TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-09-16, n. 202416380

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-09-16, n. 202416380
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416380
Data del deposito : 16 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/09/2024

N. 16380/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01251/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12-OMISSIS-1 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. N F e dall’avv. F M, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. N F in Roma, Via Aurelia, -OMISSIS-47;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’ottemperanza

alla sentenza emessa dal TAR Lazio, Sez. Prima Bis, n. -OMISSIS- del 14 giugno 2022, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 2 ottobre 2023, n. -OMISSIS- e per l’accertamento della nullità, in parte qua :

- del provvedimento prot. n. M_D AB0-OMISSIS-933 REG2024 0030096 datato 17 gennaio 2024, recante la comunicazione dell’esito della rinnovazione del giudizio di avanzamento;

- del verbale Commissione superiore d’avanzamento dell’Arma dei carabinieri n. 1 datato 8 novembre 2023, inerente alla rinnovazione del giudizio di avanzamento per l’anno 2019 per il grado di generale di brigata;

- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa la comunicazione di promozione del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare prot. n. M_D AB0-OMISSIS-933 REG2023 0702639 del 28 novembre 2023, con la quale è stato anticipato il contenuto del suddetto provvedimento prot. n. M_D AB0-OMISSIS-933 REG2024 0030096, ossia la diversa anzianità nel ruolo e la nuova posizione in graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 112 e seguenti cod. proc. amm.;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente -OMISSIS-, ufficiale dell’Arma dei carabinieri con il grado di generale di brigata, agisce per l’ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 14 giugno 2022, recante l’accoglimento del ricorso del medesimo ufficiale avverso l’esito del giudizio di avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo normale per l’anno 2019, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. -OMISSIS- del 2 ottobre 2023.



2. Occorre premettere che l’allora colonnello -OMISSIS-, valutato per la terza volta per l’avanzamento al grado attuale di generale di brigata nel 2019, aveva conseguito il punteggio di 28,77, collocandosi al posto n. 12 della graduatoria, non utile alla promozione al grado superiore dal 1° gennaio 2019, riservata ai primi undici ufficiali. Il medesimo ricorrente ha poi conseguito l’avanzamento dal 1° luglio 2019, per effetto di una promozione aggiuntiva, a seguito della constatazione di una vacanza in organico, ai sensi dell’articolo 1079 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 1-OMISSIS- marzo 2010, n. 66.



3. Con ricorso iscritto al ruolo generale di questo Tribunale n. -OMISSIS- del 2019, l’ufficiale ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento, contestando la propria mancata inclusione nel novero degli originari promossi e l’avanzamento al grado superiore soltanto in un momento successivo rispetto a questi ultimi. In particolare, il generale -OMISSIS- ha lamentato la manifesta inadeguatezza del punteggio assegnatogli, non solo (in senso assoluto) se ragguagliato al proprio curriculum , ma anche (in senso relativo) se posto a confronto con quello attribuito ai parigrado collocatisi in posizione superiore in graduatoria, e in particolare con il punteggio degli allora colonnelli -OMISSIS- (4°), -OMISSIS- (-OMISSIS-°) e -OMISSIS-(6°).



4. Il ricorso è stato accolto con la sentenza di questa Sezione n. -OMISSIS- del 14 giugno 2022, azionata in questa sede, che ha riconosciuto la fondatezza sia delle censure di eccesso di potere c.d. in senso assoluto, sia di quelle di eccesso di potere c.d. in senso relativo.

La motivazione della predetta decisione giurisdizionale risulta articolata lungo tre direttrici.



4.1. Sotto un primo profilo, si è evidenziato che “ (...) la valutazione del ricorrente risulta affetta da un manifesto errore di fatto, che emerge ictu oculi dalla lettura delle schede di valutazione redatte sul conto dell’allora colonnello -OMISSIS- dai componenti della Commissione superiore di avanzamento ”, in quanto nelle predette schede si affermava che all’ufficiale “ (...) sono stati tributati un encomio solenne, quattro encomi semplici e un elogio ”, mentre dallo stato di servizio dell’ufficiale risultava il conferimento di cinque (e non di quattro) encomi semplici.



