TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-04-28, n. 201702265

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2017-04-28, n. 201702265
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201702265
Data del deposito : 28 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2017

N. 02265/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03243/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P M e E A, con domicilio eletto presso lo studio di C R in Napoli, via Po, 15;

contro

Questura di Caserta, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento,

del provvedimento emesso dal Questore della provincia di Caserta, cat. 6 f/2016/pasi, emesso in data 20/04/2016 e depositato il successivo 1 maggio 2016 con il quale è stato così decretato: l'istanza presentata dal sopra citato -OMISSIS- finalizzata al rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo, qui trasmessa dal comando stazione carabinieri -OMISSIS-con nota n,. 25523/2-1 è respinta per i motivi di cui in premessa


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Caserta e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2017 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato in data 29 giugno 2016 e depositato il successivo 5 luglio il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Caserta, cat. 6 f/2016/pasi, emesso in data 20/04/2016 e depositato il successivo 1 maggio 2016 con il quale è stato così decretato: “l'istanza presentata dal sopra citato -OMISSIS- finalizzata al rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo, qui trasmessa dal comando stazione carabinieri -OMISSIS-con nota n. 25523/2-1 è respinta per i motivi di cui in premessa.”.

2. A sostegno del ricorso deduce in punto di fatto che, avendo deciso di dedicarsi al tiro a volo e tiro a segno come sport dilettantistico, aveva proceduto come per legge a richiedere alla Questura di Caserta la necessaria autorizzazione, presentando apposita richiesta di rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo, allegando tutta la documentazione richiesta per legge.

2.1. Peraltro in data 27.04.2016 il ricorrente riceveva comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/1990, con la quale veniva comunicata la volontà della Questura di Caserta ex art. 10 bis l. 241/90 di respingere la richiesta presentata, sulla base del rilievo che dagli accertamenti esperiti era emerso che in data 18/10/2014 il ricorrente era risultato responsabile dello violazione di cui all'art. 148/16 del Codice della Strada (manovra di sorpasso ad altro veicolo in curva volgente a sinistra), con il contestuale ritiro della patente di guida.

2.2. Seguivano le controdeduzioni del ricorrente che rappresentava che quest’unica circostanza non poteva essere posta alla base dell’opposto diniego, non avendo tra l’altro alcun carico pendente né sentenze di condanna, e di non aver mai violato l'ordine pubblico, essendosi sempre comportato nel pieno rispetto delle generali regole di buona condotta.

2.3. Ciononostante la Questura adottava il provvedimento gravato, fondato, oltre che sulla dedotta violazione amministrativa, sui seguenti ulteriori rilievi: “ rilevato che gli ulteriori accertamenti hanno consentito di verificare che il -OMISSIS- in data 23.12.2010 è stato controllato in Caserta, Piazza della Sera, alle ore 22,53 dai militari dell'Arma dei Carabinieri mentre in auto si accompagnava ad altra persona con precedenti amministrativi a carico;
il 18.05.2012, nella medesima località innanzi indicata e dagli stessi militari dell’Arma, veniva controllato alle ore 15,18 mentre in auto si accompagnava a due persone;
una arrestata in data 01.05.2010 per la violazione di cui all'art. 73 del D.P.R. 309/90 e l'altra che sarà poi denunciata il 07.05.2015 per guida di autoveicolo sotto l'effetto di alcol;
infine in data 11.12.2012, in Piana di Monte Vermi (CE), veniva controllato dai Carabinieri Caiazzo (CE), alle ore 18,26, mentre in auto si accompagnava ad un soggetto avente precedenti amministrativi;

considerato che

il potere discrezionale di cui dispone l'Amministrazione può essere esercitato in senso negativo all'interessato in presenza di una condotta che, pur non concretizzandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al rilascio del titolo autorizzatorio;

ritenuto che

da una valutazione complessiva della condotta e della personalità del soggetto richiedente, manchi il requisito della buona condotta;
visto quanto disposto dagli alt. 11,43 T.U.L P. S.
".

3. Ciò posto, il ricorrente, ritenendo l’atto gravato illegittimo, l’ha impugnato, articolando in quattro motivi di ricorso, le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione Amministrativa, violazione degli artt. 3 e 97 della Carte costituzionale e dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Difetto di istruttoria e motivazione, violazione del giusto procedimento.

Assume in via prioritaria il ricorrente come l’Amministrazione abbia violato i principi di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’azione amministrativa, come palesato dalla circostanza che la stessa era stata mossa sin dall’inizio dalla volontà di rigettare l’istanza presentata dal ricorrente, avendo motivato la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sulla base del solo rilievo della sanzione amministrativa irrogata, sanzione da lui non opposta in considerazione della introduzione del pagamento del contributo unificato anche per tali giudizi e dall’incentivazione al pagamento della multa nei cinque giorni successivi, al fine di beneficiare della riduzione del 30% all’uopo prevista.

