TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-03-22, n. 202103431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-03-22, n. 202103431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103431
Data del deposito : 22 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2021

N. 03431/2021 REG.PROV.COLL.

N. 07714/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7714 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M A e M M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M A in Roma, piazza Gondar 22;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'esito del giudizio di avanzamento per il 2018, di cui al provvedimento prot. MD GMIL REG2018 0175490/74 d.d. 9 marzo 2018, notificato id. 26 aprile 2018 del Ministero della Difesa D.G.P.M. II Reparto - 4° Divisione, in base al quale lo stesso è stato giudicato idoneo ma collocato al 48° posto della graduatoria di merito con il punteggio di 28,10 e quindi non iscritto in quadro, nonché di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2021 la dott.ssa R P;

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, comma 3, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. n. 183 del 31.12.2020, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 22186 dell’11 novembre 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 28.5.2018 e depositato il 26.6.2018, il sig. -OMISSIS-, Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, odierno esponente, impugna l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2018, nella parte in cui vede lo stesso collocato al 48° posto della graduatoria finale di merito con il punteggio di 28,10, ma non iscritto nel quadro di avanzamento in posizione utile.

1.1 L’odierno esponente sintetizza la sua carriera elencando gli studi compiuti, i corsi frequentati, le onorificenze ricevute e gli incarichi ricoperti. Ritenendo che il proprio curriculum vitae presenti maggiori titoli e qualifiche rispetto a quelli dei colleghi assunti a riferimento, agisce in giudizio avverso l’esito del giudizio di l’avanzamento, domandando in via istruttoria l’esibizione del verbale della C.S.A. nonché dei libretti personali del ricorrente e dei controinteressati per la parte non già precedentemente esibita in forza di ordinanza presidenziale in un precedente analogo contenzioso instaurato dal -OMISSIS-(ordinanza n. 4796/2016 in RGN 7973/2016) e, nel merito, l’annullamento del predetto provvedimento.

2. Questo l’articolato motivo di illegittimità dedotto:

I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1058, 1060 del d.lgs n. 66/2010 e dei criteri indicati nel libro quarto, titolo vii, capo i del d.p.r. 15 marzo 2010 n. 90 – sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici – scavalcamento.

La valutazione espressa dalla Commissione sarebbe viziata da illogicità ed ingiustizia nell’attribuzione del giudizio finale se raffrontata alle risultanze della documentazione caratteristica del ricorrente, nonché illegittima per erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici, in quanto la C.S.A. avrebbe sottovalutato i titoli e le complessive qualità del ricorrente.

Il giudizio sarebbe inoltre censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo. La valutazione impugnata risulterebbe viziata da ingiustizia manifesta e disparità di trattamento in quanto nei confronti del ricorrente sarebbe stato adottato un metro di giudizio particolarmente riduttivo che non troverebbe riscontro nei riguardi dei parigrado -OMISSIS-, i quali non vanterebbero titoli, qualifiche e comandi superiori.

3. Nel presente giudizio si è costituito il Ministero della Difesa.

4. In data 28.1.2019 il ricorrente ha reiterato le proprie istanze istruttorie.

5. Con ordinanza presidenziale n. 2187 del 1.4.2019 la Sezione ha posto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione.

A tali incombenti il Ministero intimato ha provveduto con plurimi depositi documentali, rispettivamente nelle date 20.5.2019 e 29.5.2019.

6. Dopo aver preso visione della documentazione depositata agli atti, in data 3.7.2019 il ricorrente ha presentato motivi aggiunti, reiterando e maggiormente articolando le originarie censure. In particolare, quanto all’asserito vizio di eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici e disparità di trattamento, ha proposto l’analisi degli elementi differenziali degli odierni controinteressati, utilizzando il metro comparativo.

7. Con memoria del 13.2.2020 l’Amministrazione ha presentato le proprie difese e chiesto il rigetto del ricorso.

8. Con ordinanza collegiale n. 4713 del 29.4.2020 la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ravvisabili nei concorrenti classificati nella graduatoria di merito in posizione utile.

9. Nelle date 9.6.2020 e 30.6.2020 il ricorrente ha depositato prova dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 4713/2020. Con memoria depositata il 9.11.2020 ha quindi reiterato le proprie censure.

10. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, è fondato nei sensi e nei termini di seguito indicati.

