TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-05-24, n. 202300700
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Pubblicato il 24/05/2023
N. 00700/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2019, proposto da
N S e M G, rappresentati e difesi dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Galante in Lecce, via dei Palumbo, 55;
contro
Comune di Roccaforzata (Ta), in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota dirigenziale del – Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Lavori Pubblici – Protezione civile – SUAP - Urbanistica in data 10/10/2018, prot. n. 3563, notificata il 16/10/2018, con cui è stato intimato ai ricorrenti il pagamento della somma pari ad € 1.370,83, a titolo di conguaglio costo di costruzione per l'avvenuto rilascio del Permesso di Costruire n. 17/2012, prot. n. 3477, del 12/10/2012 e della delibera di Giunta Comunale n. 84 del 30/11/2015 di aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 aprile 2023 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnata l’epigrafata nota dirigenziale prot. 3563, notificata alle ricorrenti il 16/10/2018, con la quale il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio – Ufficio Lavori Pubblici – Protezione civile – S.U.A.P. – Urbanistica del Comune di Roccaforzata, richiedeva il pagamento della somma pari ad € 1.370,83 a titolo di “conguaglio” (a seguito della rideterminazione in base a nuovi parametri stabiliti ex post) degli oneri concessori versati in relazione al permesso di costruire n° 17/2012 del 12/10/2012, richiamando la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 30/11/2015, di aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato
Residenziale.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
-Violazione dell’art. 16 D.P.R. n° 380/2001.
- Eccesso di potere per violazione del principio di irretroattività dell’azione amministrativa. Lesione del legittimo affidamento. Violazione del principio di autolimite della P.A. e manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.
1.2. Il Comune di Roccaforzata, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza di smaltimento del 20 aprile 2023, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Preliminarmente, rileva il Collegio che sussiste la giurisdizione (esclusiva) dell’adito T.A.R., ex art. 133 primo comma lettera f) c.p.a., poiché l’oggetto del giudizio (che verte su “atti paritetici” della P.A. in materia edilizia) è, anzitutto ed essenzialmente, costituito dall’accertamento del (preteso) diritto del Comune di Roccaforzata (e del correlativo obbligo dell’interessato) al versamento di un “conguaglio” sul contributo concessorio correlato al rilascio del permesso di costruire n. ° 17/2012.
Ciò è legato alla peculiare natura giuridica del predetto contributo concessorio che, secondo l’insegnamento del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria, 30 agosto 2018, n. 12) costituisce “un'obbligazione giuridica di tipo pubblicistico comprendente oneri di urbanizzazione e costo di costruzione che nasce con il rilascio della concessione edilizi e non ha carattere tributario ma è definibile come corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore”.
Si è, quindi, in presenza di un atto paritetico della P.A. immediatamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente (che, infatti, indica esplicitamente la possibilità di ricorso al T.A.R.).
3. Nel merito, il ricorso è invece infondato e deve essere rigettato.
3.1. Secondo l’orientamento già espresso da questo Tribunale (T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce, n. 156/2018) e confermato dal Consiglio di Stato, “Le delibere con cui i Comuni determinino i costi in misura differente da quanto deciso dalla Regione, avvalendosi di facoltà previste da leggi regionali …, hanno carattere eventuale e non condizionano l'immediata vigenza e operatività del costo-base fissato dalla Regione. Tali delibere si applicano comunque solo ai nuovi permessi, ma solo per la parte di incremento o diminuzione rispetto al costo-base fissato con atto regionale;in altri termini, nel caso di contributo di costruzione per nuove costruzioni, il principio di irretroattività delle delibere comunali sopravvenute opera sì, ma solo per il costo in aumento o in riduzione”, inoltre, “[...] l'ipotesi ora in discussione è assimilabile all'errore di calcolo, perché non sussiste una differenza sostanziale tra il caso in cui la determinazione del contributo di costruzione richiesto sia l'esito di una non corretta operazione aritmetica e quello in cui il Comune abbia applicato una tariffa diversa da quella effettivamente vigente, perché in entrambe le ipotesi l'ente, per una falsa rappresentazione della realtà, ha determinato l'onere in una misura diversa da quella che avrebbe avuto il diritto-dovere di pretendere” (Consiglio di Stato n. 2821/2017).
Di recente, tali principi sono stati confermati dal Consiglio di Stato, che nella sua veste più autorevole ha affermato che: “Gli atti con i quali la p.a. determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 D.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell'autotutela dettata dall'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio. La p.a., nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l'importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell'ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza” (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 12/2018).
Alla stregua dei principi sopra riportati, resta escluso che la determinazione e richiesta dei contributi concessori debbano avvenire "una tantum" al momento del rilascio del permesso di costruire, ben potendo (ed anzi dovendo) intervenire anche successivamente per l'eventuale differenza in favore del bilancio comunale, purché nell'ordinario termine di prescrizione decennale, e ferma restando la necessità (rispettata nel caso di specie) di riferimento a tariffe già approvate alla data del rilascio del permesso di costruire.
3.2.Ciò premesso, l’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione.
Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, è suscettibile di rideterminazione in due casi:
a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico (Consiglio di Stato Sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2471;Sez. IV, n. 1504/2015);
b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, n. 6033/2012;Sezione Quarta, 12 giugno 2017, n. 2821).
Il citato art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che “L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni”, in relazione a una serie di indicatori tipizzati (comma 4);in mancanza di definizione delle tabelle parametriche regionali e fino alla definizione delle tabelle stesse, “i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale” (comma 5), come del pari “Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale” (comma 6).
Il costo di costruzione per i nuovi edifici, invece, “è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457…... Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.)…”.
Nella Regione Puglia, l’art. 2 (“Determinazione del costo di costruzione decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”) della Legge Regionale 1° febbraio 2007, n. 1, con riferimento al costo di costruzione, stabilisce, poi, che:
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