TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2010-07-29, n. 201017179

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2010-07-29, n. 201017179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201017179
Data del deposito : 29 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06413/2008 REG.RIC.

N. 17179/2010 REG.SEN.

N. 06413/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 6413/2008 proposto da

ARPAIA

Debora, rappresentata e difesa dall’avvocato E F, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, via Cesario Console n. 3;

contro

il Comune di Santa Maria La Carità, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: a) nota n. 15348 in data 1° ottobre 2008, recante la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate dalla ricorrente nella sua abitazione ubicata alla via Petraro n. 389;
b) nota n. 524 in data 9 gennaio 2008, recante la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione dell’ordine di demolizione delle predette opere abusive;
c) disposizione dirigenziale n. 12 in data 11 marzo 2008, con la quale è stata ordinata alla ricorrente la demolizione delle predette opere abusive;
d) ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26 giugno 2010, dei seguenti provvedimenti: a) disposizione dirigenziale n. 37 del 6 maggio 2010, con la quale è stata disposta l’acquisizione gratuita delle opere abusive oggetto della suddetta disposizione dirigenziale n. 12 in data 11 marzo 2008;
b) ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/07/2010 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RITENUTO che i ricorsi in epigrafe indicati possano essere decisi con “sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268;
T.A.R. Campania, Sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);

CONSIDERATO, in via preliminare, che:

- tutte le censure dedotte con il ricorso introduttivo partono dall’erroneo presupposto che con la nota n. 15348 in data 1° ottobre 2008 sia stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate dalla ricorrente sull’immobile ubicato alla via Petraro n. 389, mentre in realtà tale nota reca soltanto la comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle predette opere abusive

- secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 25 ottobre 2008, n. 2684;
T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 18 maggio 2006, n. 4738) è inammissibile il ricorso proposto contro la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trattandosi di atto endoprocedimentale, non dotato di autonoma capacità lesiva;

- tenuto conto di quanto precede il ricorso introduttivo risulta palesemente inammissibile in quanto tutte le censure dedotte dalla ricorrente hanno ad oggetto la nota n. 15348 in data 1° ottobre 2008, che costituisce un atto endoprocedimentale, privo di effetti immediatamente lesivi;

CONSIDERATO inoltre che risultano palesemente infondate le censure dedotte con il primo, il secondo, il terzo, il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale, incentrate sul difetto di istruttoria e di motivazione, nonché sull’assenza dei presupposti necessari per disporre l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive di cui è stata ordinata la demolizione con la disposizione dirigenziale n. 12 in data 11 marzo 2008. Infatti:

- dal chiaro tenore letterale dell’articolo 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 - secondo il quale “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune” - si desume che il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto abusivo rappresenta un atto dovuto conseguente alla mera inottemperanza da parte del responsabile dell’abuso alla diffida a demolire il manufatto abusivo (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 14 aprile 2003, n. 1679) e, quindi, è sufficiente che la motivazione dello stesso si riferisca a tale circostanza di fatto (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 9 giugno 2004, n. 3541);

- secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 40), il provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime deve considerarsi consequenziale all’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con la conseguenza che non è autonomamente impugnabile qualora l’ordine di demolizione non sia stato tempestivamente impugnato;

- tenuto conto di quanto precede, nonché della già rilevata inammissibilità del ricorso introduttivo, la disposizione dirigenziale n. 37 del 6 maggio 2010, con la quale è stata disposta l’acquisizione gratuita delle opere abusive di cui trattasi, risulta adeguatamente motivata con riferimento al verbale della Polizia Municipale del 30 luglio 2008, con il quale è stata accertata l’inottemperanza al predetto ordine di demolizione, e la ricorrente non può dolersi (in questa sede) del fatto che l’ordine di demolizione sia stato adottato senza considerare che il territorio del Comune di Santa Maria La Carità non è soggetto a vincoli paesistici;

CONSIDERATO altresì che risultano palesemente infondate le censure dedotte con il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, incentrate sulla mancata notifica del verbale della Polizia Municipale in data 30 luglio 2008 e sulla omessa individuazione delle opere acquisite al patrimonio comunale. Infatti:

- secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 195) il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, non ha alcun contenuto dispositivo, limitandosi a constatare l’inadempimento all’ordine di demolizione, e, quindi, non è necessario che lo stesso venga notificato al responsabile dell’abuso prima di adottare il provvedimento con cui si dispone l’acquisizione gratuita;

- le opere di cui è stata disposta l’acquisizione gratuita risultano adeguatamente individuate nella parte dispositiva del provvedimento impugnato, ove viene fatto espresso riferimento, oltre che al manufatto abusivo realizzato in sopraelevazione, anche al lastrico solare di copertura dell’unità immobiliare di proprietà della ricorrente;

CONSIDERATO, infine, che nessuna rilevanza può assumere nel presente giudizio l’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 allegata al ricorso per motivi aggiunti. Infatti tale istanza è stata presentata in data 3 giugno 2010, ossia in data successiva al verificarsi dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive di cui trattasi;

CONSIDERATO che, stante quanto precede:

- il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto perché infondato;

- non essendosi costituito il Comune intimato, nulla va disposto in ordine alle spese di giudizio;

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