TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-03-11, n. 201000584
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N. 00584/2010 REG.SEN.
N. 01692/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2009, proposto da:
U M, rappresentato e difeso dall'avv. S R, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Alfredo Fonte in Catania, viale Vitt. Veneto, 52/C;
contro
Comune di Pozzallo, non costituito in giudizio;
per ottenere
l'esecuzione del giudicato nascente dal D.I. del Tribunale di Modica n.573/08 del 24.10.2008.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2010 il dott. M Stella Boscarino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito di ricorso dell’attuale ricorrente, con il decreto sopra citato n. 267/2006 il Tribunale di Modica ha ingiunto al Comune di Pozzallo di pagare la somma di € 5.148,05, oltre interessi e spese di procedimento.
Il predetto decreto ingiuntivo è stato notificato in data 7.11.2008 ed in mancanza di opposizione, il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 23.1.2009 .
Persistendo l’inadempimento del Comune, il ricorrente ha notificato, in data 8.5.2009, atto di diffida e messa in mora ai sensi dell'art. 90, comma 2, del R.D. 17 agosto 1907 n.642, e in data 17.6.2009 ha proposto ricorso, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta.
Il ricorso è stato ritualmente comunicato al competente Assessorato regionale che non ha fatto pervenire alcuna osservazione.
Il Comune non si è costituito in giudizio e nella C.C. del 17 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso risulta fondato.
A seguito di mancata opposizione il D.I. è divenuto definitivo.
La P.A. non ha fatto rilevare in giudizio alcun fatto impeditivo o giustificativo dell'inadempimento al pagamento di quanto residuo.
Va pertanto affermata la persistenza dell'obbligo dell'Amministrazione di ottemperare al giudicato nascente dalla decisione giurisdizionale di cui in epigrafe, incluso l’importo per spese legali liquidate in decreto, oltre IVA, CPA e spese generali, come indicato in D.I., nonchè le spese di registrazione del D.I.
L'Amministrazione dovrà, quindi, porre in essere i necessari atti adempitivi entro un congruo termine, che sembra equo fissare in giorni 60 dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.
Decorso infruttuosamente tale termine ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta di seguito indicato, entro il successivo termine di giorni 60 sotto la sua personale responsabilità.
Il Collegio ritiene di dover ricordare, sinteticamente, i principi più volte affermati con numerose sentenze di questa e delle altre Sezioni di questo T.A.R. (per tutte: Sez. III, n.1147/2009 del 18/06/2009), e, rinviando alla richiamata pronuncia per maggiori approfondimenti, sottolinea:
- che il commissario ad acta ha il potere e dovere di non limitarsi ad attendere che il Comune incassi delle somme, e autonomamente provveda mediante i propri uffici, bensì di provvedere all’esecuzione dell’incarico mediante diretta adozione di quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro necessario per l’assolvimento del proprio mandato) anche – ove sia assolutamente indispensabile - in deroga alla ordinaria normativa;
- che in base al principio di effettività della tutela, affermato da Corte Cost., 15 settembre 1995 n. 435, deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, nonché dell'imprescindibile esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa;
- che pertanto per il commissario ad acta, in quanto “longa manus” del giudice amministrativo, valgono gli stessi poteri di quest’ultimo, con l’ulteriore conseguenza che deve essere ritenuto titolare del potere di emanare i necessari provvedimenti amministrativi anche in deroga alle norme che disciplinano la competenza alla loro emanazione, ed alla stessa attività sostanziale, salvi i casi in cui una norma di legge vincoli espressamente il suo operato;
- che in sede di ottemperanza, la priorità è l’esecuzione del giudicato, che non può essere ostacolata dai normali itinera burocratici, che avrebbero dovuto essere messi in atto a tempo debito;
- che , per come deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale 18 giugno 2003 n. 211 ( che ha dichiarato l'illegittimità del citato art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso), il venir meno del vincolo alla disponibilità di quelle somme deciso dalla Corte Costituzionale – nel caso in cui l’Ente abbia emesso mandati di pagamento “a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso” – non può non valere anche per i commissari ad acta, i quali devono quindi preliminarmente verificare se l’Ente abbia rispettato le rigorose procedure previste dalla legge, prima di seguire qualsiasi altra alternativa;
