.1997 la Provincia di Firenze quantificava l’indennità provvisoria di espropriazione, che veniva accettata dalla ricorrente, senza che tuttavia si giungesse a perfezionare la cessione bonaria del beni. Con nota del 31 marzo 1999 la Provincia di Firenze riferiva che la superficie occupata risultava superiore alla superficie inizialmente dichiarata (mq. 6321 invece di 3280), al che parte ricorrente faceva seguire una propria verifica, dalla quale risultava che l’area interessata dalla procedura era ancora superiore (pari a mq 7904). Seguiva, infine, il decreto di esproprio n. 136 del 29 maggio 2000 per complessivi mq 6321.
2 - Parte ricorrente impugna il provvedimento di espropriazione, articolando nei suoi confronti le seguenti censure:
- “Violazione e falsa applicazione della legge 22.10.1971 n. 865 e 35.6.1865, n. 2359”, sul rilievo che il decreto di esproprio ha riguardato anche terreni non coperti dalla dichiarazione di pubblica utilità in quanto non compresi nel piano particellare di esproprio e che neppure sono stati oggetto di legittima occupazione;
- “Violazione e falsa applicazione delle legge n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento”, avendo l’Amministrazione indicato al privato, ai fini della sua partecipazione, elaborati che si sono rilevati del tutto inattendibili.
Parte ricorrente conclude quindi per l’annullamento del decreto di esproprio e la restituzione del bene illegittimamente occupato, ovvero la condanna della Provincia di Firenze al risarcimento del danno per equivalente.
3 - La Provincia di Firenze si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, evidenziando che nel piano particellare approvato con la deliberazione n. 1341 del 1996 vi è una indicazione erronea della superficie interessata, mentre è del tutto corretta la risultanza della planimetria catastale allegata al piano particellare, trattandosi quindi di errore riconoscibile, anche perché la planimetria catastale, recante la corretta individuazione delle aree oggetto di effettiva occupazione, risulta altresì allegata al verbale di immissione in possesso del 24.4.1997.
4 - Con sentenza n. 356 del 3 aprile 2001 la Sezione dichiarava la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo. Con sentenza n. 914 del 15 febbraio 2013 la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha, tuttavia, riformato la decisione di questo Tribunale, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo e rinviando la controversia a questo Tribunale Amministrativo per la trattazione del merito del ricorso.
5 - Con atto ritualmente notificato e depositato in data 7 marzo 2013 la società Germinale s.r.l. ha riassunto il giudizio dinanzi al TAR per la Toscana, insistendo nelle conclusioni di annullamento del decreto n. 138 del 2000 e di condanna della Provincia di Firenze alla restituzione in pristino o al risarcimento danni per equivalente.
6 - Le parti hanno depositato memorie. La Provincia di Firenze, nella memoria del 25 ottobre 2013, riferisce che la società ricorrente ha citato in giudizio l’ente dinanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di ON, con azione di risarcimento del danno relativa alla occupazione acquisitiva della superficie di mq 4624 (differenza tra 7904 e 3280 mq oggetto di occupazione legittima) e dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze per la rideterminazione delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima, giudizi che sono stati sospesi ai sensi dell’art. 295 c.p.c. per pregiudizialità rispetto alla decisione del presente giudizio; riferisce altresì che nel giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze è stata svolta CTU, il cui esito è versato in atti.
7 - Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 12 novembre 2013, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
8 – Il Collegio ritiene di poter far riferimento, per la