4.2. Sono state inoltre accolte le censure di eccesso di potere in senso assoluto, evidenziando che “ (...) dall’esame complessivo della documentazione relativa alla carriera del ricorrente, emerge l’elevata professionalità dell’ufficiale, il quale, oltre a vantare un curriculum di studi di notevole spessore, ha svolto un percorso di carriera in costante ascesa, ricoprendo ruoli di particolare responsabilità e delicatezza e, inoltre, molto diversificati tra loro, con un rendimento attestatosi da molti anni a livelli stabilmente apicali, tanto che l’ufficiale si è presentato alla valutazione per il grado di generale di brigata nello svolgimento di un incarico (vice direttore dell’ISSMI – Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze) che già richiedeva il possesso del predetto grado ”.

In questa prospettiva, sono stati ritenuti ravvisabili “ (...) elementi oggettivi utili per affermare che il ricorrente ben si presti a essere qualificato come un ufficiale esemplare, tenuto conto dei precedenti di carriera costantemente ottimi, esenti, peraltro, da qualsiasi menda, nonché dell’ampia esperienza maturata anche nel grado e delle elevate doti culturali possedute. Emerge, infatti, ictu oculi dalla documentazione caratteristica un livello talmente elevato del profilo dell’ufficiale da far risaltare con immediata evidenza l’oggettiva inadeguatezza del punteggio assegnato (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4110;
TAR Lazio, Sez. I Bis, 22 marzo 2021, n. 3431)
”.



4.3. Sono state ritenute fondate, infine, anche le censure di eccesso di potere in senso relativo, essendosi rilevato come “ (...) dalla documentazione versata in atti emerga effettivamente l’applicazione, nei confronti dell’allora colonnello -OMISSIS-, di un metro di valutazione diverso rispetto a quello adottato rispetto ai colleghi -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- ”.

Sul punto, si è evidenziato “ (...) che i controinteressati precedevano il ricorrente nella graduatoria dell’avanzamento al grado di colonnello e che, in occasione della promozione al grado di generale di brigata, i medesimi hanno mantenuto le posizioni occupate, mentre il ricorrente, che era in ottava posizione al momento della promozione al grado di colonnello, è scivolato al 12° posto. E ciò nonostante l’assenza di mende e il significativo arricchimento del curriculum riportato dall’ufficiale proprio nel grado di colonnello, in misura che non appare inferiore rispetto ai colleghi ora indicati. Negli ultimi anni, infatti, il ricorrente ha ottenuto un ulteriore encomio (come sopra detto, non considerato dalla Commissione superiore di avanzamento) per attività di coordinamento di indagini giudiziarie, ha conseguito un master universitario di secondo livello, ha frequentato due importanti corsi, collocandosi al primo posto della relativa graduatoria, ha ottenuto la certificazione di un ottimo livello di conoscenza della lingua spagnola, ha ricoperto importanti incarichi e, da ultimo, un incarico per il quale è richiesto il grado superiore. Quest’ultima circostanza, di particolare rilievo, non è riscontrabile per nessuno dei controinteressati considerati ”.

Riportati, quindi, una serie di elementi favorevoli al ricorrente rispetto ai controinteressati, la sentenza ha ritenuto non rinvenibili le ragioni per le quali la Commissione aveva affermato la preminenza dei colleghi rispetto all’allora colonnello -OMISSIS-, concludendo, sul punto, con il rilevare che “ Emerge, in definitiva, quella disparità nell’applicazione dei parametri valutativi che fa emergere il vizio di eccesso di potere in senso relativo, evidenziando come il giudizio espresso non risulti rispondente alla finalità di individuare i migliori profili professionali ai fini della promozione ”.



4.4. Il ricorso è stato conseguentemente accolto e, per l’effetto, è stato annullato il giudizio emesso dalla Commissione superiore di avanzamento nei confronti del ricorrente in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2019.

Ai fini della riedizione del potere, nella sentenza si è disposto quanto segue: “ Il Ministero della difesa procederà a rimettere nuovamente alla Commissione di avanzamento la posizione del ricorrente per effettuare una nuova valutazione, tenendo conto del contenuto della presente sentenza. Restano salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione ”.

-OMISSIS-. In esito all’appello interposto dal Ministero della difesa, la Sezione Seconda del Consiglio di Stato, con la sentenza n. -OMISSIS- del 2 ottobre 2023, ha integralmente confermato la decisione giurisdizionale di primo grado.

-OMISSIS-.1. È stato, anzitutto, rimarcato che, contrariamente a quanto sostenuto nell’appello dell’Amministrazione, la mancata considerazione di uno degli encomi riportati dal ricorrente ha effettivamente viziato la valutazione operata dalla Commissione superiore di avanzamento (§§ 8.1-8.3).

-OMISSIS-.

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