- che le prescrizioni di cui all’art. 119, comma 6, cost. – che non consentono ai comuni, alle province ed alle regioni di ricorrere all’indebitamento per fare fronte a spese non d’investimento maturate dopo l’8 novembre 2001 – non si applicano ai commissari ad acta nominati dal giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza;
- che nel caso in cui tali procedure non siano state rispettate, e non siano disponibili altre somme, ne consegue che, sebbene come “extrema ratio”, potranno essere utilizzate, al fine dell’esecuzione del giudicato, anche somme destinate ad altri fini nell'ottica di un necessario bilanciamento dei vari interessi (di singoli o della collettività) cui la P.A. è comunque chiamata a provvedere (pagamento di rate di mutui e di prestiti obbligazionari, espletamento dei servizi locali indispensabili, ecc.), e ciò sotto il controllo del Giudice che non a caso è a tal fine investito ex art. 27 R.D. n. 1054/1924 di giurisdizione di merito (in termini, T.A.R. Catania, Sez. III, n.1147/2009 del 18/06/2009).
Pertanto, il commissario ad acta sopra indicato dovrà attenersi ai principi enunciati, se del caso richiedendo gli opportuni chiarimenti al giudice dell'ottemperanza, che risulta investito, in materia, di un penetrante sindacato di merito (cfr. art. 27 R.D. n. 1054/1924).
I provvedimenti di liquidazione, ed i conseguenti mandati di pagamento, dovranno trovare esecuzione con priorità rispetto a tutti gli altri provvedimenti del Comune. Una volta emessi i provvedimenti di liquidazione, il commissario potrà emettere anche i mandati di pagamento, e trasmetterli direttamente all’istituto tesoriere, presso il quale avrà nel frattempo depositato la propria firma. Una volta espletate tutte le operazioni – a conclusione delle quali, nel caso non sia stato già emesso dagli uffici competenti, potrà emettere egli stesso anche il provvedimento di liquidazione e il mandato relativo alle proprie competenze – invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Sotto tale ultimo profilo, il Collegio ritiene opportuno ricordare, come affermato con numerose pronunce di questo Tribunale (tra le tante, Sez. III, n.1147/2009 del 18/06/2009 cit.), che:
- l’Istituto tesoriere non può rifiutarsi di far depositare al commissario la propria firma;
- nel caso di mancanza di liquidità (cassa), l’Istituto tesoriere dovrà trattenere i mandati di pagamento, e provvedere al pagamento con priorità via via che dovessero pervenire incassi a favore del Comune, fino al totale soddisfo;
- dal punto di vista degli obblighi gravanti sull’Istituto tesoriere, agli effetti penali il servizio di tesoreria gestito da un’azienda di credito è da considerare pubblico (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 12 aprile 1991), e i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 328 c.p. – “rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta – nominato dal TAR per l’ottemperanza ad una sentenza rimasta ineseguita proprio dall’Ente per conto del quale il servizio viene svolto – di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta;
- nei casi più gravi di mancato adempimento da parte dell’Amministrazione, come da parte dell’Istituto tesoriere, all’obbligo di rendere possibile l’attività del commissario, il giudice amministrativo potrà disporre l’intervento della forza pubblica (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 2399/1995).
Il collegio ritiene possa nominarsi quale Commissario ad acta il Prefetto di Catania, ovvero funzionario dallo stesso delegato, in possesso di adeguata competenza professionale al fine dell’espletamento dell’incarico, che provvederà a dare esecuzione al D.I. con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza.
Il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell’art. 2 D.M. 30.05.2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30.05.2002 n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del medesimo commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché di una dettagliata documentata relazione circa l’attività posta in essere.
Le spese di questo giudizio è giusto che seguano la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.