2) Violazione art. 10 bis legge 241/1990 e ss.mm.ii, e violazione del procedimento amministrativo.

Il ricorrente assume poi la violazione del disposto normativo in rubrica e del principio di garanzia partecipativa ad esso sotteso, sulla base del rilievo che la Questura di Caserta, ricevute le osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 a firma del ricorrente, aveva ritenuto di modificare completamente l'originaria motivazione, adducendo ragioni di diniego completamente nuove e diverse, fondate sui controlli cui era stato sottoposto, in compagnia di persone con precedenti amministrativi e di polizia, alcuni anche successivi all’effettuato controllo.

3) Violazione e falsa applicazione degli arti. 11 e 43 dell R.D. n. 773 del 1.931 (T. U.L.P.S.).

Deduce inoltre il ricorrente la violazione della normativa in rubrica, per difetto dei presupposti all’adozione del provvedimento di diniego oggetto di gravame.

4) Violazione dell’art. 8 comma 2 lett. e bis l. 241/90 e ss.mm.ii.

Assume infine il ricorrente la violazione della normativa in rubrica, in quanto nella comunicazione di avvio del procedimento mancavano le indicazioni prescritte in ordine ai termini di conclusione del procedimento e ai rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione.

4. Si è costituita l’Amministrazione resistente, instando per il rigetto del ricorso.

5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 7 marzo 2017.

6. Il Collegio esaminerà i motivi di ricorso in ordine logico, con trattazione di quelli che, in quanto afferenti alla medesima parte motivazionale del gravato provvedimento, devono intendersi strettamente connessi, e con possibilità di assorbimento dei motivi fondati su mere violazioni formali.

7. Ciò posto, non avendo il ricorrente espressamente graduato le censure, il Collegio, avendo riguardo al duplice motivo ostativo al rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo, quale contenuto nel provvedimento gravato, ritiene di dovere esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso, in quanto relativo alla dedotta violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, per l’asserita illegittimità di quella parte motivazionale dell’atto gravato – relativa ai controlli del ricorrente con persona gravate da precedenti amministrativi e di polizia – in quanto non rappresentata nella previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

7.1. Il motivo è fondato atteso che detta parte motivazionale è del tutto autonoma e distinta rispetto a quella – relativa alla sanzione amministrativa irrogata al ricorrente per violazione del codice della strada – rappresentata nella comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

7.2. Ed invero la giurisprudenza ha chiarito che è illegittimo per violazione dell'art. 10 bis l. 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del privato. In particolare, va evidenziato come, anche se non deve sussistere un rapporto di identità, tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10 bis citato, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell'atto endoprocedimentale, dato che altrimenti l'interessato non potrebbe interloquire con l'amministrazione anche su detti profili differenziali né presentare le proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva dell'ufficio (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 12/01/2016, n. 49;
T.A.R. Liguria, Sez. I, 25 febbraio 2015, n. 232;
T.A.R. Toscana, Sez. III, 3 maggio 2013, n. 715;
T.A.R. Toscana, Sez. II, 13 gennaio 2011, n. 54).

7.3. Né detta violazione può essere emendata con il ricorso al disposto sanante dell’art. 21 octies comma 2 l. 241/90, riferito, quanto ai provvedimenti discrezionali, alla sola omessa comunicazione di avvio del procedimento, come chiaramente evincibile dal disposto della seconda parte del medesimo comma, che, in quanto norma eccezionale di sanatoria, non può essere suscettibile di interpretazione estensiva ( in tal senso T.A.R. Genova, sez. I , 31/12/2009, n. 4129 secondo cui “ La disposizione di cui all'art. 21-octies comma 2 l. n. 241 del 1990 reca una norma eccezionale, che deroga alla regola generale sull'annullabilità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione di legge (art. 26, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054;
art. 21-octies comma 1 l. 241/1990), limitando di fatto la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.);
pertanto, in applicazione del precetto di cui all'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, si impone un'interpretazione restrittiva, che limiti l'applicazione della disposizione all'unico caso ivi specificamente considerato (la mancata comunicazione di avvio del procedimento)
”).

In ogni caso, al di là dei suesposti rilievi, la norma non sarebbe comunque applicabile all’ipotesi di specie per la fondamentale ragione che l’Amministrazione non ha provato in giudizio che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, come chiaramente evincibile anche dalla fondatezza dei motivi di ricorso relativi all’ulteriore parte motivazionale del gravato provvedimento.

