TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400429

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-07-01, n. 202400429
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400429
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 00429/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00006/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6 del 2024, proposto da
Farmacia Itria S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio De Simone Saccà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



nei confronti

AO CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia ,

- del provvedimento Prot. Gen. n. 269822/2023 dell''08.11.2023 assunto dal Comune di Reggio Calabria, in persona del Commissario ad acta dott.ssa Rossana Carrubba, nominata dal TAR a seguito di Giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della sentenza n.105/2019, con il quale è stato autorizzato il trasferimento della “Farmacia galenica del dott. CA AO” dalla attuale sede di via Reggio Modena n. 39 alla nuova sede sita in viale Europa angolo via Petrellina n. 56;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del dott. AO CA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 29.12.2023 e depositato il 04.01.2024, la Farmacia Itria, in qualità di terzo estraneo al giudicato, ha agito ex art. 114 co. 6 c.p.a. per l’annullamento della delibera di cui in epigrafe.

2. Con tale delibera il Commissario ad acta , dott.ssa Rossana Carrubba, nominato a seguito del giudizio di ottemperanza conclusosi con la sentenza di questo TAR n. 633/2021 per dare esecuzione alla sentenza n. 105/2019 dello stesso Tribunale, aveva accolto l’istanza di trasferimento della “farmacia galenica” del dott. CA AO, presentata il 29.09.2017, da via Reggio Modena n. 39 a viale Europa n. 56, angolo via Petrellina, nel comune di Reggio Calabria.

3. Premesso di essere assegnataria nel comune reggino della sede farmaceutica n. 16, direttamente confinante con la sede n. 20 di pertinenza della farmacia del dott. CA e chiarito di essere titolare di un interesse attuale e concreto a pretendere il rispetto dell’esatta perimetrazione delle farmacie comunali, la Farmacia Itria ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità:

3.1. Violazione dell’art. 7 L. n. 241/90 , non essendo mai stata coinvolta nel procedimento amministrativo instaurato dal Comune di Reggio Calabria né all’epoca della presentazione dell’istanza di trasferimento della farmacia del dott. CA, pur avendo esercitato il diritto di accesso, né in quello avviato dal Commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza n. 105 dell’11.02.2019, dal momento che a dividere le due zone confinanti sarebbe proprio il “conteso” asse viario di viale Europa.

3.2. Erronea interpretazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 co.1 lett. c) D.L. n. 1/012 (conv. in L. n. 27/2012) Contraddittorietà e insufficiente motivazione. Travisamento dei presupposti in fatto e in diritto.

La ricorrente ha rimproverato al Commissario ad acta due errori di valutazione: il primo di aver considerato non più in vigore la perimetrazione prevista dalla pianta organica delle farmacie approvata con delibera G.R. n. 5027 del 1990, contravvenendo alla sentenza del TAR n. 633/2021 che gli aveva ordinato “ di provvedere in luogo e a spese dell’amministrazione inadempiente sull’istanza di trasferimento presentata dal ricorrente il 29.09.2017 sulla base della pianta organica delle farmacie del Comune di Reggio Calabria attualmente vigente ” ovvero di stabilire se viale Europa n. 56-angolo via Petrellina rientrasse o meno nella zona n. 20 assegnata alla farmacia del dott. CA, e discostandosi dal parere urbanistico, non prodotto in atti, per cui la farmacia della controinteressata avrebbe “sconfinato” nella zona n. 54 (“via Sbarre Superiori”); il secondo di aver negato che pure la delibera G.M. n. 170/2020 contenesse un riferimento preciso alla perimetrazione delle farmacie che non fosse limitato alla sola denominazione della via o della strada o a “vie limitrofe”.

Nell’autorizzare il trasferimento della farmacia del controinteressato, il Commissario ad acta avrebbe postulato la sostanziale soppressione della pianta organica delle farmacie, quando invece la citata delibera n. 170/2020 si sarebbe limitata ad eliminare le sedi sovrannumerarie e a modificare il numero delle farmacie spettanti al Comune, ora di 54 unità.

Da un'altra angolazione critica, la ricorrente, sulla scorta della CTP dell’arch. Sandro Dattilo versata in atti, ha

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