1.1 Il ricorrente censura l’attività valutativa della Commissione esaminatrice, ritenendo che quest’ultima sia incorsa in un macroscopico errore con riferimento al punteggio di merito attribuitogli, se raffrontato alle risultanze della documentazione caratteristica;
in particolare, lamenta una minusvalutazione del proprio profilo professionale e una sopravvalutazione di quello dei militari iscritti nel quadro di avanzamento, poiché valutati con punteggio superiore ancorché non in possesso di qualità, titoli e precedenti di carriera migliori rispetto a quelli posseduti dall’odierno esponente. Il giudizio sarebbe inoltre censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso relativo poiché inficiato da ingiustizia manifesta e disparità di trattamento rispetto agli odierni controinteressati.

1.2 Prima di passare alla disamina delle censure svolte dal ricorrente, il Collegio ritiene utile considerare che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell’avanzamento costituisce una valutazione di merito insindacabile dal giudice amministrativo.

Come si trae dalla disciplina che regolamenta la materia e come più volte affermato in giurisprudenza, le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare. Il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è, pertanto, limitato, non potendo quest’ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile. Resta, dunque, precluso al giudice amministrativo invadere l’ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di avanzamento, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio (Tar Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427;
Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860). Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146;
Tar Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134).

1.3 Preso atto dei limiti che connotano il sindacato del giudice amministrativo nei casi in cui si tratti di valutare la legittimità di un giudizio di avanzamento per la promozione di un militare al grado superiore, nel caso in trattazione il Collegio ravvisa validi elementi oggettivi e concreti, atti a supportare la fondatezza della censura relativa al vizio di eccesso di potere in senso assoluto ed in senso relativo.

2. Con riferimento al vizio di eccesso di potere in senso assoluto, osserva il Collegio che il profilo di manifesta eccellenza di un Ufficiale non può desumersi dalla dettagliata analisi di ogni singolo elemento distintamente considerato, bensì deve emergere complessivamente, ictu oculi , dall’intera documentazione caratteristica. Invero, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la censura per eccesso di potere in senso assoluto, presuppone una figura di Ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento;
i sintomi di tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamente laddove nella documentazione caratteristica risultasse un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti dell’intera carriera dell’Ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 437/2005, id. n. 6686/2002 e n. 4074/2002).

2.1 Nel caso all’odierno esame, la documentazione caratteristica del ricorrente, seppur non connotata da iniziale apicalità, delinea una tendenza di carriera progressivamente crescente, con rendimento in costante evoluzione: invero, da un iniziale giudizio di “superiore alla media”, il ricorrente ottiene poi il giudizio di “eccellente” nel grado di Capitano, in qualità di Comandante della Compagnia Carabinieri di Iglesias;
in seguito, quest’ultima valutazione è sempre corredata da espressioni elogiative: ad esempio, nel grado di Maggiore si riscontra eccellente con “vivissimo ed incondizionato compiacimento” e nel grado di Tenente Colonnello, si riscontra il giudizio di “eccellente con compiacimento” e poi di “vivo compiacimento”.

Inoltre, in diverse Schede Valutative, ad esempio del 30.7.2013 e del 31.10.2017, viene in rilievo il rendimento dell’odierno esponente come “costantemente mantenuto su livelli di piena soddisfazione, meritevoli del vivissimo e incondizionato compiacimento”.

2.2 Dalla stessa documentazione risulta che il ricorrente ha svolto svariati incarichi eminentemente di vertice, connotati da alta responsabilità ed elevata autonomia, in ambito internazionale e interforze, come l’incarico di “Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale Carabinieri - Ogaden” in Napoli, che il ricorrente svolge in soluzione di continuità dal 31.7.2013, incarico ordinariamente attribuito ai Generali di Brigata in ragione dell’elevatissimo livello di competenza richiesto, in cui il -OMISSIS-ha conseguito giudizi di assoluto pregio corredati da costanti espressioni di “vivissimo ed incondizionato compiacimento”;
o ancora, i precedenti incarichi di Comandante Provinciale di Pisa e Comandante dell’8° Battaglione Carabinieri “Lazio”, in quest’ultimo incarico, peraltro, meritando un encomio semplice.

2.3 Tutto ciò detto, il Collegio ravvisa elementi oggettivi e concreti utili per affermare che - in base alla documentazione caratteristica agli atti - il ricorrente ben si presti ad essere configurato come un ufficiale esemplare, tenuto conto dei precedenti di carriera costantemente ottimi (comprovati non solo dai giudizi ma anche dalle massime aggettivazioni nelle voci interne), esenti, peraltro, da qualsiasi menda, nonché dell’ampia esperienza maturata anche nel grado e delle elevate doti culturali possedute (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 2018, n. 6998;
Cons., Sez. IV, 31 agosto 2017, n. 4110).

