TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-16, n. 202300850
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Pubblicato il 16/03/2023
N. 00850/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 398 del 2020, proposto da
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avv.antoninogiunta@pec.giuffre.it;
contro
Comune di Valdina, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'opposizione
al decreto ingiuntivo T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 gennaio 2020, n. 24;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza 10 febbraio 2023, n. 393;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. G G A D;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 14 maggio 2015 (iscritto al n. r.g. 1003/2015) il Comune di Valdina ha rappresentato quanto segue.
Negli ultimi mesi dell’anno 1998, a seguito del sequestro giudiziario della discarica per rr.ss.uu. sita in c.da Portella Arena del Comune di Messina, il predetto ente, unitamente ad alcuni Comuni della Provincia di Messina, si sono venuti a trovare nella impossibilità di poter smaltire i rr.ss.uu. prodotti dalle rispettive popolazioni, con grave pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.
Per ovviare a tale stato di emergenza, su sollecitazione del Prefetto di Messina, il sindaco del Comune di Valdina ha emanato, ex art. 13 del decreto legislativo n. 22/1997, l’ordinanza n. 246/1998 con la quale ha autorizzato i predetti Comuni, fra i quali quello di Messina, a sversare i propri rr.ss.uu. nella discarica della località Cianina sita nel Comune di Valdina.
Nella medesima ordinanza è stato previsto che ciascun Comune avrebbe dovuto corrispondere al Comune di Valdina un indennizzo pari a £ 20 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica e si subordinava l’efficacia di tale ordinanza alla sottoscrizione da parte di tutti i Comuni di un accordo di programma con il quale i singoli Comuni conferitori, a mezzo dei legali rappresentanti, si impegnavano ed obbligavano a corrispondere al Comune di Valdina l'indennizzo di cui sopra.
Con accordo di programma, sottoscritto in pari data (18 ottobre 1998) presso i locali della Prefettura di Messina, i sindaci dei Comuni conferitori (tra i quali quello di Messina), per la gestione della discarica conferivano mandato al Comune di Messina, il quale ultimo, a tale fine, poteva avvalersi della società mista Messina-Ambiente S.p.a., nonché si impegnavano ed obbligavano a corrispondere al Comune di Valdina l'indennizzo di cui sopra.
Il Presidente della Provincia di Messina ha emesso l’ordinanza n. 22/98 del 19 ottobre 1998 con la quale ha ordinato ai Comuni di smaltire i propri rifiuti nella discarica Cianina del Comune di Valdina, nonché di corrispondere a quest'ultimo l'indennizzo come sopra determinato.
Successivamente il Presidente della Provincia di Messina ha emanato l'ordinanza n. 5 del 27 febbraio 1999 con la quale è stata prorogata l'ordinanza n. 22/98.
Il Comune di Messina ha conferito nella discarica Cianina del Comune di Valdina 109.226.550 Kg. di rr.ss.uu (come da tabulati trasmessi dalla società Messina Ambiente S.p.a. che gestiva in nome e per conto dei Comuni conferitori la discarica);pertanto, in virtù dell'accordo di programma di cui sopra, doveva corrispondere al Comune di Valdina la somma complessiva di £ 2.184.531.000.
Tuttavia, il Comune di Messina ha provveduto al versamento della minore somma di £ 1.593.526.600, rimanendo, quindi debitore della restante somma di £ 591.004.400 pari a € 305,228,30.
Con ricorso giurisdizionale notificato al Comune di Messina in data 2 dicembre 2003 ed iscritto al n. r.g. 5505/03 in data 24 dicembre 2003, il Comune di Valdina ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna del Comune di Messina al pagamento della somma dovuta, pari a € 305.228,30 oltre interessi dal dovuto al soddisfo.
Nelle more del giudizio, tra i due enti comunali intercorrevano varie trattative per la definizione bonaria della controversia.
Poiché, nonostante gli accordi intervenuti, alcun pagamento veniva eseguito, con lettera raccomandata a.r. del 19 settembre 2007, il Comune di Valdina ha intimato al Comune di Messina il pagamento della somma dovuta;ed ancora con nota n. 1489 del 23 febbraio 2011 il Comune di Valdina ha richiesto il pagamento della somma dovuta pari a €. 305.228,30.
Con nota di riscontro del 3 marzo 2014, n. 58062 il Comune di Messina ha comunicato al Comune di Valdina - in riferimento al debito residuo di € 305.228,30 di cui alla nota prot. n. 1489 del 23 febbraio 2011, in considerazione della documentazione in atti - l’intenzione di addivenire alla transazione del contenzioso con la preventiva adozione di atto di consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio, nell'ambito del piano di riequilibrio.
In virtù di quanto sopra, il ricorso iscritto al n. r.g. 5505/2003 con decreto presidenziale n. 1769/2014, pubblicato il 12 giugno 2014, è stato dichiarato perento per inattività delle parti in causa.
Con nota del 27 agosto 2014, n. 195771, il Comune di Messina ha affermato che il suddetto debito era stato regolarmente censito e che era stato ricompreso nel piano pluriennale di riequilibrio.
Infine, con nota del 2 dicembre 2014 prot. n. 8188 il Comune di Valdina ha richiesto al Comune di Messina il pagamento della somma dovuta che, nonostante l'espresso ed inequivoco riconoscimento del debito di cui sopra, non è stato eseguito.
Premesso quanto sopra, con il citato ricorso per decreto ingiuntivo il Comune di Valdina, richiamando gli artt. 11 e 15 della L. 241/90 (artt. 12 e 16 della L.R. 10/1991) ha chiesto di ingiungere, ai sensi dell'art. 118 c.p.a., al Comune di Messina il pagamento in favore del Comune di Valdina della somma di € 305.228,30 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché le spese e compensi professionali del procedimento di ingiunzione, e di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
2. Con decreto ingiuntivo T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 7 gennaio 2020, n. 24 è stato ordinato al Comune di Messina “ il pagamento di € 305.228,30, oltre interessi legali dal dì dell’intimazione e sino al soddisfo, in favore del Comune di Valdina nel termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto, con l'avvertenza che nel medesimo termine potrà essere proposta opposizione e che in difetto si procederà ad esecuzione forzata ”.
Lo stesso Comune di Messina è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in complessivi € 4.185,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
3. Con ricorso notificato in data 2 marzo 2020 e depositato in data 6 marzo 2020 il Comune di Messina ha proposto formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe, notificato il 27 gennaio 2020, affidando il gravame ai seguenti motivi:
- con il primo ha dedotto l’ inesistenza della prova scritta del credito ai sensi dell’art. 633 c.p.c. Nullità ed inefficacia dell’accordo di programma del 18.10.1998 ex art. 1418 e 1173 cod. civ. ;
- con il secondo ha dedotto l’ inesistenza dell’obbligazione pecuniaria per vizio di forma. Inefficacia e nullità dell’accordo di programma per violazione dell’art. 35 D.Lgs. n.77/1995 (oggi art. 191 TUEL). Intervenuta decadenza della pretesa economica ;
- infine, con il terzo ha mosso la contestazione del “quantum debeatur”. Carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ex art. 633 c.p.c. .