8. Possono pertanto esaminarsi congiuntamente il primo ed il terzo motivo di ricorso, in quanto relativi all’ulteriore parte motivazionale del gravato provvedimento (sanzione amministrativa irrogata al ricorrente per violazione del codice della strada).

8.1.Ai sensi dell'art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne;
parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la licenza di porto d'armi può essere ricusata dal Questore a coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi.

Tale disciplina è diretta al presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione del danno che possa derivare a terzi da indebito uso ed inosservanza degli obblighi di custodia, nonché della commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa.

8.2. I provvedimenti concessivi dell'autorizzazione alla detenzione e del porto di armi postulano, quindi, che il beneficiario di esso sia indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio ai tranquilli ed ordinati rapporti con gli altri consociati.

I provvedimenti di ricusazione, avendo finalità preventive, non richiedono che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un'erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto, fermo restando in capo all'amministrazione l'onere di esternare non solo il presupposto di fatto che l'ha indotta ad intervenire, ma anche le ragioni per le quali il soggetto viene ritenuto capace di abusare delle armi e munizioni medesime.

8.3.Peraltro il diniego per cui è causa, una volta appurata l’illegittimità della parte motivazionale riferita alle asserite frequentazioni, per violazione del disposto dell’art. 10 bis l. 241/90, risulta motivato in ragione della sola violazione di cui all'art. 148/16 del Codice della Strada (manovra di sorpasso ad altro veicolo in curva volgente a sinistra) con il contestuale ritiro della patente di guida.

Ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia pertanto sprovvisto di adeguata motivazione, con riferimento ai presupposti di legge per l’emissione dell’atto di diniego.

Ed invero ben può l'Amministrazione trarre argomenti prognostici di segno negativo anche quando, pur non rientrando la condotta fra quelle che non richiedano l'uso delle armi, la stessa appaia, per comune esperienza, indice di una personalità incline al disprezzo di beni di elevata importanza per la collettività. Nella specie, tuttavia, i citati presupposti non ricorrono.

Difatti, la qualità della condotta- tra l’altro non di rilievo penale - accertata (manovra di sorpasso ad altro veicolo in curva volgente a sinistra, fattispecie non rientrante fra quelle che, per comune esperienza, di per sé sono indice di una personalità incline all'abuso delle armi), la giovane età del ricorrente (all’epoca della contestata condotta ventitreenne), l’isolatezza della condotta medesima, sono tutte circostanze che non appaiono ragionevolmente suscettibili di incrinare l'immagine di affidabilità dell'istante. Occorre aggiungere che la coerenza dell'ordinamento impone all'amministrazione di procedere ad una prognosi che tenga conto del tempo trascorso e della condotta tenuta successivamente al fatto contestato con l'onere di motivare specificamente i fatti che essa ritenga espressivi di non avvenuto completamento dell'emenda, fermo restando che in linea generale non possono compiersi apprezzamenti negativi in presenza di un solo episodio ostativo, mai più ripetuto. Tale valutazione, da effettuarsi in concreto, con riguardo a tutti gli elementi a carico dell'interessato che presentino interesse e rilevanza attuali, e che deve essere tanto più stringente quanto più risalente è la sanzione cui si riferisce, è nella specie carente (in questo senso, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 29 maggio 2009 n. 3879, riferito ad una condanna penale), principio questo che ben può essere applicato all’ipotesi in cui non viene in evidenza una condanna penale, ma l’irrogazione di una mera sanzione amministrativa.

9. Inoltre, proprio in considerazione della circostanza che nello specifico viene in rilievo un solo episodio, tra l’altro non sanzionato penalmente, deve portare a ritenere, che, come correttamente ritenuto dal ricorrente nel primo motivo di ricorso, il provvedimento gravato sia illegittimo per violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza dell’ agere amministrativo, sottesi al principio di buon andamento della P.A. di cui al disposto dell’art. 97 Cost.

9.1.Come è noto, il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all'amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.

Alla luce di tale principio, nel caso in cui l'azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un'adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell'esercizio del potere discrezionale in relazione all'effettivo bilanciamento degli interessi.

Date tali premesse, la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell'azione amministrativa ed, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità.

In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso "nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale" (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 20/02/2017, n. 746;
Consiglio di Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284).

9.2.Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell'azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l'amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali.

In virtù di tale principio, l'azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell'aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l'amministrazione, nell'esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza.

10. Ciò posto, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento dell’ultimo motivo di carattere meramente formale, con conseguente annullamento dell’atto oggetto di impugnativa.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.

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