Sul punto, consolidata giurisprudenza ha precisato che il giudizio della Commissione, espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente (…) sotto il profilo dell’eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato, o la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera (Tar Lazio, Sez. I bis, 1 febbraio 2018, n. 1202).

2.4 La documentazione caratteristica del ricorrente, pertanto, appare priva di mende o attenuazioni, non registra cadute nel rendimento ma, al contrario, presenta un profilo progressivamente lineare e crescente nell’evoluzione della carriera, con la titolarità di incarichi di assoluto vertice, di tal che, la censura relativa al vizio di eccesso di potere in senso assoluto deve ritenersi fondata.

3. Quanto al lamentato vizio di eccesso di potere in senso relativo, il Collegio osserva quanto segue.

3.1 Dall’esame della complessiva documentazione curriculare del ricorrente emerge una valutazione del candidato che appare poco convincente rispetto a tutte le diverse categorie di punteggi da esaminare, secondo la disciplina valevole in materia di avanzamento degli ufficiali, e ingiustificata rispetto ai punteggi attribuiti ai controinteressati.

3.1.1 Con riferimento alle qualità possedute, l’interessato ottiene un punteggio di merito inferiore a quello dei controinteressati, nonostante egli abbia dimostrato una tendenza di carriera “eccellente” rispetto a quella dei parigrado e non abbia mai subito, a differenza degli altri ufficiali, flessioni nella qualifica finale, la quale è quasi in assoluto “eccellente”;
invero, i giudizi di minor rilievo posseduti dal ricorrente, come già osservato, sono da ricondursi unicamente all’inizio della propria carriera e, comunque, circoscritti al grado di tenente - giudizio “superiore alla media” -, mentre già nel grado di Capitano ottiene il giudizio “eccellente” e lo mantiene per tutto l’arco della propria carriera, corredato da espressioni di “vivissimo ed incondizionato compiacimento” come nel grado di Maggiore.

La documentazione caratteristica del controinteressato S presenta mende ed attenuazioni di rendimento, avendo quest’ultimo conseguito tre volte il giudizio di “superiore alla media” nel grado di Tenente, e, nel grado di Capitano, essendo passato da un giudizio di “eccellente” a un giudizio di “superiore alla media”;
analogamente, il controinteressato A, nel grado di Tenente, ha ottenuto tre volte il giudizio di “superiore alla media”, non conseguendo giudizi apicali nel grado di Capitano, al contrario del ricorrente.

3.1.2 Inoltre, il ricorrente ha assunto incarichi più importanti, di valenza obiettivamente superiore: incarichi che risultano essere preminenti poiché, a differenza degli altri Ufficiali, non sono stati svolti in linea con il grado posseduto, in tal modo manifestando una spiccata attitudine del -OMISSIS-ad assumere incarichi nel grado superiore;
nello specifico, dal 31.7.2013, senza soluzione di continuità, l’odierno esponente ha espletato l’incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale “Ogaden”, consistente nel raccordare e coordinare i vari reparti dell’Organizzazione Territoriale dell’Arma dei Carabinieri delle Legioni “Campania”, “Puglia”, Basilicata ed “Abruzzo e Molise”, riportando giudizi di assoluto pregio corredati da espressioni di vivissimo ed incondizionato compiacimento.

Il ricorrente ha svolto ulteriori svariati incarichi, caratterizzati da alta responsabilità ed elevata autonomia, in ambito internazionale e interforze, come, ad esempio, l’incarico di Comandante Provinciale di Pisa e di Comandante dell’8° Battaglione Carabinieri “Lazio”, per il quale gli è stato tributato un encomio semplice.

Pertanto, la decisione della Commissione superiore di avanzamento non appare, alla luce di quanto sopra esposto, condivisibile, quanto meno perché omette di considerare come il ricorrente abbia di fatto svolto il periodo di comando nelle attribuzioni specifiche, venendo destinato ad incarichi di assoluta rilevanza, anche afferenti il grado superiore, che appaiono comunque temporalmente molto estesi;
e tanto, anche in violazione dell’art. 705 d.lgs. 90/2010.

3.1.3 Quanto al profilo culturale, il ricorrente si è laureato in Giurisprudenza, conseguendo poi una seconda laurea specialistica in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e Scienze Internazionali e Diplomatiche e i Master in Scienze Strategiche e in Studi Internazionali Strategico Militari;
inoltre, diversamente degli odierni controinteressati, può vantare una conoscenza eccellente della lingua inglese pari al 3° grado, nonché la frequenza di numerosissimi corsi, tra cui il 5° Corso Superiore di S.M. Interforze e il 4° Corso per Consigliere Giuridico nelle F.A., oltretutto diventando successivamente tutor dell’Istituto Interforze.

3.1.4 Nello stesso solco, il ricorrente vanta un iter formativo e di carriera (Accademia, Corso d’Istituto, Corso di Applicazione, precedenti avanzamenti) di obiettiva preminenza nel raffronto con gli scrutinandi, sia per posizionamento assoluto in graduatoria, sia rispetto al numero dei candidati e, quindi, complessivamente più brillante rispetto a quello dei colleghi;
ad esempio, il controinteressato S risulta promosso in 2^ sessione al 165° corso presso l’Accademia Militare di Modena.

3.2 Tutti gli elementi sinora esposti, complessivamente considerati, non appaiono infirmati dall’esistenza di poche flessioni di giudizio del ricorrente, vuoi per la loro risalenza (si tratta di flessioni di giudizio comuni a tutti gli Ufficiali, specie ad inizio carriera), vuoi perché, seppure evidenzino un minor rendimento dell’attività svolta in tale fase iniziale del percorso professionale, devono essere ponderate anche tenendo conto – quale ulteriore criterio informatore del giudizio della Commissione - del complessivo andamento della carriera;
è da tale angolazione visuale, che delinea l’avanzamento come frutto della valutazione dell’intero percorso professionale dello scrutinando, che le flessioni delle qualitates sopra richiamate si rivelano, da sole, inidonee a porre nell’ombra gli elementi meritori sinora descritti.

Non v’è dubbio, quindi, che a favore del ricorrente militino elementi di rilievo (in particolare, la durata dei periodi di comando, la loro tipologia, i contesti in cui questi sono stati svolti, ecc.) che impongono in parte qua una rivalutazione del giudizio reso;
così come per le doti intellettuali e di cultura, per le quali del pari non si riescono ad individuare le ragioni della ritenuta inferiorità rispetto ai controinteressati, stante il fatto che l’odierno deducente ha conseguito risultati migliori nei corsi formativi e, ancora, che non è dato riscontrare agli atti l’esistenza suffragata di un minor livello di capacità intellettuali complessive.

3.3 In definitiva, la valutazione del ricorrente all’odierno esame, non solo “ non corrisponde alle risultanze della documentazione caratteristica (eccesso di potere in senso assoluto), ma [è anche affetta] da palese incongruenza e disparità nell’applicazione dei parametri valutativi (eccesso di potere in senso relativo) ed è sintomaticamente tale da rilevare uno sviamento di potere del giudizio rispetto alla finalità di individuare i migliori profili professionali” (Cons. St., Sez. IV, n. 926/2011;
id., n. 1744/2011), non rinvenendosi le ragioni per le quali la Commissione abbia attribuito una posizione di preminenza ai controinteressati nell’effettuare l’operazione di bilanciamento.

3.4 Pertanto, posto che la verifica circa la legittimità dell’operato della Commissione deve investire la correttezza del procedimento di valutazione ed il rispetto dei criteri dettati dagli artt. 704 e ss. del DPR 90/2010, soprattutto con riferimento alla necessaria corrispondenza tra i giudizi espressi dalla Commissione di avanzamento e gli elementi desumibili dai libretti personali degli Ufficiali soggetti alla procedura valutativa per controllare che non siano frutto di errore, favoritismo o di arbitrio o comunque di un’applicazione distorsiva del metro di valutazione (Tar Lazio, Sez. I bis, nn. 5493/2017, 6179/2017, 8230/2016, 8224/2016, 2207/2016), nel caso in trattazione il Collegio ravvisa la presenza di elementi idonei a supportare la fondatezza delle censure attoree relative al vizio di eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo, stante la non corretta ponderazione degli elementi di fatto emergenti dagli atti nel raffronto tra i singoli ufficiali posti a confronto.

3.5 Conclusivamente, il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, assorbita ogni altra censura o deduzione, è fondato e deve essere accolto, e, per l’effetto, deve essere annullato il giudizio emesso dalla C.s.a. nei confronti dell’Ufficiale -OMISSIS-in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2018.

Il Ministero della Difesa procederà ad affidare nuovamente alla Commissione di Avanzamento la posizione del ricorrente per effettuare una nuova valutazione tenendo conto del contenuto della presente sentenza. Restano salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

4. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

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